Cassazione Penale, Sentenza n. 21678/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva assolto l'imputato dal reato di truffa ritenendo non sussistente il fatto. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza fosse internamente incoerente: da un lato il giudice aveva ritenuto provato che l'imputato avesse rilasciato al contraente, dietro pagamento del premio, una copia di contratto abbinata a una polizza assicurativa risultata falsa; dall'altro aveva poi affermato che mancasse la prova certa della responsabilità dell'imputato e della condotta decettiva volta a trarre in inganno o a indurre in errore la persona offesa. Il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, rilevando che la motivazione della sentenza assolutoria era in parte apparente e in parte contraddittoria e manifestamente illogica, poiché il Tribunale aveva dato atto della falsità della polizza rilasciata dietro pagamento del premio, ma aveva poi escluso senza adeguata spiegazione la prova della condotta fraudolenta e del nesso decettivo. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica, al quale è stato demandato un nuovo esame completo del materiale probatorio, inclusa la valutazione dell'attendibilità della persona offesa, con il solo limite di non reiterare il percorso logico già censurato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente di censurare in cassazione la motivazione della sentenza per contraddittorietà, manifesta illogicità o motivazione apparente.
art. 593, comma 2, c.p.p.
a seguito della novella, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., pronunciate dopo il 25 agosto 2024.
art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.
individua i reati per i quali, dopo la novella, è ammesso il ricorso del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento.
art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.
prevede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei casi in cui sia necessario un nuovo giudizio di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità è censurabile la sentenza assolutoria quando la motivazione sia solo apparente oppure presenti una contraddizione interna tale da rendere incompatibili le premesse fattuali e la conclusione decisoria.
- Se il giudice di merito ritiene provati alcuni fatti decisivi idonei a integrare la condotta fraudolenta, non può poi escludere la responsabilità penale senza confrontarsi logicamente con tali dati e senza spiegare perché essi non valgano a dimostrare l'artificio o l'induzione in errore.
- Quando la cassazione annulla con rinvio una sentenza inappellabile, il giudice di rinvio va individuato in un diverso giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario.
- In caso di annullamento per vizi motivazionali, al giudice di rinvio spetta un nuovo esame completo delle prove, compresa la valutazione dell'attendibilità della persona offesa, salvo il divieto di ripetere il medesimo percorso logico già ritenuto viziato.
- Dopo la novella dell'art. 593, comma 2, c.p.p., il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso talune sentenze di proscioglimento, nei limiti oggettivi e temporali previsti dalla legge.
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