Cassazione Civile, Ordinanza n. 13363/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La lite nasce da un contratto del 1° maggio 1994 qualificato da una parte come affitto di azienda e dall'altra come assetto non concordato o nullo. Il concedente originario chiese la risoluzione del contratto, il pagamento dei canoni non versati dal 2012 al 2014, la restituzione dell'azienda commerciale e il risarcimento del danno. L'affittuario resistette sostenendo, in via principale, che l'azienda non fosse del concedente ma della madre delle parti e che vi fosse stata una ripartizione del compendio aziendale tra i fratelli; in via riconvenzionale domandò l'accertamento della propria proprietà dell'azienda per realizzazione ex novo o usucapione, la nullità del contratto per violazione di norme imperative in materia di rivendita di generi di monopolio, la restituzione di quanto versato e il risarcimento del danno da mancato risparmio fiscale, oltre all'indennità per incrementi, innovazioni e migliorie. Il tribunale accolse le domande del concedente, dichiarando risolto il contratto per recesso, condannando al pagamento dei canoni e alla restituzione dell'azienda; la corte d'appello rigettò l'appello, ritenendo provata la volontà negoziale di affittare l'azienda, non provata la proprietà della madre o l'accordo di ripartizione, infondata la nullità, non provata l'usucapione per difetto di interversio possessionis e non provata la domanda di indennità per migliorie. In cassazione il ricorrente articolò otto motivi: violazione del principio di non contestazione e dell'onere della prova sulla proprietà dell'azienda; omessa considerazione della pretesa usucapione e del mancato riscontro alle contestazioni sul danno fiscale; errata qualificazione del contratto e violazione delle regole di interpretazione; erronea affermazione della proroga del rapporto oltre la scadenza del 2004; nullità del contratto per contrasto con la disciplina delle rivendite di generi di monopolio; erroneo rigetto dell'usucapione; erroneo rigetto della domanda di indennità per incrementi, innovazioni e migliorie; omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati su violazioni degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. perché, in realtà, tendevano a ottenere una rivalutazione del fatto e non rispettavano i requisiti di specificità e autosufficienza; ha giudicato inammissibili anche le censure sull'interpretazione del contratto e sulla proroga, perché miravano a sovrapporre una diversa lettura degli elementi istruttori a quella compiuta dal giudice di merito; ha ritenuto infondato il motivo sull'usucapione, richiamando il principio secondo cui la detenzione derivante da contratto non si converte in possesso utile senza interversio possessionis; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla nullità del contratto, evidenziando che non era stata ceduta la licenza amministrativa, rimasta intestata al concedente, ma solo l'azienda; ha considerato inammissibile il motivo sulle migliorie, richiamando la disciplina dell'affitto d'azienda che non coincide con quella locatizia degli immobili e che regola in denaro la differenza tra inventari iniziale e finale; ha infine ritenuto inammissibile il motivo sull'omessa pronuncia, perché il ricorso non era neppure intellegibile e comunque la mancata espressa statuizione non integra vizio se il rigetto della pretesa risulta dalla decisione complessiva. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancanza di difese degli intimati.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione può essere denunciata solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità; non consente di ottenere una rivalutazione delle prove o del fatto.
art. 2697 c.c.
L'errore denunciabile ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
art. 2556 c.c.
Richiamato per affermare che i contratti aventi a oggetto il trasferimento o il godimento dell'azienda richiedono la forma scritta ad probationem.
art. 1325 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla validità del contratto e alla volontà negoziale delle parti.
art. 1362 c.c.
Le censure ermeneutiche sono ammissibili solo se indicano in concreto quali canoni interpretativi siano stati violati e in quale passaggio.
art. 1418 c.c.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità del contratto per contrasto con norme imperative.
art. 1421 c.c.
Invocato per sostenere la rilevabilità d'ufficio della nullità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 2561, quarto comma, c.c.
Nell'affitto di azienda la differenza tra le consistenze di inventario iniziali e finali è regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del rapporto.
art. 2562 c.c.
Concorre con l'art. 2561 c.c. a disciplinare l'affitto di azienda e il regime delle consistenze inventariali.
art. 1160 c.c.
Richiamato nel motivo sull'usucapione dell'azienda.
art. 1164 c.c.
Richiamato nel motivo sull'usucapione e sulla trasformazione della detenzione in possesso.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta non comprensibile e comunque infondata.
art. 28 L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'intrasferibilità della gestione della rivendita di generi di monopolio; la Corte ha escluso la nullità perché non era stata trasferita la licenza.
art. 63 d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074
Invocato per affermare la gestione personale delle rivendite di generi di monopolio.
art. 6 dell'"Appalto delle rivendite di generi di monopolio - Capitolato d'oneri per la vendita di generi di monopolio"
Richiamato dal ricorrente quale divieto di affitto della tabaccheria; la Corte ha ritenuto che il contratto riguardasse l'azienda e non la cessione della licenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale in base alla quale la causa è stata trattata in camera di consiglio.
art. 426 c.p.c.
Citato incidentalmente con riferimento all'atto difensivo di primo grado richiamato nel ricorso.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente la sede processuale dei fatti e trascrivere i passaggi rilevanti; la mancanza comporta inammissibilità delle censure di non contestazione e dei fatti asseritamente decisivi.
Massime di principio
- La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o per chiedere una nuova ricostruzione del fatto; essa richiede che il ricorrente indichi specificamente il contenuto della non contestazione e la sede processuale in cui essa sarebbe avvenuta.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è denunciabile per censurare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- Nel giudizio di cassazione, le censure sull'interpretazione del contratto sono ammissibili solo se individuano in modo preciso i canoni ermeneutici violati e il punto esatto del loro mancato rispetto; non è consentito sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
- Chi detiene un bene in forza di un rapporto contrattuale non può usucapirlo senza provare una chiara interversio possessionis, cioè un comportamento esterno incompatibile con il titolo di detenzione e opposto al proprietario.
- Nell'affitto di azienda, la disciplina dei miglioramenti e delle addizioni non coincide con quella della locazione immobiliare: la differenza tra le consistenze inventariali iniziale e finale va regolata in denaro secondo i valori correnti alla cessazione del rapporto.
- La nullità per violazione di norme amministrative speciali non discende automaticamente dal trasferimento dell'azienda se la licenza o autorizzazione personale resta intestata al soggetto legittimato e non risulta ceduta.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione, pur priva di una specifica argomentazione sul singolo motivo, comporti comunque il rigetto implicito della domanda o della censura.
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