Corte di giustizia, Sentenza C-748/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021. — Procedimento penale a carico di WB e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza. — Cause riunite C-748/19 – C-754/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la disciplina polacca sul distacco dei giudici da parte del Ministro della giustizia nei collegi penali di secondo grado. Ha ritenuto che un sistema fondato su criteri non pubblici, revocabile in ogni momento e senza motivazione, non garantisca l’indipendenza richiesta dal diritto UE. Le ulteriori questioni sulla Corte suprema e sugli effetti delle sentenze sono state dichiarate irricevibili.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE del distacco e della revoca dei giudici da parte del Ministro della giustizia polacco, quando tali giudici siedono in collegi penali di organi giurisdizionali di grado superiore.
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, e l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, ostino a una disciplina nazionale che consente al Ministro della giustizia, sulla base di criteri non pubblici, di distaccare giudici presso organi giurisdizionali penali di grado superiore e di revocare in qualsiasi momento, senza motivazione, tali distacchi; e, inoltre, se eventuali ricorsi dinanzi alla Corte suprema e gli effetti delle sentenze siano incisi dalla partecipazione di giudici nominati con il coinvolgimento della KRS o distaccati dal Ministro.
Principio di diritto
Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, e l’articolo 6 della direttiva 2016/343, osta a una normativa che affidi al Ministro della giustizia il potere di distaccare giudici presso organi giurisdizionali penali superiori sulla base di criteri non pubblici e di revocare tali distacchi in ogni momento, con decisione non motivata, perché un simile sistema non offre garanzie sufficienti contro interferenze esterne e può compromettere l’indipendenza e l’imparzialità del giudice, incidendo anche sulla presunzione di innocenza. Le altre questioni, relative alla Corte suprema e agli effetti delle sentenze, sono state dichiarate irricevibili perché ipotetiche o prive di elementi sufficienti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 2 TUE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, direttiva (UE) 2016/343
- Considerando 22 direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 252 TFUE
- Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
Distacco dei giudici disposto dal Ministro della giustizia e indipendenza del giudice penale
La sentenza riguarda sette rinvii pregiudiziali riuniti proposti dal Sąd Okręgowy w Warszawie in procedimenti penali pendenti contro diversi imputati. Il giudice del rinvio chiedeva se la disciplina polacca sul distacco di giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore, gestito dal Ministro della giustizia, fosse compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con la direttiva 2016/343 sulla presunzione di innocenza.
Contesto normativo
Sul piano dell’Unione, la Corte richiama:
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, quale concretizzazione del valore dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 TUE;
- la direttiva (UE) 2016/343, in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e il considerando 22, sulla presunzione di innocenza e sull’onere della prova;
- il collegamento con gli articoli 47 e 48 della Carta, richiamati nella motivazione.
Sul piano nazionale, la Corte ricorda che:
- il Ministro della giustizia è anche procuratore generale;
- l’articolo 77 della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari consente il distacco di un giudice, con il suo consenso, anche presso un organo di grado superiore;
- il distacco può essere revocato in qualsiasi momento e, in certi casi, senza preavviso;
- non risultano pubblici i criteri del distacco né esiste un chiaro controllo giurisdizionale;
- i giudici distaccati possono trovarsi in collegi che decidono in materia penale, con impatto sulla composizione del giudice.
Questione pregiudiziale principale
La prima questione chiedeva se fossero compatibili con il diritto UE norme nazionali che consentono al Ministro della giustizia, sulla base di criteri non pubblici, di:
- distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per durata determinata o indeterminata;
- revocare il distacco in qualsiasi momento, con decisione non motivata.
Ricevibilità e competenza
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sulla prima questione. Osserva che:
- il Sąd Okręgowy è un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE;
- non spetta alla Corte verificare il rispetto delle regole nazionali di organizzazione interna del rinvio, finché la decisione non sia revocata;
- la questione non è ipotetica, poiché attiene alla regolarità della composizione del collegio e deve essere risolta prima del merito;
- il fascicolo contiene elementi sufficienti per statuire.
Ragionamento della Corte sull’indipendenza giudiziaria
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’articolo 19 TUE impone agli Stati membri di assicurare che gli organi giurisdizionali chiamati ad applicare o interpretare il diritto dell’Unione presentino garanzie di indipendenza e imparzialità. Tali garanzie richiedono regole idonee a escludere interferenze esterne, anche indirette, e a preservare la fiducia dei singoli nella giustizia.
Applicando tali principi al distacco dei giudici, la Corte sottolinea che un sistema è problematico quando:
- i criteri di distacco non sono pubblici;
- la revoca del distacco è possibile in ogni momento, senza motivazione;
- il potere di revoca può essere usato come strumento di pressione o di controllo;
- il Ministro della giustizia cumula anche la funzione di procuratore generale, con autorità sui pubblici ministeri nel medesimo contesto penale;
- alcuni giudici distaccati svolgono contemporaneamente funzioni legate alla disciplina dei giudici, aumentando i dubbi di apparente subordinazione.
La Corte osserva inoltre che la presunzione di innocenza di cui alla direttiva 2016/343 presuppone un giudice immune da parzialità e pregiudizio: se l’indipendenza è compromessa, anche tale garanzia può risultare indebolita.
Soluzione sulla prima questione
La Corte conclude che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, e l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343 ostano a una normativa nazionale che consenta al Ministro della giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali penali di grado superiore sulla base di criteri non pubblici e di revocare tali distacchi in qualsiasi momento, con decisione non motivata, sia per distacchi a termine sia a tempo indeterminato.
Seconda, terza e quarta questione: irricevibilità
Le questioni ulteriori, relative:
- a un eventuale ricorso alla Corte suprema;
- alla partecipazione di un giudice nominato su proposta della KRS;
- agli effetti delle sentenze rese in tali condizioni;
- alla rilevanza del fatto che il giudice si sia pronunciato a favore o contro l’imputato, sono dichiarate irricevibili.
La Corte osserva che tali questioni sono ipotetiche, poiché presuppongono che vi sia un successivo ricorso dinanzi alla Corte suprema, e che per gli effetti delle sentenze non dispone di elementi di fatto e di diritto sufficienti per fornire una risposta utile.
Dispositivo
La Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta alla disciplina polacca sul distacco e sulla revoca dei giudici da parte del Ministro della giustizia nelle condizioni descritte dal giudice del rinvio. Le altre questioni non sono esaminate nel merito per irricevibilità.
Principi utili per la pratica
Per i professionisti, la pronuncia conferma che:
- l’indipendenza del giudice può essere compromessa non solo da interferenze dirette, ma anche da meccanismi organizzativi che consentano al potere esecutivo di influire sulla permanenza del giudice nel collegio;
- la trasparenza dei criteri di distacco e la motivazione delle revoche sono elementi essenziali;
- quando il sistema processuale penale è coinvolto, la garanzia della presunzione di innocenza si collega alla reale indipendenza del giudice;
- il giudice nazionale deve verificare, in concreto, se le condizioni di distacco siano tali da far sorgere dubbi legittimi sull’imparzialità e sull’indipendenza del collegio.
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