Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3566/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP che aveva rigettato l'istanza di dissequestro degli immobili costituenti la "prima casa" in un procedimento ex art. 648-ter cod. pen. e art. 11 d.lgs. n.74/2000. Hanno svolto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto agli artt. 2 e 648-ter (comma ter.1 e quater), sostenendo che la norma non era applicabile perché le condotte erano anteriori al 10/01/2015; (2) violazione degli artt. 76 d.P.R. n.602/1973 e 11 d.lgs. n.74/2000, rilevando che si trattava dell'unico immobile di proprietà e quindi non soggetto ad espropriazione ai sensi dell'art.76 DPR 602/1973; (3) violazione di legge e norme processuali in relazione agli artt. 76 DPR 602/1973, 11, 12-bis e 12-ter d.lgs. n.74/2000 e 240-bis c.p., sostenendo che non era ammessa la confisca di beni entrati lecitamente nel patrimonio.

La decisione

I ricorsi sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in quanto è intervenuta la rituale rinuncia prima dell'udienza di discussione. Per effetto dell'inammissibilità riconducibile alla volontà dei ricorrenti (e quindi a loro colpa), la Corte condanna i ricorrenti al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma ritenuta equa di euro 500,00. Viene inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi a seguito della rituale rinuncia prima dell'udienza di discussione.

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sostanziale contestata dai ricorrenti in relazione al sequestro/dissequestro degli immobili; la Corte non ha esaminato il merito perché ha dichiarato inammissibili i ricorsi.

  • art. 648-ter, comma ter.1 e quater cod. pen.

    I ricorrenti sostenevano l'inapplicabilità del comma ter.1 per fatti anteriori al 10/01/2015; la questione non è stata valutata dalla Corte a causa dell'inammissibilità procedurale.

  • art. 2 (riferimento normativo fatto dai ricorrenti)

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla interpretazione delle norme sui beni sequestrabili/confiscabili; non è stata resa una interpretazione dalla Corte nel provvedimento impugnato.

  • art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'unico immobile di proprietà non è suscettibile di espropriazione; la Corte non ha esaminato il merito della questione per sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata in relazione alle misure patrimoniali nei reati tributari; contestata dai ricorrenti ma non valutata nel merito dalla Corte.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato dai ricorrenti nella questione sulla confisca; non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato dai ricorrenti in ordine all'ammissibilità di misure patrimoniali; non valutato dalla Corte nel provvedimento di inammissibilità.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti relativamente alla confisca per reati tributari; la Corte non si è pronunziata sul punto per la sopravvenuta inammissibilità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata dalla Corte quale principio per giustificare la condanna alla somma da versare alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà (colpa) dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale all'udienza di discussione prima della trattazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; in questi casi il giudice può condannare il rinunciante alla somma a favore della Cassa delle Ammende se l'inammissibilità è riconducibile alla sua volontà o colpa.
  • Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni procedurali, le questioni di merito (es. applicabilità temporale di norme, esclusione della confisca per 'prima casa', interpretazione di artt. 76 DPR 602/1973 o art.11 d.lgs.74/2000) non vengono esaminate: è quindi cruciale preservare la procedura impugnatoria per ottenere valutazioni di merito.
  • Se si contesta l'applicabilità di una norma per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, occorre formulare chiaramente il motivo e mantenere il processo per la decisione sul merito; la rinuncia impedisce qualsiasi pronuncia sulla questione di retroattività.
  • Nel caso di immobili dichiarati 'prima casa' o unico immobile di proprietà, è opportuno richiamare tempestivamente e in modo specifico le tutele previste dall'ordinamento (es. art.76 DPR 602/1973) e fornire prova della situazione patrimoniale, avendo cura di non determinare rinunce procedurali che impediscano l'esame del merito.
  • Prima di rinunciare o ritirare un ricorso, valutare il rischio di condanna alla Cassa delle Ammende e delle spese processuali quando l'inammissibilità è dipendente dalla propria volontà; se l'obiettivo è ottenere pronunce di merito, evitare di compiere atti che determinino inammissibilità procedurale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.