Cassazione Penale, Sentenza n. 36847/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata (art. 444 c.p.p.). Il ricorrente lamentava: 1) mancata o insufficiente motivazione circa l'esistenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (contestando il richiamo per relationem della documentazione); 2) difformità nel calcolo della pena rispetto ai termini del patteggiamento concordato tra le parti, con conseguente errore di qualificazione giuridica (disputa se andava applicata la continuazione ex art. 81 c.p. oppure la specifica disciplina fallimentare/ aggravante ex art. 219 legge fallimentare; contestazione dei passaggi aritmetici che avrebbero dovuto condurre da una pena base di 3 anni a 1 anno e 6 mesi dopo riduzioni e continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la censura sull'art. 129 c.p.p. è fuori dal novero dei motivi ammessi ex art. 448, co. 2‑bis c.p.p., è generica e, comunque, infondata perché la motivazione del G.U.P. è ritenuta più che sufficiente poiché richiama espressamente gli atti ritenuti rilevanti; 2) quanto alla presunta difformità nella quantificazione della pena, il Giudice ha esercitato correttamente il suo potere giurisdizionale nel recepire l'accordo: ha escluso la specifica aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fallimentare, ha invece riconosciuto l'aggravante di cui al secondo comma n.1 art. 219 (ove pertinente) e ha ritenuto non applicabile la continuazione ex art. 81, co. 2 c.p. tra più fatti di bancarotta ascritti nel medesimo fallimento; la pena finale risultante corrisponde esattamente a quella oggetto dell'accordo e non arreca pregiudizio all'imputato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente come causa di proscioglimento non valutata; la Corte rileva che la motivazione del giudice di merito è adeguata e che il rilievo è generico e non configurabile tra i motivi ammessi per il ricorso contro il patteggiamento.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza di merito è stata resa nell'ambito di tale rito e la Corte verifica che la decisione del G.U.P. rientri nei limiti dell'accordo e della legge.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma sulla continuazione; la Corte concorda con il G.U.P. che la continuazione non poteva trovare applicazione tra più fatti di bancarotta ascritti nell'ambito del medesimo fallimento, per i quali opera la specifica disciplina fallimentare.
artt. 216-219 legge fallimentare
Richiamate per la qualificazione dei reati di bancarotta e per le aggravanti; la Corte accetta la valutazione del G.U.P. che ha escluso l'aggravante del primo comma dell'art. 219 e ha riconosciuto la circostanza del secondo comma n.1 quando pertinente.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi ammissibili di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta; la Corte rileva che la doglianza sull'art. 129 è estranea ai motivi consentiti e/o è generica.
art. 611 cod. proc. pen.
Procedura seguita per l'esame del ricorso (deposizione e trattazione in Corte di Cassazione).
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle somme a titolo di ammenda per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa disposizione quantificando in euro 4.000 la somma dovuta.
Cost. art. 111, comma 5 (giurisprudenza costituzionale richiamata)
Richiamato dalle Sezioni Unite per sottolineare la compatibilità costituzionale del patteggiamento solo se l'imputato può conoscere e prevedere le conseguenze della rinuncia al contraddittorio; la Corte utilizza questo principio per sostenere che il G.U.P. non può introdurre elementi imprevedibili rispetto all'accordo.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23400 del 27/07/2022, Boccardo e altre pronunce citate)
Ribadisce il ruolo giurisdizionale del giudice del patteggiamento e i limiti del suo intervento rispetto ai contenuti dell'accordo; la Corte richiama questi principi per valutare la legittimità dell'operato del G.U.P.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) sono ampiamente limitati: molte doglianze, specie generiche o attinenti alla valutazione degli elementi di fatto non specificati, sono dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 448 co. 2‑bis c.p.p.
- Il giudice che omologa il patteggiamento esercita un potere giurisdizionale non meramente notarile: può verificare la legalità e la conformità dell'accordo, escludere o riconoscere circostanze (es. aggravanti/attenuanti) purché rimanga nei limiti della prevedibilità per le parti.
- Se la pena finale risultante corrisponde a quella oggetto dell'accordo e non produce un peggioramento prevedibile per l'imputato, una differente modalità di calcolo o diversa argomentazione del giudice non è necessariamente motivo di cassazione.
- Nelle fattispecie di reati fallimentari commessi nell'ambito del medesimo fallimento, la disciplina concreta può escludere l'applicazione della continuazione ex art. 81 c.p., privilegiando valutazioni della specifica legge fallimentare (es. art. 219); quindi la doglianza che invoca automaticamente la continuazione deve essere attentamente motivata.
- Per evitare l'inammissibilità del ricorso, la difesa deve indicare con precisione gli elementi fattuali che avrebbero dovuto essere valutati (soprattutto quando si invoca l'art. 129 c.p.p.) e dimostrare il concreto pregiudizio derivante dalla diversa applicazione delle norme.
- La proposizione di un ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza prima di proporre ricorso.
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