Cassazione Penale, Ordinanza n. 06014/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Due soggetti, già condannati in appello per concorso in furto pluriaggravato, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità penale. Ciascun ricorso era articolato in un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della pronuncia di condanna. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano generiche: i ricorrenti non si erano adeguati al disposto dell'art. 581 c.p.p., non avevano esplicitato il ragionamento critico a fondamento delle doglianze e si erano limitati a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito, il quale aveva motivato in modo adeguato sulla base di numerosi elementi probatori.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e intelligibili; non è sufficiente una critica generica o meramente reiterativa di questioni già disattese in appello.
art. 81 c.p.
Richiamato quale norma di contestazione del reato continuato o della pluralità di azioni nell'ambito del furto pluriaggravato contestato.
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato.
art. 61 n. 5 c.p.
Richiamato quale circostanza aggravante contestata nel reato di furto pluriaggravato.
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice del furto in abitazione o con strappo, indicata nel capo di imputazione.
art. 625 c.p.
Norma sulle aggravanti del furto, richiamata nella contestazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: la censura non può limitarsi a un dissenso apodittico rispetto alla decisione impugnata, ma deve confrontarsi con la motivazione e indicare puntualmente gli errori denunciati.
- È inammissibile il ricorso che riproponga questioni già disattese dal giudice di merito senza confutare in modo argomentato le ragioni poste a base della decisione.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione ritenuta immune da vizi e basata su plurimi elementi probatori, la mera reiterazione delle doglianze di merito non consente l'accesso al controllo di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
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