Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22519/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario espropriato)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio relativa a terreni ricadenti nel P.I.P. del Comune, espropriati nel 2003. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha determinato l'indennità sulla base del valore venale dell'area edificabile, ritenendo preferibile il metodo analitico di trasformazione rispetto al sintetico-comparativo, ha riconosciuto una voce aggiuntiva per il soprassuolo costituito da siepe polifita e ha liquidato anche l'indennità di occupazione e gli interessi. Il ricorso principale della società Interporto censura: la scelta del metodo di stima, la mancata corretta applicazione del principio enunciato dalla Cassazione nel precedente giudizio quanto alla detrazione di utile di investimento e interessi sul capitale investito, il riconoscimento dell'indennità per la siepe e la condanna alle spese. Il ricorso incidentale del Comune ripropone doglianze analoghe sul metodo di stima, sulla corretta applicazione del principio di diritto già fissato, sulla siepe polifita e sulle spese. Il ricorso incidentale della espropriata sostiene invece che il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il giudicato formatosi sul precedente arresto di legittimità quanto al criterio di stima e ai costi di bonifica/sistemazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili le censure che tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito sulla scelta del metodo estimativo e sulla statuizione sulle spese; ha ritenuto infondate le doglianze relative alla corretta applicazione del precedente principio di diritto sulla determinazione del valore venale, osservando che il giudice di rinvio si era conformato al dictum della Cassazione escludendo la detrazione di utile di investimento e interessi sul capitale investito e valorizzando solo i costi di urbanizzazione/bonifica; ha inoltre confermato la legittimità del riconoscimento dell'indennità aggiuntiva per il soprassuolo arboreo, poiché il valore venale del fondo edificabile deve comprendere anche gli elementi che ne aumentano il valore di mercato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché volta a una nuova valutazione del merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla denunciata omessa considerazione del principio di diritto nel giudizio di rinvio

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    usato come parametro del ricorso per violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    usato come parametro per denunciare nullità della sentenza per asserita lesione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    usato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che le censure integrassero un vizio di legittimità

  • art. 39 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    indicato come criterio generale di determinazione dell'indennità di espropriazione al valore venale del bene

  • L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis

    considerato non più applicabile per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale

  • D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    esclusa la sua applicazione ai progetti per i quali la dichiarazione di pubblica utilità era intervenuta prima della sua entrata in vigore, secondo quanto richiamato nel precedente di legittimità

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per lamentare la violazione del principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al preteso giudicato interno

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per le censure sulle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal Comune in tema di compensazione delle spese

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nella doglianza sulla domanda di indennità di soprassuolo asseritamente non riproposta

  • art. 136 Cost.

    richiamato nel quadro degli effetti della declaratoria di incostituzionalità

  • art. 30, terzo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato per gli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale

Massime di principio

  • Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per aree edificabili il giudice di merito può scegliere, con valutazione discrezionale e adeguatamente motivata, tra metodo sintetico-comparativo e metodo analitico-ricostruttivo; non esiste un rapporto di regola ed eccezione tra i due criteri.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o della consulenza tecnica, se il giudice di merito ha motivato in modo congruo la scelta estimativa compiuta.
  • Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio riduttivo introdotto dall'art. 5 bis L. n. 359/1992, la stima dell'indennità deve essere ricondotta al valore venale pieno del bene, senza detrazioni di utili di investimento e oneri finanziari che attengono ai vantaggi/rischi dell'espropriante e non al valore dell'area.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; tuttavia, le censure che in realtà contestano la nuova quantificazione di merito sono inammissibili se mascherate come violazione dell'art. 384 c.p.c. o del giudicato.
  • Ai fini dell'indennità espropriativa il valore venale del fondo comprende anche gli elementi fisici del bene, come un soprassuolo arboreo, quando essi contribuiscono ad aumentare l'appetibilità e il valore di mercato dell'area, anche se il suolo ha destinazione edificatoria.
  • Le censure sulle spese di lite sono insindacabili in cassazione quando si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione della compensazione, che resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.