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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19317/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per numerose rapine commesse nel 2001. Cavallini deduce: mancata o insufficiente motivazione sulla responsabilità (si attacca l'uso dei tracciamenti telefonici e delle dichiarazioni dei correi Rubert e Cattaneo), errore nel calcolo della prescrizione del furto pluriaggravato (capo b) in relazione alla legge 251/2005 e alla recidiva qualificata) e sproporzione nell'aumento di pena rispetto a precedente sentenza. Ferrari deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. per essersi fondata la condanna quasi esclusivamente sulle dichiarazioni del Rubert e inferiore valore probatorio attribuito alla difesa (telefono e contraddizioni con dichiarazioni di Cattaneo).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso di Cavallini (infonde) e dichiarato inammissibile quello di Ferrari. I giudici hanno ritenuto congruente e conforme, nei due gradi di merito, il quadro probatorio composto da dichiarazioni confessorie dei correi e da riscontri oggettivi (tracciamenti di utenze cellulari e coincidenze temporali/di ruolo). L'eccezione di prescrizione è stata respinta perché la recidiva qualificata allunga il termine di prescrizione; l'aumento di pena è stato ritenuto motivato in relazione alla gravità e alla personalità del reo e alla continuità dei reati; la doglianza su art.192 c.p.p. è stata considerata, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione. Conseguenze: rigetto dei ricorsi, condanna alle spese processuali per entrambi; Ferrari anche condannato al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione)

    Il termine-base di prescrizione va calcolato tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (recidiva qualificata) che incidono sul computo del termine di prescrizione

  • art. 161 cod. pen. (interruzione della prescrizione)

    Gli atti interruttivi e la recidiva qualificata possono prorogare il termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto che ciò impedisca la declaratoria di estinzione per prescrizione

  • art. 81 cod. pen. (cumulazione/continuazione e aumento di pena)

    Nella determinazione della pena complessiva per reato continuato è richiesto che l'aumento sia motivato e proporzionato; la Corte ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata l'applicazione degli aumenti

  • art. 238-bis cod. proc. pen. (utilizzabilità di sentenze pregresse)

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto utilizzabili le precedenti sentenze irrevocabili come elementi istruttori per riscontro delle dichiarazioni confessorie

  • art. 192 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni dei testimoni/correi)

    La Corte ricorda che la valutazione dell'attendibilità dei testimoni e dei correi è rimessa al giudice di merito; eventuali censure in Cassazione devono dimostrare la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso in Cassazione)

    La Cassazione può sindacare la motivazione solo per i vizi tassativamente elencati (es. mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (inammissibilità dell'appello)

    art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte segnala che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità può essere rilevata anche in Cassazione

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020 (trasmissione requisitoria al giudice di legittimità)

    art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi della norma, con richiesta di inammissibilità dei ricorsi

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non può rimettere in discussione la valutazione globale delle prove operata dal giudice di merito: le doglianze che mirano a una diversa rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili
  • Le dichiarazioni confessorie di correi possono essere utilizzate per la condanna se risultano credibili e riscontrate da elementi oggettivi; la loro genericità va valutata nel contesto e alla luce di riscontri (es. tracciamenti telefonici, coincidenze temporali e di ruolo)
  • I tracciamenti di celle di telefonia mobile sono elementi idonei a fornire riscontri indiziari se integrati da altri elementi fattuali; la sola presenza della cella non è automaticamente decisiva ma, se coerente con altri riscontri, contribuisce alla comprovazione
  • Le censure sulla prescrizione devono considerare l'effetto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (es. recidiva qualificata) che allungano il termine di prescrizione e l'effetto degli atti interruttivi
  • Per contestare in Cassazione la valutazione dell'attendibilità dei testimoni (art. 192 c.p.p.) è necessario dimostrare che il giudice di merito abbia dato una motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica; non è sufficiente sostenere che la valutazione poteva essere diversa
  • Nelle ipotesi di reato continuato il giudice deve motivare distintamente gli aumenti relativi ai reati satellite e dimostrare la proporzione tra le pene; tuttavia, la Corte di legittimità accetta l'aumento se il primo giudice ha adeguatamente motivato gravità oggettiva e soggettiva

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