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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-430/20

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 17 novembre 2021. — KV contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Condizione di ammissione connessa all’esperienza professionale – Conformità del criterio applicato dalla commissione giudicatrice con il bando di concorso. — Causa T-430/20

Giurisprudenza europea62020TJ0430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/371/19 che aveva escluso KV dalla fase successiva. Ha ritenuto che il criterio applicato dalla commissione, volto a pretendere almeno una competenza scientifica e una di comunicazione, non fosse previsto dal bando e ne alterasse illegittimamente la portata. Conseguentemente, il ricorrente è stato escluso in modo contrario al bando di concorso e la Commissione è stata condannata alle spese.

Concorso EPSO/AD/371/19: illegittimità del criterio di selezione introdotto dalla commissione giudicatrice per l’esperienza professionale, perché non conforme al bando di concorso.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un concorso generale per titoli ed esami, la commissione giudicatrice possa applicare un criterio interno che richiede, per l’ammissione alla fase successiva, che l’esperienza professionale del candidato comprenda almeno due competenze specifiche, di cui una scientifica e una di comunicazione, quando il bando di concorso prevede soltanto che i candidati dimostrino "alcune" delle competenze specifiche elencate, senza imporre tale ripartizione o un minimo nel settore della comunicazione.

Principio di diritto

La commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, ma resta integralmente vincolata al bando di concorso: non può limitare o modificare i criteri di selezione ivi previsti né introdurre requisiti aggiuntivi non contenuti nel bando. Pertanto, è illegittimo escludere un candidato sulla base di un criterio che impone, ai fini dell’ammissione, un minimo di competenze nel settore della comunicazione e una specifica combinazione di competenze scientifiche e di comunicazione, quando il bando richiede solo il possesso di alcune delle competenze specifiche elencate. La decisione di riesame che conferma tale esclusione deve essere annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Concorso EPSO/AD/371/19: criterio di selezione per l’esperienza professionale non conforme al bando di concorso

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato escluso da un concorso generale per la selezione di amministratori AD 7 specializzati nella ricerca scientifica. Il Tribunale, Quarta Sezione, esamina la legittimità del criterio con cui la commissione giudicatrice ha valutato l’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alla fase successiva della procedura.

Fatti e svolgimento della procedura

KV aveva presentato domanda per il concorso EPSO/AD/371/19, settore n. 5, "Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche". Il bando prevedeva una procedura in tre fasi: verifica delle condizioni di ammissione, selezione in base ai titoli (Talent Screener) e prove finali. Tra le condizioni di ammissione era richiesta un’esperienza professionale direttamente attinente alle funzioni da svolgere, con la possibilità di computare, fino a tre anni, il dottorato di ricerca in ambito scientifico pertinente.

L’EPSO aveva comunicato al ricorrente la sua esclusione dalla seconda fase per mancato possesso del requisito relativo all’esperienza professionale. Dopo domanda di riesame e reclamo, la decisione era stata confermata, con la precisazione che la commissione giudicatrice aveva applicato un criterio oggettivo secondo cui l’esperienza era "direttamente attinente" solo se comprendeva almeno due competenze specifiche, una nel gruppo delle scienze e una nel gruppo della comunicazione.

Oggetto del ricorso

Il Tribunale ricorda che la decisione adottata a seguito del riesame sostituisce la decisione iniziale della commissione giudicatrice. Inoltre, il rigetto del reclamo non ha contenuto autonomo, ma i suoi argomenti possono integrare la motivazione dell’atto impugnato. Perciò l’oggetto del ricorso è la decisione sulla domanda di riesame, integrata dalla decisione sul reclamo.

Motivi dedotti dal ricorrente

KV ha dedotto tre motivi:

  • errore manifesto di valutazione dell’esperienza professionale e violazione del bando di concorso nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto;
  • violazione del principio di parità di trattamento;
  • violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di parità delle armi, richiamando l’articolo 47 della Carta.

Il Tribunale ha ritenuto opportuno esaminare anzitutto la seconda parte del primo motivo, relativa alla conformità del criterio applicato al bando.

Normativa e principi richiamati

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 5, paragrafo 1, dell’allegato III dello Statuto, che non impedisce alla commissione giudicatrice di fissare criteri di valutazione dei titoli;
  • la giurisprudenza secondo cui la commissione giudicatrice può adottare criteri per garantire omogeneità di valutazione, soprattutto con un elevato numero di candidati;
  • il principio per cui la commissione resta comunque vincolata al testo del bando di concorso, che costituisce la cornice di legalità e i parametri di valutazione;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, quale base del reclamo amministrativo;
  • l’articolo 270 TFUE, quale base del ricorso del funzionario.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che il bando richiedeva, per l’esperienza professionale pertinente, il possesso di "alcune" delle competenze specifiche elencate nell’allegato I, senza distinguere tali competenze in categorie e senza imporre che una di esse fosse necessariamente di comunicazione. È vero che la commissione poteva, in astratto, fissare un requisito minimo di due competenze, ma non poteva trasformare l’elenco aperto del bando in un sistema rigido che imponeva la presenza di almeno una competenza scientifica e una di comunicazione.

La Corte sottolinea che il criterio controverso ha separato le competenze specifiche in due gruppi, introducendo una restrizione non prevista dal bando. Tale restrizione è stata considerata particolarmente rilevante perché il bando stesso, pur riferendosi a funzioni che andavano oltre la ricerca scientifica in senso stretto, restava chiaramente orientato a un profilo scientifico, come emergeva dal titolo del concorso e dalla descrizione delle funzioni del CCR.

Secondo il Tribunale, il problema non sta nel fatto che la commissione abbia valorizzato anche competenze di comunicazione, ma nel fatto che abbia imposto, come requisito minimo, una competenza in comunicazione che il bando non prevedeva. In tal modo, la commissione ha limitato illegittimamente la libertà di scelta tra le competenze specifiche contemplate dal bando.

Decisione e dispositivo

Accolta la seconda parte del primo motivo, il Tribunale annulla la decisione sulla domanda di riesame, senza esaminare gli altri motivi. La Commissione è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

In un concorso dell’Unione, la commissione giudicatrice può adottare criteri interni di valutazione dell’esperienza professionale, ma non può introdurre condizioni supplementari o ristrutturare i requisiti del bando: se il bando richiede solo "alcune" competenze specifiche, la commissione non può esigere una specifica combinazione di competenze né imporre un minimo nel settore della comunicazione non previsto dalla lex concorsi.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaconcorsi e selezione del personaleparità di trattamentomotivazione degli atti amministrativilegittimo affidamento

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