Cassazione Civile, Ordinanza n. 19540/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva contestato a quattro contribuenti l'indebita fruizione, per gli anni d'imposta 2007 e 2008, di un credito d'imposta per ritenute subite in Francia su dividendi percepiti da una società di diritto francese, ritenendo che esso fosse stato portato in detrazione per l'intero importo delle ritenute estere anziché nei limiti del 40 per cento e comunque nei limiti dell'imposta sul reddito dovuta in Italia, con conseguente irrogazione di sanzioni. In primo grado la pretesa impositiva era stata confermata, mentre le sanzioni erano state annullate per la ritenuta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. L'Ufficio appellava limitatamente alle sanzioni e la CTR respingeva l'appello, valorizzando quale indice di obiettiva incertezza interpretativa il rifiuto dell'amministrazione francese di rimborsare l'eccedenza, il richiamo al principio di evitare doppie imposizioni e un precedente comportamento dell'amministrazione italiana favorevole a un altro componente della stessa famiglia. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, dell'art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'incertezza normativa oggettiva richiede un'ambiguità delle disposizioni tributarie tale da non consentire, con un'interpretazione metodicamente corretta, l'individuazione univoca della norma applicabile, condizione che nella specie non ricorreva; le circostanze valorizzate dal giudice di merito riguardavano infatti profili estranei all'esegesi delle norme rilevanti e non idonei a fondare l'esimente.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, richiamando il principio secondo cui il requisito di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. non va interpretato in modo eccessivamente formalistico. Ha poi ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: la CTR non si è attenuta ai principi che delimitano la causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa, poiché ha valorizzato elementi non sintomatici di un dubbio interpretativo sulla disciplina applicabile, come il comportamento dell'amministrazione fiscale francese e un precedente trattamento amministrativo favorevole in un'altra annualità e per altro familiare. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame con congrua motivazione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma utilizzata per denunciare la violazione di legge in cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso non impone una trascrizione integrale degli atti quando il loro contenuto sia puntualmente indicato e la loro presenza sia segnalata negli atti di merito.
art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la non punibilità opera solo quando la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni; l'esimente presuppone incertezza normativa oggettiva e non mera ignoranza soggettiva.
art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel motivo come norma in tema di tutela del contribuente e di applicazione delle sanzioni, senza specifica autonoma elaborazione nel dispositivo della decisione.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo come disposizione rilevante in tema di processo tributario/sanzioni, senza autonoma interpretazione decisiva nel testo.
art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la disposizione distingue tra incertezza normativa oggettiva e ignoranza incolpevole del diritto, pur ricollegando a entrambe effetti favorevoli al contribuente.
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nella descrizione del principio dell'onere della prova, ma non come norma centrale della decisione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa tributaria richiede una situazione oggettiva di ambiguità della disciplina, tale che, mediante un'interpretazione metodicamente corretta, non sia possibile individuare con sicurezza la norma applicabile al caso concreto.
- L'incertezza normativa oggettiva è concetto distinto dalla soggettiva ignoranza incolpevole: non basta che il contribuente abbia agito in buona fede o che vi siano state difficoltà pratiche, occorrendo un'incertezza insita nella struttura della norma e del sistema interpretativo.
- Per verificare l'obiettiva incertezza il giudice deve valorizzare fatti-indice realmente sintomatici di contrasto interpretativo, come oscillazioni normative, prassi amministrative contraddittorie o orientamenti giurisprudenziali divergenti; non sono invece decisive circostanze estranee all'esegesi della disposizione tributaria applicabile.
- Il comportamento di amministrazioni fiscali estere o il fatto che in passato l'amministrazione abbia adottato una soluzione diversa in altra annualità o per altro soggetto non bastano, da soli, a dimostrare l'incertezza normativa oggettiva, se non sono ricondotti a un effettivo contrasto interpretativo sulla regola giuridica rilevante.
- Nel giudizio di cassazione il principio di autosufficienza del ricorso non va inteso in modo formalistico: è sufficiente che il ricorso indichi in modo preciso il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel fascicolo, purché la Corte possa comprendere il nucleo della censura.
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