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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00233/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio (cinque motivi): mancata e/o carente motivazione sulla richiesta e valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); errore nel calcolo della pena per la tentata estorsione aggravata (vizio di applicazione dell'art. 56 c.p. e scelta della pena base), con mancata specificazione della pena base e della diminuzione per il tentativo; illegittimo aumento per l'aggravante "mafiosa" (art. 416-bis.1 c.p.), anche sotto il profilo del divieto di reformatio in pejus e della misura percentuale dell'aumento; vizio di motivazione sulla determinazione degli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.); rilievo sulla valutazione della rinuncia ai motivi di appello e sulla possibilità di utilizzarla come elemento di "resipiscenza" (richiamo a art. 133 c.p. e art. 599-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto in parte fondati i primi tre motivi e ha annullato parzialmente la sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare: 1) annullamento, con rinvio, della determinazione della pena per la tentata estorsione aggravata nei confronti di Naturale Giovanni e di Naturale Ciro per carenze nel calcolo (mancata chiara indicazione della pena base e della riduzione ex art. 56 c.p.); 2) annullamento, con rinvio, per Naturale Ciro anche in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche e sull'aumento per i reati satellite; 3) annullamento, con rinvio, per Verderame Carmine in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per l'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p., per la continuazione e per la valutazione delle attenuanti generiche (la Corte segnala possibile errore materiale ma rinvia a una valutazione di merito). Altre censure (quinta e alcune parti della quarta) sono state assorbite o ritenute manifestamente infondate. In sostanza la sentenza d'appello è stata annullata limitatamente agli aspetti sanzionatori indicati e i giudici di rinvio dovranno ricalcolare e motivare in modo dettagliato le determinazioni di pena.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per avere agito con metodo mafioso; utilizzata per aumentare la pena; la Corte ha richiesto che l'entità dell'aumento sia adeguatamente motivata e non superi i limiti applicabili senza giustificazione

  • art. 56 cod. pen.

    Riduzione di pena per il tentativo: la Corte sottolinea che per i delitti tentati occorre prima individuare la cornice edittale della fattispecie consumata (comprensiva di aggravanti), poi applicare l'art. 56 per determinare la pena del tentativo e indicare esplicitamente la pena base e la misura della riduzione

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: devono essere espressamente richieste e valutate per ciascun imputato; la Corte ha ritenuto che fossero state chieste per tutti i tre imputati e ha annullato la valutazione relativa a Ciro e Verderame per carenza di motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena unica e di valutazione della condotta contemporanea e successiva: la Corte richiama che la rinuncia a motivi di appello non equivale automaticamente a un elemento di ravvedimento meritevole di attenuazione e che la valutazione va motivata

  • art. 597 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in pejus sul trattamento sanzionatorio in appello: la Corte ha esaminato la censura ma l'ha ritenuta assorbita per alcuni imputati in ragione delle carenze nel calcolo della pena

  • art. 81 cod. pen.

    Regole sulla continuazione di reati e sull'aumento di pena in continuazione: la Corte ha disposto che la congruità e il rapporto tra pena base e aumento per continuazione debbano essere valutati di nuovo in sede di rinvio

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Strumento del concordato sulla pena: la Corte segnala che la mera rinuncia ai motivi di appello non equivale al concordato (che comporta una specifica diminuzione della pena) e non garantisce automaticamente attenuanti

  • art. 629 cod. pen. (richiamato nelle censure difensive)

    Citato dalla difesa nella critica al punto di partenza della pena base; la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per determinare la pena ma ha annullato per difetto di motivazione prima di risolvere il quesito sostanziale

Massime di principio

  • Per i delitti tentati aggravati occorre prima individuare la cornice edittale della fattispecie consumata (comprensiva di tutte le aggravanti), poi applicare l'art. 56 c.p. per determinare la cornice del tentativo e infine specificare in decisione la pena base e la misura della riduzione: la mancata esposizione dettagliata rende il calcolo della pena vizioso
  • L'applicazione dell'aggravante "mafiosa" (art. 416-bis.1) richiede motivazione puntuale sull'entità dell'aumento: aumenti percentuali elevati richiedono giustificazioni rigorose e trasparenti
  • Le circostanze attenuanti generiche devono essere chieste e valutate per ciascun imputato; la Corte deve indicare espressamente gli elementi presi in considerazione per ciascuna posizione
  • La mera rinuncia ad alcuni motivi di appello non equivale ad un concordato sulla pena e non costituisce automaticamente prova di ravvedimento meritevole di attenuazione: il valore di tale rinuncia va motivato e può essere limitato se si configura come strategia difensiva
  • Il divieto di reformatio in pejus in materia di sanzioni impone attenzione quando l'appello porta a modifiche del trattamento sanzionatorio: l'eventuale aggravamento deve risultare coerente con il quadro normativo e con la motivazione e non derivare da calcoli non esplicitati
  • In caso di aumento per continuazione, il giudice deve motivare il rapporto tra la pena base e l'aumento; questioni complesse di merito (es. errore materiale o valutazioni discrezionali) richiedono il rinvio al giudice di merito per nuovo esame

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