Sentenza n. 4064/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato in suo favore, deducendo l'illegittimità della revoca. Dal testo emerge che la revoca era stata adottata a causa di carenze documentali relative alla capacità economica dell'impresa datrice di lavoro e dell'assenza di prova della previa richiesta al centro per l'impiego. In particolare, l'asseverazione prodotta dal datore di lavoro non indicava adeguatamente la capacità economica dell'impresa, il dettaglio della capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il numero dei dipendenti già impiegati e il tipo di attività svolta. Il ricorrente aveva inoltre trovato, nelle more, una nuova occupazione a tempo indeterminato e sosteneva comunque la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, anche in ragione della non imputabilità delle omissioni al lavoratore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non dimostrata, neppure in giudizio, la regolarizzazione delle carenze documentali riguardanti la capacità economica dell'originaria azienda datrice di lavoro e la previa richiesta al centro per l'impiego. Il Collegio ha considerato non smentita l'incompletezza dell'asseverazione, con riguardo agli elementi economici, patrimoniali, finanziari e organizzativi dell'impresa. Ha inoltre escluso che la mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario consentisse il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonostante il reperimento successivo di una nuova occupazione a tempo indeterminato. Secondo il TAR, anche quando l'omissione non sia imputabile al lavoratore, al momento dell'ingresso in Italia devono comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
La disciplina del nulla osta al lavoro subordinato costituisce il riferimento normativo del provvedimento impugnato; il giudice ha ritenuto necessari, ai fini della sua validità, i requisiti documentali ed economici relativi al datore di lavoro e la prova della previa richiesta al centro per l'impiego.
art. 31 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disciplina regolamentare del nulla osta al lavoro subordinato e dei relativi presupposti.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è legittima quando restino non comprovati i requisiti documentali relativi alla capacità economica, patrimoniale e finanziaria del datore di lavoro e alla sua struttura organizzativa, nonché la previa richiesta al centro per l'impiego.
- La successiva instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un diverso datore non sana, ai fini della validità del nulla osta originario, la mancata corretta instaurazione del rapporto con il datore indicato nella procedura.
- Anche quando le omissioni documentali non siano imputabili al lavoratore straniero, al momento del suo ingresso in Italia devono comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con il datore originario.
- La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la corretta instaurazione del rapporto di lavoro originariamente autorizzato e non opera quando tale rapporto non sia mai stato validamente instaurato per carenza dei requisiti del datore di lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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