Ordinanza n. 342/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 1051/2025, che aveva respinto il ricorso contro la conferma dell'uso pubblico di una via privata, il diniego di autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile e atti connessi in materia edilizia
Esito
La controversia
L'appellante ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza del TAR Liguria che aveva rigettato il ricorso proposto contro: la deliberazione del Consiglio comunale di Chiavari del 24 luglio 2019, n. 43, avente a oggetto la conferma dell'uso pubblico di Via privata Paganini; la nota del 20 agosto 2019 con cui il Comune aveva negato l'autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile tra Via privata Paganini, Via Aurelia e salita Bacezza; gli atti presupposti, compreso il parere favorevole di regolarità tecnica; nonché la determinazione comunale relativa al rimborso del contributo di costruzione, nella parte in cui aveva ritenuto improcedibile la SCIA per la realizzazione di parcheggi privati, sul presupposto che tali opere avrebbero pregiudicato l'uso pubblico consolidato della strada. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi d'appello, limitandosi a rilevare che le questioni dedotte richiedono un approfondito esame nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso definitivamente l'appello né ha sospeso espressamente la sentenza impugnata. Ha ritenuto che le questioni sollevate richiedessero un approfondito esame nel merito e che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza di discussione dell'appello è stata fissata al 30 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando la controversia cautelare richiede un approfondito esame nel merito, di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Quando i motivi d'appello cautelare presentano questioni che richiedono un approfondito esame nel merito, il giudice d'appello può ritenere adeguata tutela cautelare la sollecita fissazione dell'udienza pubblica, invece di pronunciarsi immediatamente sulla sospensione della sentenza impugnata.
- La fissazione sollecita dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di tutela cautelare atipica e interinale, diretta a ridurre il pregiudizio derivante dalla durata del processo quando la definizione della domanda cautelare dipende da un esame incompatibile con i tempi e i limiti della fase cautelare.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in presenza di condizioni peculiari della controversia, senza anticipare la regolazione delle spese del giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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