Cassazione Civile, Sentenza n. 269/2021 del 12/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giuffrida impugnava il decreto ingiuntivo ottenuto da Mazzola per il pagamento delle spese sostenute nell'esecuzione degli obblighi di estirpazione e potatura di alberi e per i compensi legali e del CTU. Lamentava: mancata allegazione dell'anticipazione delle spese e del visto dell'ufficiale giudiziario, che le opere eseguite si riferivano solo a potature effettuate spontaneamente (quindi non dovute), che le spese di precetto erano autoliquidabili, e che il titolo esecutivo sottostante era stato successivamente annullato in parte (con sentenza che aveva rigettato le domande relative all'estirpazione). In primo e secondo grado l'opposizione era stata respinta: il tribunale aveva ritenuto che le spese per atti di esecuzione già compiuti rimanessero dovute nonostante la sospensione, e la Corte d'appello aveva confermato ritenendo che la sospensione non potesse incidere sui crediti per spese già sorte e che le spese richieste (onorari e CTU) fossero documentate e non necessitassero di visto.
La decisione
La Corte di cassazione ha: - accolto i primi due motivi (congiunti) ritenendo che la caducazione parziale del titolo esecutivo rilevi d'ufficio e comporti l'elisione della legittima ragione creditoria per la parte di spese corrispondente all'obbligo estinto (effetto "espansivo" dell'art. 336, 2° c.). Ha perciò cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché riconsideri le spese tenendo conto della caducazione parziale del titolo. - ha rigettato il quinto motivo (che contestava l'applicabilità dell'art. 614 per mancanza di spese anticipate) per inammissibilità relativa alla mancata previa deduzione in modo compiuto; - ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo; - ha assorbito il sesto motivo. Spese compensate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 614 cod. proc. civ.
Consente al creditore, al termine o nel corso dell'esecuzione, di chiedere un decreto ingiuntivo per la liquidazione delle spese sostenute per l'esecuzione (su nota vistata dall'ufficiale giudiziario). Il decreto deve valutare congruità, riferibilità e necessità delle spese in relazione al titolo esecutivo; salvo che si tratti di onorari tecnici o legali per i quali, in assenza di prova privilegiata, il decreto può non essere munito di provvisoria esecuzione.
art. 611 cod. proc. civ. (richiamo all'art. 91)
Rilevato nel testo che la novella richiamando l'art. 91 ha esplicitato la competenza del giudice dell'esecuzione, confermando che il giudice dell'esecuzione può trattare le richieste di liquidazione delle spese anche nell'esecuzione di obblighi di fare/non fare.
art. 91 cod. proc. civ.
Riferimento alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione per determinate decisioni attinenti all'esecuzione; la Corte ha però precisato che la questione di incompetenza non era stata sollevata adeguatamente in merito.
art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.
Richiamato per il principio secondo cui la caducazione del titolo nel giudizio di cognizione ha effetto "espansivo" nei confronti dei provvedimenti adottati in sede esecutiva che si fondino su quel titolo: se il titolo viene meno le spese dell'esecuzione possono restare a carico del creditore procedente.
art. 632, quarto comma, cod. proc. civ.
Richiamato come principio di paragone: le spese gravano sull'esecutato quando l'esecuzione ha raggiunto lo scopo o non lo ha raggiunto per cause non ascrivibili al creditore; conferma la regola di imputazione delle spese in caso di insuccesso dell'esecuzione.
art. 310 cod. proc. civ.
Utilizzato come riferimento al principio che le spese seguono l'esito del processo e all'eccezione in cui l'esecuzione non raggiunge lo scopo per cause non imputabili al creditore.
art. 373 cod. proc. civ.
Norma procedurale citata tra le disposizioni evocata nelle censure sulla corretta applicazione delle regole processuali connesse all'esecuzione; la Corte non ha accolto le censure basate su questa norma per inammissibilità o assorbimento.
art. 612 cod. proc. civ.
Richiamato nelle censure relative alla natura delle spese e alla possibilità di liquidarle; la Corte ha ritenuto in parte le questioni assorbite o inammissibili rispetto alla decisione sulla caducazione parziale del titolo.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato tra le norme processuali a supporto delle censure sulla mancanza di valutazione di fatti decisivi; la Corte ha esaminato la rilevanza probatoria degli elementi prodotti.
art. 2697 cod. civ.
Citate le regole sulla prova dell'obbligo di chi deduce fatti; la Corte ha rilevato che la parte non aveva provato compiutamente in ricorso la sollevazione di alcune questioni nelle fasi di merito ai sensi degli artt. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.
art. 81 cod. proc. civ.
Richiamata tra le norme connesse alle censure relative agli oneri probatori e alla corretta istruttoria; non ha portato all'accoglimento delle censure autonome.
art. 366 cod. proc. civ.
Richiamata dalla Corte per indicare l'onere di riportare compiutamente nei motivi di ricorso i termini delle censure e dei fatti allegati nelle fasi di merito; la mancata puntuale riproduzione ha reso inammissibile qualche censura.
Massime di principio
- La caducazione del titolo esecutivo in sede di cognizione rileva d'ufficio anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la liquidazione delle spese di esecuzione: se il titolo viene meno, le spese relative alla parte di obbligo estinta non possono essere fatte gravare sull'opponente e restano, in linea di principio, a carico del creditore che ha promosso l'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione che liquida spese per esecuzioni di obblighi di fare/non fare deve verificare la congruità, la riferibilità e la necessità delle spese rispetto al titolo esecutivo; la valutazione tiene conto anche dell'effettiva esecuzione delle opere e della causa del mancato raggiungimento dello scopo.
- Per onorari di avvocato e compensi del CTU, in mancanza di prova scritta privilegiata (es. nota vistata), il decreto ingiuntivo può essere richiesto ma potrebbe non ottenere la provvisoria esecuzione: la natura delle prove documentali incide sulla misura in cui il provvedimento diventa esecutivo.
- Il venir meno del titolo può essere rilevato d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e dal giudice del merito dell'opposizione, anche in sede di rinvio; le parti devono tuttavia aver dedotto e documentato compiutamente le questioni rilevanti nelle fasi di merito per non incorrere in inammissibilità delle doglianze in cassazione.
- Se l'esecuzione non è stata eseguita o è stata eseguita solo in parte (es. potatura effettuata "spontaneamente"), occorre distinguere le spese effettivamente conseguenti all'inadempimento da quelle non imputabili all'esecutato; le spese non riferibili a prestazioni coattive non sono automaticamente liquidabili a carico dell'esecutato.
- Sollecitare la rilevanza della competenza funzionale o della mancanza del visto dell'ufficiale giudiziario: tali questioni vanno tempestivamente e specificamente dedotte e provate nel merito, pena l'inammissibilità in sede di legittimità.
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