Cassazione Civile, Ordinanza n. 22519/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario espropriato)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio relativa a terreni ricadenti nel P.I.P. del Comune, espropriati nel 2003. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha determinato l'indennità sulla base del valore venale dell'area edificabile, ritenendo preferibile il metodo analitico di trasformazione rispetto al sintetico-comparativo, ha riconosciuto una voce aggiuntiva per il soprassuolo costituito da siepe polifita e ha liquidato anche l'indennità di occupazione e gli interessi. Il ricorso principale della società Interporto censura: la scelta del metodo di stima, la mancata corretta applicazione del principio enunciato dalla Cassazione nel precedente giudizio quanto alla detrazione di utile di investimento e interessi sul capitale investito, il riconoscimento dell'indennità per la siepe e la condanna alle spese. Il ricorso incidentale del Comune ripropone doglianze analoghe sul metodo di stima, sulla corretta applicazione del principio di diritto già fissato, sulla siepe polifita e sulle spese. Il ricorso incidentale della espropriata sostiene invece che il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il giudicato formatosi sul precedente arresto di legittimità quanto al criterio di stima e ai costi di bonifica/sistemazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure che tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito sulla scelta del metodo estimativo e sulla statuizione sulle spese; ha ritenuto infondate le doglianze relative alla corretta applicazione del precedente principio di diritto sulla determinazione del valore venale, osservando che il giudice di rinvio si era conformato al dictum della Cassazione escludendo la detrazione di utile di investimento e interessi sul capitale investito e valorizzando solo i costi di urbanizzazione/bonifica; ha inoltre confermato la legittimità del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva per il soprassuolo arboreo, poiché il valore venale del fondo edificabile deve comprendere anche gli elementi che ne aumentano il valore di mercato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza
art. 116 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a una nuova valutazione del merito
art. 112 c.p.c.
richiamato con riferimento alla denunciata omessa considerazione del principio di diritto nel giudizio di rinvio
art. 360 n. 3 c.p.c.
usato come parametro del ricorso per violazione di legge
art. 360 n. 4 c.p.c.
usato come parametro per denunciare nullità della sentenza per asserita lesione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360 n. 5 c.p.c.
usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che le censure integrassero un vizio di legittimità
art. 39 L. 25 giugno 1865, n. 2359
indicato come criterio generale di determinazione dell'indennità di espropriazione al valore venale del bene
L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis
considerato non più applicabile per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
esclusa la sua applicazione ai progetti per i quali la dichiarazione di pubblica utilità era intervenuta prima della sua entrata in vigore, secondo quanto richiamato nel precedente di legittimità
art. 384 c.p.c.
richiamato per lamentare la violazione del principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione al preteso giudicato interno
art. 91 c.p.c.
richiamato per le censure sulle spese di lite
art. 92 c.p.c.
richiamato dal Comune in tema di compensazione delle spese
art. 346 c.p.c.
richiamato nella doglianza sulla domanda di indennità di soprassuolo asseritamente non riproposta
art. 136 Cost.
richiamato nel quadro degli effetti della declaratoria di incostituzionalità
art. 30, terzo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato per gli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale
Massime di principio
- Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per aree edificabili il giudice di merito può scegliere, con valutazione discrezionale e adeguatamente motivata, tra metodo sintetico-comparativo e metodo analitico-ricostruttivo; non esiste un rapporto di regola ed eccezione tra i due criteri.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o della consulenza tecnica, se il giudice di merito ha motivato in modo congruo la scelta estimativa compiuta.
- Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio riduttivo introdotto dall'art. 5 bis L. n. 359/1992, la stima dell'indennità deve essere ricondotta al valore venale pieno del bene, senza detrazioni di utili di investimento e oneri finanziari che attengono ai vantaggi/rischi dell'espropriante e non al valore dell'area.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tuttavia, le censure che in realtà contestano la nuova quantificazione di merito sono inammissibili se mascherate come violazione dell'art. 384 c.p.c. o del giudicato.
- Ai fini dell'indennità espropriativa il valore venale del fondo comprende anche gli elementi fisici del bene, come un soprassuolo arboreo, quando essi contribuiscono ad aumentare l'appetibilità e il valore di mercato dell'area, anche se il suolo ha destinazione edificatoria.
- Le censure sulle spese di lite sono insindacabili in cassazione quando si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione della compensazione, che resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
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