Cassazione Penale, Ordinanza n. 01211/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo: l'omesso riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito e, comunque, generica, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna impugnata, relativa ai reati in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché il motivo è ritenuto inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dell'erroneo mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti richiede un motivo puntuale e specifico; una censura generica non consente il sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01105/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01111/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01117/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01118/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01123/2026 del 13/01/2026
- ordinanza_penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01124/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →