Ordinanza n. 1368/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale rilasciato in favore della ricorrente, emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Roma in data 17 aprile 2025 e notificato in data 29 maggio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso sul territorio nazionale, adottato dallo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Roma
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del 17 aprile 2025 con cui lo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta all'ingresso in Italia. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente tutti i motivi di ricorso, ma richiama la precedente ordinanza cautelare n. 4491 del 21 agosto 2025, nella quale era stato rilevato che l'amministrazione non può fondare la revoca esclusivamente sul reddito d'impresa, dovendo procedere a una valutazione complessiva della situazione. In esecuzione di tale ordinanza, l'amministrazione ha comunicato di avere riesaminato l'istanza e di avere convocato le parti per il 3 febbraio 2026 ai fini della registrazione del primo ingresso.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Preso atto della comunicazione dell'amministrazione secondo cui, in ottemperanza alla precedente ordinanza cautelare, è stato disposto il riesame dell'istanza e sono state convocate le parti per la registrazione del primo ingresso, il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. La questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. È stato assegnato un termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla possibile improcedibilità e per fornire aggiornamenti documentati sull'esito della convocazione del 3 febbraio 2026. La Segreteria dovrà informare il Collegio dell'avvenuto deposito, o della sua mancanza, ai fini della riconvocazione della camera di consiglio.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio sulle quali intenda fondare la decisione; nel caso concreto, la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione riesamina la posizione del ricorrente in esecuzione di una misura cautelare e adotta iniziative potenzialmente satisfattive, il giudice deve verificare d'ufficio se sia sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione e, prima di dichiarare eventualmente l'improcedibilità, sottoporre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- La possibile sopravvenuta carenza di interesse non può essere dichiarata sulla sola base dell'avvio del riesame amministrativo: il giudice può richiedere alle parti memorie e aggiornamenti documentati sull'esito dell'attività amministrativa, riservando la decisione all'esito di tale contraddittorio.
Come è indicizzato
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