Cassazione Penale, Sentenza n. 21631/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato di furto aggravato (artt. 624, 625 c.p., co.1, nn.4 e 7). Le doglianze vertevano su vizio di motivazione, mancata risposta alle censure, ritenuta illegittima applicazione della circostanza aggravante ex art.625 co.1 n.4 e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nel corso del procedimento di legittimità la persona offesa ha formalmente rimesso la querela (16.1.2023) e tale remissione è stata poi accettata formalmente da uno degli imputati (Roberto) (22.1.2023). È emersa la questione della disciplina applicabile in caso di successione di leggi in tema di procedibilità (mutamento del regime da perseguibilità d'ufficio a perseguibilità a querela), con applicazione del principio della norma più favorevole e della natura mista della procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto quanto rilevato sulla remissione della querela, ritenendo sussistente la causa di estinzione del reato ai sensi dell'art.152 c.p. e dell'art.340 c.p.p., anche in considerazione dell'applicabilità del principio della norma più favorevole per i cambiamenti nel regime di procedibilità. Si è inoltre richiamato l'art.155 co.2 c.p. per estendere la remissione effettuata a favore di uno solo dei concorrenti a tutti i coautori, non essendovi stata ricusazione. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato; le spese del grado di giudizio sono poste a carico dei querelati ai sensi dell'art.340 co.4 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 c.p. e art. 625 c.p.
Definiscono il reato di furto e le circostanze aggravanti (nn. 4 e 7) per cui gli imputati erano stati condannati; la modifica normativa successiva ha inciso sul regime di procedibilità
art. 624 co.2 c.p. (modificato dall'art.2 co.1 lett. i) d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Richiamata per spiegare il mutamento del regime di procedibilità (cambiamento che può incidere sulla perseguibilità d'ufficio vs. a querela) e l'applicazione della norma più favorevole
art. 2 c.p. (principio di retroattività della norma più favorevole)
Applicato per stabilire che, in caso di mutamento della procedibilità, va applicata la norma più favorevole al reo anche con riferimento al regime di procedibilità
art. 129 c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza per i casi in cui la remissione comporta la non procedibilità, ove non sussistano altre circostanze aggravanti di speciale tenore
art. 340 c.p.p.
Regola le formalità della remissione della querela; osservata la correttezza formale, la remissione rileva in sede di legittimità e può determinare l'estinzione del reato
art. 152 c.p.
Prevede l'estinzione del reato per remissione della querela; applicata per dichiarare l'estinzione del reato nei confronti dei ricorrenti
art. 155 co.2 c.p.
Stabilisce che la remissione fatta a favore anche di uno soltanto dei concorrenti si estende a tutti gli autori del reato, salvo ricusazione; utilizzata per estendere la remissione accettata da Roberto anche a Delia
Massime di principio
- La remissione della querela, purché formale e conforme alle prescrizioni dell'art.340 c.p.p., determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio anche in sede di Cassazione se il ricorso è tempestivo.
- Se nel frattempo è intervenuta una modifica normativa che altera il regime di procedibilità (da perseguibilità d'ufficio a perseguibilità a querela o viceversa), si applica la norma più favorevole al reo (art.2 c.p.), con possibili effetti sulla procedibilità del reato in corso di causa.
- La remissione accettata da uno solo dei concorrenti si estende agli altri coautori ai sensi dell'art.155 co.2 c.p., salvo che qualcuno la ricusi espressamente; quindi la mancata acquisizione dell'accettazione da tutti i coimputati non impedisce l'estinzione se non vi è ricusa.
- L'estinzione del reato per remissione prevale su questioni processuali di ammissibilità: il giudice di legittimità deve dichiararla e annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando ricorrono i presupposti.
- Occorre verificare sempre la presenza di circostanze aggravanti di speciale tenore che possano escludere l'effetto estintivo della remissione (in tali casi la remissione può non determinare la non procedibilità).
- Perché la remissione produca effetti è necessario che siano rispettate le formalità e che l'accettazione sia documentata; in assenza di questi requisiti la remissione potrebbe risultare inefficace.
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