Corte di giustizia, Sentenza C-479/21
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021. — SN e SD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Articolo 217 TFUE – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito – Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mantenimento da parte dell’Accordo di recesso, in via transitoria, del regime del mandato di arresto europeo nei confronti del Regno Unito – Applicazione ad un mandato di arresto europeo delle disposizioni relative al meccanismo di consegna istituito dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito – Regimi vincolanti per l’Irlanda. — Causa C-479/21 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in procedimento pregiudiziale d’urgenza, ha risolto il dubbio sulla possibilità per l’Irlanda di applicare nei confronti del Regno Unito il regime del mandato di arresto europeo previsto dall’Accordo di recesso e dall’ASCC. Ha affermato che tali disposizioni sono vincolanti per l’Irlanda, perché le basi giuridiche degli accordi (articoli 50 TUE e 217 TFUE) bastano a giustificarne il contenuto e non richiedono l’aggiunta dell’articolo 82 TFUE. Di conseguenza, il Protocollo n. 21 non impedisce l’applicazione in Irlanda delle norme UE oggetto della controversia.
Vincolatività per l’Irlanda delle disposizioni dell’Accordo di recesso e dell’ASCC relative al mandato di arresto europeo nei rapporti con il Regno Unito
La questione giuridica
Se, alla luce dell’articolo 50 TUE, dell’articolo 217 TFUE e del Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, siano vincolanti per l’Irlanda: a) le disposizioni dell’Accordo di recesso che mantengono, durante il periodo di transizione, l’applicazione della decisione quadro 2002/584/GAI ai mandati di arresto europei emessi dal Regno Unito; b) l’articolo 632 dell’ASCC, che assoggetta al nuovo regime di consegna i mandati di arresto europei emessi prima della fine del periodo di transizione per persone non ancora arrestate.
Principio di diritto
L’articolo 50 TUE, quale base giuridica autonoma dell’Accordo di recesso, consente di disciplinare in modo ordinato tutte le questioni relative alla separazione, incluse le norme transitorie sul mandato di arresto europeo, senza che debba aggiungersi l’articolo 82 TFUE e senza che trovi applicazione il Protocollo n. 21; analogamente, l’articolo 217 TFUE è sufficiente a fondare l’inclusione nell’ASCC delle disposizioni sul meccanismo di consegna, anche se incidono sullo SLSG. Ne deriva che l’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo di recesso, in combinato disposto con l’articolo 185, quarto comma, e l’articolo 632 dell’ASCC sono vincolanti per l’Irlanda.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 TUE
- Articolo 82 TFUE
- Articolo 217 TFUE
- Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
- Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
- Articoli 62, paragrafo 1, lettera b), 126, 127 e 185, quarto comma, dell’Accordo di recesso
- Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
- Articoli 596 e 632 dell’ASCC
- Decisione quadro 2002/584/GAI
Vincolatività per l’Irlanda delle norme sull’esecuzione dei mandati di arresto europei nei rapporti con il Regno Unito
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza della Supreme Court irlandese, sollevato in due procedimenti concernenti la detenzione e la consegna di SN e SD in forza di mandati di arresto europei emessi dal Regno Unito. La Corte è chiamata a chiarire se alcune disposizioni dell’Accordo di recesso e dell’ASCC, entrambe incidenti sul mandato di arresto europeo e sul nuovo meccanismo di consegna con il Regno Unito, siano vincolanti per l’Irlanda nonostante il Protocollo n. 21.
Fatti e procedimento principale
SD era stato arrestato in Irlanda il 9 settembre 2020 in esecuzione di un mandato emesso il 20 marzo 2020 per l’esecuzione di una pena detentiva; SN era stato arrestato il 25 febbraio 2021 in forza di un mandato emesso il 5 ottobre 2020 ai fini dell’azione penale. Entrambi contestavano davanti ai giudici irlandesi la legittimità della loro detenzione, sostenendo che l’Irlanda non potesse più applicare il regime del mandato di arresto europeo nei confronti del Regno Unito.
La High Court aveva rifiutato la scarcerazione, e la questione era giunta alla Supreme Court. Il giudice del rinvio riteneva che la normativa irlandese sul mandato di arresto europeo potesse operare verso un paese terzo solo se esistesse un accordo UE-paese terzo vincolante per l’Irlanda. Da qui il dubbio se l’Accordo di recesso e l’ASCC, in quanto contenenti disposizioni sullo SLSG, potessero obbligare l’Irlanda alla luce del Protocollo n. 21.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- le disposizioni dell’Accordo di recesso che mantengono, durante il periodo di transizione, il regime del mandato di arresto europeo nei confronti del Regno Unito siano vincolanti per l’Irlanda;
- la disposizione dell’ASCC che applica il meccanismo di consegna ai mandati di arresto europei emessi prima della fine del periodo di transizione sia vincolante per l’Irlanda.
Il dubbio centrale riguardava la necessità o meno di includere, come base giuridica, anche l’articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), TFUE, che avrebbe potuto far operare il Protocollo n. 21 e quindi escludere l’Irlanda, salvo opt-in.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- l’articolo 50 TUE, base giuridica dell’Accordo di recesso, che disciplina la procedura di recesso e l’accordo che ne stabilisce le modalità;
- l’articolo 217 TFUE, base giuridica dell’ASCC, che consente l’associazione con diritti e obblighi reciproci;
- l’articolo 82 TFUE, nel titolo V della parte terza TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale;
- il Protocollo n. 21, che esclude in linea di principio Irlanda e Regno Unito dalle misure del titolo V della parte terza TFUE e dagli accordi internazionali conclusi dall’Unione a norma di tale titolo, salvo partecipazione/opt-in.
Quanto ai due accordi:
- l’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo di recesso, letto con l’articolo 185, quarto comma, conserva l’applicazione della decisione quadro 2002/584 per i mandati in cui la persona è stata arrestata prima della fine del periodo di transizione;
- l’articolo 632 dell’ASCC applica il nuovo titolo VII sulla consegna ai mandati di arresto europei emessi prima della fine del periodo di transizione quando la persona non sia stata ancora arrestata.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la determinazione della base giuridica dipende dall’oggetto e dal contenuto dell’atto, e che è la base giuridica a determinare gli eventuali protocolli applicabili, non viceversa.
Sull’Accordo di recesso
L’articolo 50 TUE è qualificato come base giuridica autonoma e sufficiente per disciplinare, in modo ordinato, tutte le questioni di separazione tra Unione e Stato recedente. L’Accordo di recesso è infatti destinato a regolare l’insieme delle questioni legate alla separazione, in tutti i settori dei Trattati, compresa la prosecuzione temporanea di parti importanti dell’acquis per ridurre incertezze e perturbazioni.
La Corte osserva inoltre che l’aggiunta dell’articolo 82 TFUE alla base giuridica dell’Accordo di recesso sarebbe incompatibile con la procedura speciale prevista dall’articolo 50 TUE, perché l’articolo 218 TFUE e l’articolo 50 TUE prevedono meccanismi differenti di adozione e di voto. Ne consegue che l’unica base giuridica appropriata per l’Accordo di recesso è l’articolo 50 TUE, con la conseguenza che il Protocollo n. 21 non può essere invocato per escludere l’Irlanda dalle disposizioni di tale accordo.
La Corte sottolinea anche che le disposizioni dell’Accordo di recesso in questione riguardano obblighi che erano già vincolanti nel territorio irlandese prima del recesso: applicare il Protocollo n. 21 avrebbe creato incertezza e sarebbe stato contrario all’obiettivo di un recesso ordinato.
Sull’ASCC
Quanto all’ASCC, la Corte ribadisce che l’articolo 217 TFUE consente all’Unione di concludere accordi di associazione che includano norme su tutti i settori di competenza dell’Unione, compreso il titolo V della parte terza TFUE, materia nella quale l’Unione dispone di competenza concorrente.
La Corte distingue la presente causa dalla giurisprudenza in materia di decisioni da adottare in seno a organi di accordi internazionali, in cui può essere necessaria una base giuridica specifica per evitare l’elusione di procedure più rigorose. Qui, invece, la conclusione dell’ASCC richiedeva in ogni caso l’unanimità in Consiglio e l’approvazione del Parlamento europeo, sicché non vi era rischio di aggirare garanzie procedurali del settore dello SLSG.
La Corte rileva inoltre che l’ASCC è un accordo di associazione a portata ampia, volto a stabilire relazioni strette e pacifiche tra le parti, e che il meccanismo di consegna si inserisce nell’obiettivo generale dell’accordo, contribuendo alla sicurezza delle parti. Perciò, le disposizioni sul mandato di arresto contenute nell’ASCC, compreso l’articolo 632, potevano essere incluse sulla sola base dell’articolo 217 TFUE, senza necessità di aggiungere l’articolo 82 TFUE e senza attivare il Protocollo n. 21.
Decisione della Corte
La Corte dichiara che l’articolo 50 TUE, l’articolo 217 TFUE e il Protocollo n. 21 devono essere interpretati nel senso che:
- l’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo di recesso, letto in combinato disposto con l’articolo 185, quarto comma, di tale accordo, è vincolante per l’Irlanda;
- l’articolo 632 dell’ASCC è vincolante per l’Irlanda.
Implicazioni pratiche
Per la pratica forense e per gli operatori economico-legali, la sentenza chiarisce che l’Irlanda non può sottrarsi all’efficacia delle norme transitorie e post-transitorie sul mandato di arresto europeo contenute negli accordi Brexit con il Regno Unito richiamando il Protocollo n. 21. La continuità del sistema di consegna, sia nel periodo di transizione sia nel regime successivo previsto dall’ASCC, resta quindi operativa nei confronti dell’Irlanda secondo le condizioni fissate dai due accordi.
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