Sentenza n. 217/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n. 220 del 5.1.2017, notificato il 13.1.2017 recante diniego di sanatoria edilizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un manufatto abitativo, un locale servizi e un porticato realizzati in area sottoposta a vincoli paesaggistici e ambientali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale della domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 326/2003 per opere consistenti in un manufatto a uso abitativo di 45,80 mq, un locale servizi di 3,80 mq e un porticato di 15,12 mq. Il diniego era motivato dalla ricaduta delle opere in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e nella perimetrazione di una Zona di Protezione Speciale istituita in attuazione della direttiva 92/43/CEE. La ricorrente ha dedotto: l'omessa indicazione delle specifiche norme urbanistiche e prescrizioni degli strumenti urbanistici violate; la disparità di trattamento rispetto a una precedente concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune per abusi sul medesimo fondo; la riconducibilità delle opere a interventi già sanati ai sensi della legge n. 47/1985; l'esistenza di procedimenti comunali non definiti relativi al recupero del nucleo abusivo denominato Lottizzazione Rio Blu; nonché la possibilità che precedenti istanze di sanatoria si fossero perfezionate per silenzio-assenso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003. Secondo il giudice, in presenza di vincoli paesaggistici o ambientali, sono sanabili soltanto gli abusi minori, privi di aumento di volume e superficie, e ricorrono inoltre le ulteriori condizioni previste dalla norma, tra cui la conformità urbanistica, la anteriorità del vincolo rispetto alla realizzazione delle opere e il previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela. Le opere oggetto della domanda comportavano invece nuova superficie e nuova volumetria e non erano quindi suscettibili di condono. Il TAR ha escluso che precedenti istanze potessero essersi perfezionate per silenzio-assenso, poiché, per opere realizzate in area vincolata, il silenzio-assenso sul condono presuppone il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Ha inoltre respinto la censura di disparità di trattamento, sia per l'insufficiente dimostrazione dell'identità delle situazioni comparate, sia perché il diniego di condono fondato sull'insussistenza del presupposto legale di sanabilità costituisce esercizio vincolato del potere, rispetto al quale non è configurabile il vizio di disparità di trattamento. Spese compensate, con formula nulla per le spese.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
La disposizione è stata interpretata nel senso che, nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici o ambientali, il terzo condono non consente la sanatoria di opere che comportino nuova superficie o nuova volumetria; sono ammissibili, ricorrendo le ulteriori condizioni di legge, soltanto opere minori.
artt. 32 e 33 l. 47/1985
Le disposizioni sono richiamate dall'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 quale disciplina cui resta fermo il rinvio nel regime del terzo condono.
art. 35 l. 47/1985
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono relativa a opere in area vincolata presuppone, insieme all'art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 32, comma 1, l. 47/1985
In combinato disposto con l'art. 35 della stessa legge, impedisce il perfezionamento del silenzio-assenso sul condono in area vincolata in assenza del parere favorevole dell'autorità di tutela.
d.lgs. 42/2004
È richiamato quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sull'area interessata dalle opere.
direttiva 92/43/CEE
È richiamata in relazione alla perimetrazione dell'area di protezione ambientale nella quale ricade l'immobile.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale sono sanabili, ricorrendo tutte le ulteriori condizioni di legge, soltanto se rientrano tra gli interventi minori privi di aumento di volumetria e superficie; la realizzazione di nuova superficie o nuova volumetria esclude la sanatoria.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio relativa a opere realizzate in area vincolata si perfeziona soltanto in presenza del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Il diniego di condono fondato sull'insussistenza del presupposto legale di sanabilità dell'opera costituisce esercizio di potere vincolato; rispetto a tale provvedimento non è utilmente deducibile la disparità di trattamento, anche quando siano richiamati precedenti atti favorevoli dell'amministrazione, salvo comunque la dimostrazione dell'identità delle situazioni comparate.
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