Tribunale, Ordinanza T-157/21
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 18 November 2021. — RG v Council of the European Union. — Action for annulment – Area of freedom, security and justice – Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the Euratom, on the one hand, and the United Kingdom, on the other – Council decision on the signing and on provisional application of the Trade and Cooperation Agreement – Mechanism of surrender pursuant to an arrest warrant – Person arrested and detained in Ireland after the end of the transition period for the purpose of the execution of a European Arrest Warrant issued by the United Kingdom during the transition period – Act not of individual concern – Non-regulatory act – Inadmissibility. — Case T-157/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di RG contro la decisione del Consiglio 2020/2252, che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito. Pur incidendo sulla sua posizione processuale relativa a un mandato d’arresto europeo, la decisione ha portata generale e non lo riguarda individualmente. Non essendo neppure qualificabile come atto regolamentare, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito: carenza di legittimazione del ricorrente e inammissibilità.
La questione giuridica
Se una persona arrestata in uno Stato membro dopo la fine del periodo di transizione, sulla base di un mandato d’arresto europeo emesso dal Regno Unito durante tale periodo, sia legittimata a proporre ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione del Consiglio 2020/2252 nella parte in cui autorizza l’applicazione provvisoria del titolo VII della parte terza dell’Accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito; in particolare, se tale decisione sia un atto individualmente concernente o un atto regolamentare privo di misure di esecuzione.
Principio di diritto
Il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso perché il ricorrente non è destinatario della decisione impugnata, non è individualmente concernato da essa e la decisione che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo internazionale non costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. La mera circostanza che l’accordo incida sulla sua situazione personale quale persona ricercata in base a un mandato d’arresto europeo non basta a differenziarlo in modo specifico rispetto a tutte le altre persone nella stessa situazione oggettiva.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 217 TFUE
- Articolo 218, paragrafo 5, TFUE
- Articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 130, 134, 142 e 144
- Decisione del Consiglio (UE) 2020/2252
- Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
- Accordo di commercio e cooperazione tra UE, Euratom e Regno Unito
- Quadro decisionale 2002/584/GAI
Decisione del Consiglio 2020/2252 e inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da RG contro la decisione del Consiglio che ha autorizzato la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo di commercio e cooperazione tra l’Unione europea, Euratom e il Regno Unito. Il Tribunale, con ordinanza, si pronuncia in via preliminare sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.
Contesto fattuale e procedimento principale
Il Regno Unito è uscito dall’Unione il 31 gennaio 2020; l’accordo di recesso ha previsto un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, durante il quale ha continuato ad applicarsi, tra l’altro, la disciplina del mandato d’arresto europeo. Nel corso del 2020 un mandato d’arresto europeo è stato emesso dal Birmingham Magistrates’ Court nei confronti di RG ed è stato poi convalidato dall’Alta Corte irlandese. Successivamente, il 29 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione 2020/2252, autorizzando la firma dell’Accordo di commercio e cooperazione e la sua applicazione provvisoria dal 1 gennaio 2021. Il 25 febbraio 2021 RG è stato arrestato e posto in custodia in Irlanda in esecuzione del mandato emesso dal Regno Unito.
Oggetto del ricorso
RG chiedeva l’annullamento parziale della decisione del Consiglio nella parte in cui essa disponeva l’applicazione provvisoria, in Irlanda, del titolo VII della parte terza dell’Accordo di commercio e cooperazione, ossia la disciplina sullo "surrender"/consegna tra Stati membri e Regno Unito. A suo avviso, tale disciplina si applicava al suo caso perché il mandato d’arresto era stato emesso durante il periodo di transizione e la sua cattura era avvenuta dopo l’inizio dell’applicazione provvisoria dell’accordo.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama innanzitutto l’articolo 263 TFUE, quarto comma, che consente il ricorso delle persone fisiche o giuridiche solo se l’atto impugnato è loro indirizzato, oppure le riguarda direttamente e individualmente, oppure è un atto regolamentare che le riguarda direttamente e non comporta misure di esecuzione. Sul piano sostanziale vengono in rilievo:
- l’articolo 217 TFUE e l’articolo 218, paragrafo 5, TFUE, nonché l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, come basi giuridiche della decisione del Consiglio;
- l’accordo di recesso del Regno Unito, per il periodo di transizione;
- il quadro decisionale 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo;
- l’Accordo di commercio e cooperazione, in particolare il titolo VII della parte terza e l’articolo LAW.SURR.112, che estende il meccanismo di consegna ai mandati emessi prima della fine del periodo di transizione ma non ancora eseguiti entro tale data.
