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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13363/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce da un contratto del 1° maggio 1994 qualificato da una parte come affitto di azienda e dall'altra come assetto non concordato o nullo. Il concedente originario chiese la risoluzione del contratto, il pagamento dei canoni non versati dal 2012 al 2014, la restituzione dell'azienda commerciale e il risarcimento del danno. L'affittuario resistette sostenendo, in via principale, che l'azienda non fosse del concedente ma della madre delle parti e che vi fosse stata una ripartizione del compendio aziendale tra i fratelli; in via riconvenzionale domandò l'accertamento della propria proprietà dell'azienda per realizzazione ex novo o usucapione, la nullità del contratto per violazione di norme imperative in materia di rivendita di generi di monopolio, la restituzione di quanto versato e il risarcimento del danno da mancato risparmio fiscale, oltre all'indennità per incrementi, innovazioni e migliorie. Il tribunale accolse le domande del concedente, dichiarando risolto il contratto per recesso, condannando al pagamento dei canoni e alla restituzione dell'azienda; la corte d'appello rigettò l'appello, ritenendo provata la volontà negoziale di affittare l'azienda, non provata la proprietà della madre o l'accordo di ripartizione, infondata la nullità, non provata l'usucapione per difetto di interversio possessionis e non provata la domanda di indennità per migliorie. In cassazione il ricorrente articolò otto motivi: violazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova sulla proprietà dell'azienda; omessa considerazione della pretesa usucapione e del mancato riscontro alle contestazioni sul danno fiscale; errata qualificazione del contratto e violazione delle regole di interpretazione; erronea affermazione della proroga del rapporto oltre la scadenza del 2004; nullità del contratto per contrasto con la disciplina delle rivendite di generi di monopolio; erroneo rigetto dell'usucapione; erroneo rigetto della domanda di indennità per incrementi, innovazioni e migliorie; omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati su violazioni degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. perché, in realtà, tendevano a ottenere una rivalutazione del fatto e non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza; ha giudicato inammissibili anche le censure sull'interpretazione del contratto e sulla proroga, perché miravano a sovrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori a quella compiuta dal giudice di merito; ha ritenuto infondato il motivo sull'usucapione, richiamando il principio secondo cui la detenzione derivante da contratto non si converte in possesso utile senza interversio possessionis; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità del contratto, evidenziando che non era stata ceduta la licenza amministrativa, rimasta intestata al concedente, ma solo l'azienda; ha considerato inammissibile il motivo sulle migliorie, richiamando la disciplina dell'affitto d'azienda che non coincide con quella locatizia degli immobili e che regola in denaro la differenza tra inventari iniziale e finale; ha infine ritenuto inammissibile il motivo sull'omessa pronuncia, perché il ricorso non era neppure intellegibile e comunque la mancata espressa statuizione non integra vizio se il rigetto della pretesa risulta dalla decisione complessiva. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancanza di difese degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può essere denunciata solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità; non consente di ottenere una rivalutazione delle prove o del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    L'errore denunciabile ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 2556 c.c.

    Richiamato per affermare che i contratti aventi a oggetto il trasferimento o il godimento dell'azienda richiedono la forma scritta ad probationem.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla validità del contratto e alla volontà negoziale delle parti.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure ermeneutiche sono ammissibili solo se indicano in concreto quali canoni interpretativi siano stati violati e in quale passaggio.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità del contratto per contrasto con norme imperative.

  • art. 1421 c.c.

    Invocato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 2561, quarto comma, c.c.

    Nell'affitto di azienda la differenza tra le consistenze di inventario iniziali e finali è regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del rapporto.

  • art. 2562 c.c.

    Concorre con l'art. 2561 c.c. a disciplinare l'affitto di azienda e il regime delle consistenze inventariali.

  • art. 1160 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'usucapione dell'azienda.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'usucapione e sulla trasformazione della detenzione in possesso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta non comprensibile e comunque infondata.

  • art. 28 L. 22 dicembre 1957, n. 1293

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'intrasferibilità della gestione della rivendita di generi di monopolio; la Corte ha escluso la nullità perché non era stata trasferita la licenza.

  • art. 63 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074

    Invocato per affermare la gestione personale delle rivendite di generi di monopolio.

  • art. 6 dell'"Appalto delle rivendite di generi di monopolio - Capitolato d'oneri per la vendita di generi di monopolio"

    Richiamato dal ricorrente quale divieto di affitto della tabaccheria; la Corte ha ritenuto che il contratto riguardasse l'azienda e non la cessione della licenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale in base alla quale la causa è stata trattata in camera di consiglio.

  • art. 426 c.p.c.

    Citato incidentalmente con riferimento all'atto difensivo di primo grado richiamato nel ricorso.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente la sede processuale dei fatti e trascrivere i passaggi rilevanti; la mancanza comporta inammissibilità delle censure di non contestazione e dei fatti asseritamente decisivi.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o per chiedere una nuova ricostruzione del fatto; essa richiede che il ricorrente indichi specificamente il contenuto della non contestazione e la sede processuale in cui essa sarebbe avvenuta.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è denunciabile per censurare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure sull'interpretazione del contratto sono ammissibili solo se individuano in modo preciso i canoni ermeneutici violati e il punto esatto del loro mancato rispetto; non è consentito sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
  • Chi detiene un bene in forza di un rapporto contrattuale non può usucapirlo senza provare una chiara interversio possessionis, cioè un comportamento esterno incompatibile con il titolo di detenzione e opposto al proprietario.
  • Nell'affitto di azienda, la disciplina dei miglioramenti e delle addizioni non coincide con quella della locazione immobiliare: la differenza tra le consistenze inventariali iniziale e finale va regolata in denaro secondo i valori correnti alla cessazione del rapporto.
  • La nullità per violazione di norme amministrative speciali non discende automaticamente dal trasferimento dell'azienda se la licenza o autorizzazione personale resta intestata al soggetto legittimato e non risulta ceduta.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, pur priva di una specifica argomentazione sul singolo motivo, comporti comunque il rigetto implicito della domanda o della censura.

Come è indicizzato

MaterieAziendaProprietàImpugnazioni
RamiContrattiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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