Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 67/2025, resa tra le parti, nel giudizio promosso per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 61/26 del 18.12.2018, nella parte in cui ha previsto gli aggiornamenti tariffari indicati nel relativo allegato e stabilito l’esclusione dell’applicazione della disposizione dell’art. 1, comma 796 lett. o), della legge 27.12.2006 n. 296 con decorrenza dal 1° gennaio 2018 unitamente a tutti gli ulteriori atti comunque connessi.

Giustizia amministrativa202501991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 61/26 del 18 dicembre 2018, limitatamente agli aggiornamenti tariffari e alla decorrenza dal 1° gennaio 2018 dell’esclusione dello sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria 2007

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le strutture sanitarie appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Sardegna n. 67/2025, che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione regionale n. 61/26 del 2018. La controversia riguardava lo sconto sulle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 per il triennio 2007-2009. Secondo le appellanti, la riduzione tariffaria, applicata in Sardegna oltre il periodo triennale previsto dalla legge, era stata ritenuta temporalmente limitata da precedenti pronunce del Consiglio di Stato e del TAR Sardegna. La deliberazione regionale impugnata, pur dichiarando di dare esecuzione a tali pronunce, avrebbe illegittimamente escluso l’applicazione dello sconto soltanto dal 1° gennaio 2018, lasciando così operare le riduzioni per tutto il periodo precedente e violando l’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e i giudicati formatisi sulle precedenti decisioni. Le appellanti hanno inoltre sostenuto che la Regione avesse rideterminato le tariffe senza rispettare le necessarie regole procedurali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Sardegna. Il giudice ha ritenuto erroneo il presupposto dell’intera prospettazione delle appellanti, ossia che la deliberazione n. 61/26 avesse inteso rideterminare le tariffe anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 2018, limitando gli effetti dei precedenti giudicati. Dalla deliberazione, letta nel contesto della vicenda complessiva, emerge invece che la Regione si è limitata ad adottare una modifica in autotutela della precedente deliberazione n. 21/12 del 2018, relativa alla determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2018-2020, a prescindere dall’autoesecutività delle sentenze che avevano accertato la durata triennale delle riduzioni. Il riferimento al 1° gennaio 2018 è stato quindi ritenuto coerente con l’oggetto temporale dell’atto, circoscritto al triennio 2018-2020. La deliberazione non contiene determinazioni, né effetti, riguardanti i periodi anteriori; tali periodi restano estranei al suo perimetro e, conseguentemente, al thema decidendum del giudizio. Le spese del grado di appello sono state compensate in ragione della natura della pretesa e della complessità della vicenda giudiziaria presupposta.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. 27 dicembre 2006, n. 296

    uno sconto sulle tariffe di remunerazione del 20% per la diagnostica di laboratorio e del 2% per le altre prestazioni specialistiche, per il triennio 2007-2009

    La disposizione ha previsto una riduzione tariffaria temporalmente limitata al triennio 2007-2009 per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni specialistiche ambulatoriali.

  • art. 8-sexies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    La norma è stata richiamata dalle appellanti in relazione alle modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, ma il Consiglio di Stato non ne ha ravvisato una violazione, poiché la deliberazione impugnata era circoscritta al triennio 2018-2020 e non incideva sui periodi precedenti.

Massime di principio

  • L’interpretazione dell’oggetto e degli effetti temporali di una deliberazione amministrativa deve essere compiuta considerando il tenore dell’atto nel contesto della vicenda complessiva e degli atti da essa modificati.
  • Quando una deliberazione regionale modifica in autotutela un precedente atto relativo alla determinazione dei tetti di spesa per uno specifico triennio, la sua efficacia temporale resta circoscritta al periodo espressamente considerato, salvo che dall’atto emerga una determinazione riferita a periodi diversi.
  • I periodi temporali non disciplinati dall’atto impugnato restano estranei al suo perimetro dispositivo e, di conseguenza, al thema decidendum del giudizio di annullamento.
  • Non sussiste violazione del giudicato per il solo fatto che un atto amministrativo faccia riferimento a una determinata decorrenza, quando tale riferimento delimita l’ambito temporale dell’intervento amministrativo senza produrre effetti sui periodi anteriori.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.