Valutazione della legittimazione ad agire: assenza di interesse individuale
Il Tribunale osserva che né la decisione del Consiglio né l’accordo internazionale sono indirizzati a RG. Viene quindi esclusa la legittimazione derivante dalla prima ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Quanto alla seconda ipotesi, il Tribunale ricorda il criterio costante di Plaumann: un soggetto è individualmente riguardato solo se l’atto lo colpisce per qualità o circostanze che lo distinguano in modo particolare da tutti gli altri soggetti. Nel caso di specie, le disposizioni del titolo VII dell’accordo, e quindi anche la decisione che ne autorizza la firma e l’applicazione provvisoria, si applicano a situazioni oggettivamente determinate e a categorie di persone considerate in modo generale e astratto. RG è interessato solo in quanto persona ricercata sulla base di un mandato emesso dal Regno Unito nel periodo di transizione e non arrestata prima della sua fine. Tale qualità è, però, un mero status oggettivo e non un elemento idoneo a renderlo individualmente distinguibile. Il Tribunale rileva inoltre che il ricorrente non ha indicato circostanze specifiche, peculiari della sua posizione, capaci di differenziarlo da tutti gli altri soggetti nella medesima situazione.
Esclusione della natura regolamentare dell’atto
Il Tribunale esamina poi la terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ricorda che un atto regolamentare è un atto di portata generale che non sia un atto legislativo. La decisione 2020/2252, pur essendo di portata generale, non è un atto legislativo perché è stata adottata sulla base degli articoli 217 e 218 TFUE, che non rinviano espressamente alla procedura legislativa ordinaria o speciale. Inoltre, secondo la giurisprudenza richiamata, le decisioni che approvano la conclusione di un accordo internazionale non rientrano nel concetto di atto regolamentare; tale soluzione vale anche per le decisioni che autorizzano la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo internazionale. Il Tribunale sottolinea che l’accordo internazionale, una volta applicabile nell’ordinamento dell’Unione, prevale sugli atti di diritto derivato e non può quindi essere assimilato a un regolamento o ad altro atto regolamentare. Ne consegue che la decisione impugnata non è un atto regolamentare ai fini dell’articolo 263 TFUE.
Esito e conseguenze processuali
Non essendo soddisfatte le condizioni per il ricorso né sulla base della seconda né sulla base della terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità del Consiglio e dichiara il ricorso inammissibile. Poiché il giudizio principale viene definito in limine, le domande di intervento di Irlanda e Commissione restano prive di oggetto. Quanto alle spese, RG è condannato a sopportare le proprie e quelle del Consiglio, con esclusione delle spese relative agli interventi; ciascuna parte sopporta le proprie spese relative alle domande di intervento.
Principio affermato
La decisione del Consiglio che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria di un accordo internazionale di portata generale, quale l’Accordo di commercio e cooperazione UE-Regno Unito, non può essere impugnata da una persona che si trovi in una situazione individuale soltanto in quanto destinataria degli effetti pratici dell’accordo. In assenza di qualità peculiari o di circostanze che la distinguano da tutti gli altri soggetti nella stessa posizione, tale persona non è individualmente concernata; inoltre la decisione non costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 18 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-212/20
- Sentenza · 18 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-306/20
- Sentenza · 18 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-358/20
- Sentenza · 18 nov 2021Corte di giustizia, Sentenza C-413/20
- Sentenza · 17 nov 2021Tribunale, Sentenza T-616/20
- Sentenza · 17 nov 2021Tribunale, Sentenza T-430/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →