Cassazione Penale, Sentenza n. 16879/2024 del 23/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha confermato in parte la custodia cautelare in carcere. Denuncia un'unica censura per errata applicazione della legge penale e per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: sostiene di dover essere qualificato al più per favoreggiamento nei confronti del fratello Massimo Emiliano, non invece come concorrente nel reato di detenzione e cessione di stupefacenti, poiché il suo comportamento (opporsi all'intervento di polizia) sarebbe finalizzato solo ad assicurare l'impunità del fratello e non a partecipare materialmente all'attività di spaccio; evidenzia inoltre una presunta incoerenza rispetto alla diversa qualificazione attribuita al fratello Giuseppe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha motivato in modo coerente e analitico la gravità indiziaria: gli agenti hanno accertato cessioni di droga dall'immobile, il ricorrente abitava nell'edificio e il locale dove era custodita la droga comunicava con la sua abitazione; il ricorrente ha ostacolato l'ingresso della polizia al momento della perquisizione, mentre nei pressi sono stati trovati ingenti quantitativi di stupefacente, materiale per il confezionamento, una pistola e dosi rinvenute grazie all'unità cinofila. La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, durante la consumazione di un reato permanente, l'agevolazione al colpevole tende a costituire concorso; mancavano elementi concreti che consentissero di qualificare la condotta come mero favoreggiamento. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Usato per qualificare il concorso di persone nel reato di cui si discute: il comportamento del ricorrente è stato ritenuto idoneo a integrare concorso nel reato di detenzione/cessione di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma sostanziale che incrimina la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; i fatti (ingenti quantità e cessioni accertate) sono stati ricondotti a questa fattispecie.
art. 337 cod. pen.
Richiamato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al ricorrente in relazione all'ostruzione e alle spinte rivolte agli agenti al momento del controllo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente dopo il rigetto del ricorso.
art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione amministrativa processuale richiamata per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda agli adempimenti di competenza.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
La Corte ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui il favoreggiamento personale in corso di consumazione di un reato permanente difficilmente si configura separatamente dal concorso; l'agevolazione prestata durante la perpetrazione può tradursi in concorso, salvo elementi concreti che provino invece l'intenzione di far cessare l'evento criminoso.
Massime di principio
- L'opposizione all'intervento delle forze di polizia può essere valutata come elemento indiziario rilevante di partecipazione all'attività illecita, specie se connessa a un'abitazione o locale comunicante con il luogo del reato.
- La presenza di ingenti quantità di stupefacente, materiale per il confezionamento e modalità organizzative (fessure per scambio, posta usata per nascondere dosi) rafforza l'ipotesi di concorso rispetto alla qualificazione di favoreggiamento.
- Nel caso di reati permanenti (es. detenzione continuata di stupefacenti), qualsiasi attività che agevoli il colpevole durante la consumazione tende a essere interpretata come concorso, salvo prova concreta e specifica che dimostri una finalità diversa (es. interruzione del reato).
- La diversa qualificazione di condotte analoghe fra più soggetti non è di per sé indice di motivazione contraddittoria se esistono elementi fattuali differenti (es. domicilio comunicante, comportamento attivo di ostacolo) che giustificano trattamenti distinti.
- Per difendersi efficacemente, chi è accusato di concorso dovrebbe fornire spiegazioni concrete e circostanziate alternative (es. motivo legittimo per ostacolare l'accesso, estraneità al materiale rinvenuto) che rompano il nesso logico tra la condotta di resistenza e la partecipazione all'attività illecita.
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