Sentenza del 31/05/2017 n. 1381 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi fondiari - Immobile accatastato in categoria D/10, ma destinato all'attività agricola - Non può produrre reddito fondiario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta: l'immobile, pur essendo censito in categoria D/10, è stato ritenuto rurale perché concretamente asservito all'attività agricola svolta sul fondo. Di conseguenza, non può essere considerato produttivo di un autonomo reddito fondiario ai fini IRPEF sulla sola base della sua categoria catastale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IRPEF dei redditi derivanti da un immobile classificato catastalmente in categoria D/10, ma asservito all'attività agricola esercitata sul terreno in cui è situato. Il ricorrente ha sostenuto che l'immobile, in ragione della sua concreta destinazione agricola, mantiene carattere di ruralità e non è quindi idoneo a produrre un autonomo reddito fondiario imponibile. La ruralità deve essere accertata considerando la destinazione effettiva del fabbricato e il suo collegamento funzionale con l'attività agricola, senza attribuire valore decisivo alla sola classificazione catastale.
Norme richiamate
Disciplina IRPEF dei redditi fondiari
Un fabbricato con carattere di ruralità e funzionalmente strumentale all'attività agricola non produce necessariamente un autonomo reddito fondiario imponibile.
Classificazione catastale in categoria D/10
La categoria catastale D/10 costituisce un elemento indicativo, ma non è decisiva per stabilire la ruralità dell'immobile. Occorre verificare la destinazione concreta e il rapporto funzionale con l'attività agricola.
Massime di principio
- Per stabilire se un fabbricato è rurale ai fini fiscali, occorre privilegiare la sua destinazione effettiva e il collegamento con l'attività agricola rispetto alla sola categoria catastale.
- Un immobile strumentale all'attività agricola può non generare un autonomo reddito fondiario, anche se formalmente accatastato in una categoria che potrebbe far presumere una diversa natura reddituale.
- La ruralità deve essere dimostrata attraverso elementi concreti, quali l'asservimento al fondo, l'utilizzo nell'attività agricola e la funzionalità rispetto alle esigenze dell'impresa agricola.
- La classificazione catastale non è irrilevante, ma non può prevalere automaticamente sulla situazione sostanziale e sulla destinazione effettiva dell'immobile.
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