Cassazione Penale, Sentenza n. 3566/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza di dissequestro degli immobili costituenti la "prima casa" in un procedimento ex art. 648-ter cod. pen. e art. 11 d.lgs. n.74/2000. Hanno svolto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 2 e 648-ter (comma ter.1 e quater), sostenendo che la norma non era applicabile perché le condotte erano anteriori al 10/01/2015; (2) violazione degli artt. 76 d.P.R. n.602/1973 e 11 d.lgs. n.74/2000, rilevando che si trattava dell'unico immobile di proprietà e quindi non soggetto ad espropriazione ai sensi dell'art.76 DPR 602/1973; (3) violazione di legge e norme processuali in relazione agli artt. 76 DPR 602/1973, 11, 12-bis e 12-ter d.lgs. n.74/2000 e 240-bis c.p., sostenendo che non era ammessa la confisca di beni entrati lecitamente nel patrimonio.
La decisione
I ricorsi sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto è intervenuta la rituale rinuncia prima dell'udienza di discussione. Per effetto dell'inammissibilità riconducibile alla volontà dei ricorrenti (e quindi a loro colpa), la Corte condanna i ricorrenti al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma ritenuta equa di euro 500,00. Viene inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi a seguito della rituale rinuncia prima dell'udienza di discussione.
art. 648-ter cod. pen.
Norma sostanziale contestata dai ricorrenti in relazione al sequestro/dissequestro degli immobili; la Corte non ha esaminato il merito perché ha dichiarato inammissibili i ricorsi.
art. 648-ter, comma ter.1 e quater cod. pen.
I ricorrenti sostenevano l'inapplicabilità del comma ter.1 per fatti anteriori al 10/01/2015; la questione non è stata valutata dalla Corte a causa dell'inammissibilità procedurale.
art. 2 (riferimento normativo fatto dai ricorrenti)
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla interpretazione delle norme sui beni sequestrabili/confiscabili; non è stata resa una interpretazione dalla Corte nel provvedimento impugnato.
art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'unico immobile di proprietà non è suscettibile di espropriazione; la Corte non ha esaminato il merito della questione per sopravvenuta inammissibilità.
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma richiamata in relazione alle misure patrimoniali nei reati tributari; contestata dai ricorrenti ma non valutata nel merito dalla Corte.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato dai ricorrenti nella questione sulla confisca; non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità.
art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato dai ricorrenti in ordine all'ammissibilità di misure patrimoniali; non valutato dalla Corte nel provvedimento di inammissibilità.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti relativamente alla confisca per reati tributari; la Corte non si è pronunziata sul punto per la sopravvenuta inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata dalla Corte quale principio per giustificare la condanna alla somma da versare alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà (colpa) dei ricorrenti.
Massime di principio
- La rinuncia rituale all'udienza di discussione prima della trattazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in questi casi il giudice può condannare il rinunciante alla somma a favore della Cassa delle Ammende se l'inammissibilità è riconducibile alla sua volontà o colpa.
- Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, le questioni di merito (es. applicabilità temporale di norme, esclusione della confisca per 'prima casa', interpretazione di artt. 76 DPR 602/1973 o art.11 d.lgs.74/2000) non vengono esaminate: è quindi cruciale preservare la procedura impugnatoria per ottenere valutazioni di merito.
- Se si contesta l'applicabilità di una norma per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, occorre formulare chiaramente il motivo e mantenere il processo per la decisione sul merito; la rinuncia impedisce qualsiasi pronuncia sulla questione di retroattività.
- Nel caso di immobili dichiarati 'prima casa' o unico immobile di proprietà, è opportuno richiamare tempestivamente e in modo specifico le tutele previste dall'ordinamento (es. art.76 DPR 602/1973) e fornire prova della situazione patrimoniale, avendo cura di non determinare rinunce procedurali che impediscano l'esame del merito.
- Prima di rinunciare o ritirare un ricorso, valutare il rischio di condanna alla Cassa delle Ammende e delle spese processuali quando l'inammissibilità è dipendente dalla propria volontà; se l'obiettivo è ottenere pronunce di merito, evitare di compiere atti che determinino inammissibilità procedurale.
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