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Sentenza

Sentenza n. 4544/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4455/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero a riconoscere per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 il beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4455/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che ha condannato il Ministero a corrisponderle € 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita; la ricorrente ha domandato l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero, ordinandogli di eseguire il giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se antecedente. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori e gli oneri legittimamente dovuti in base al titolo e alla legge, nonché gli interessi successivi alla proposizione del ricorso; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e le norme applicabili. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni era decorso. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni; non gli è riconosciuto compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato che riconosce una pretesa nei confronti dell'Amministrazione; nel caso concreto la documentazione attestava il credito e il Ministero non lo aveva adeguatamente contestato.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L'ottemperanza serve a soddisfare il credito già riconosciuto, non a costituirlo; l'importo esatto dovuto, compresi capitale residuo e interessi, va determinato sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali. I conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l'esecuzione coattiva di un titolo di pagamento è preceduta dal termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo; nel caso deciso tale termine era già trascorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi - per quanto occorra - della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.

    In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'attuazione sostitutiva del giudicato. In questa pronuncia il commissario entra in funzione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e deve completare l'incarico entro i successivi 60 giorni, determinando il dovuto e adottando gli atti necessari.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    La decisione dispone la distrazione delle spese di giudizio in favore dei difensori antistatari, facendo applicazione delle disposizioni processuali richiamate.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto

    La sentenza richiama la disposizione nel liquidare le spese, ponendo a carico del Ministero l'onere del contributo unificato solo se dovuto nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non costituisce nuovamente il diritto di credito già riconosciuto dal titolo, ma ne consente il soddisfacimento; la quantificazione esecutiva deve rispettare il titolo, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'Amministrazione deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, può essere promossa l'esecuzione coattiva dell'obbligo di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, la cui attività sostitutiva è attivabile, secondo quanto disposto nel caso concreto, su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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