Cassazione Penale, Ordinanza n. 15546/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di appello e quindi la condanna dell'imputato per il reato contestato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi lieve. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'asserito erroneo accertamento della responsabilità penale e la manifesta illogicità della motivazione; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) l'erroneo riconoscimento della recidiva; 4) il diniego dei doppi benefici di legge. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché volto a contestare valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice di merito, evidenziando che la motivazione d'appello era completa, coerente e immune da vizi logici. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto corretta l'esclusione sulla base del disvalore oggettivo della condotta e dell'intensità del dolo. Sulla recidiva, ha ritenuto congrua la motivazione fondata sulla pericolosità sociale, sui precedenti penali anche specifici e sul fatto che la condotta era stata posta in essere mentre il ricorrente era sottoposto ad altra misura. Infine, il diniego dei benefici di legge è stato ritenuto adeguatamente motivato con riferimento alla negativa personalità dell'imputato e alla sua inclinazione a delinquere.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna; il fatto è stato ritenuto integrato nelle sentenze di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati dal ricorso.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo, quando tale valutazione sia sorretta da motivazione coerente e non illogica.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o della prova, poiché tali profili appartengono al giudice di merito; la Cassazione può intervenire solo per vizi di motivazione nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- Una motivazione di merito che dia conto in modo completo e non illogico della ricostruzione del fatto e delle ragioni della decisione rende insindacabile in cassazione l'accertamento della responsabilità penale.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo e risulti un'intensità del dolo incompatibile con la speciale causa di non punibilità.
- La recidiva può essere confermata con motivazione che valorizzi la pericolosità sociale desunta da precedenti penali, anche specifici, e dalla commissione del reato durante altra misura restrittiva o di controllo.
- Il diniego dei benefici di legge è legittimo se fondato su elementi concreti relativi alla personalità negativa dell'imputato e alla sua inclinazione a delinquere, desunti dalla gravità del fatto e dal suo comportamento complessivo.
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