Sentenza n. 719/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma della provincia di Bolzano - n. 254/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TRGA per la Provincia autonoma di Bolzano che aveva respinto il ricorso contro il collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La militare aveva impugnato il provvedimento di collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente, nonché la proposta di proscioglimento e il parere della Commissione di valutazione e avanzamento. In primo grado e in appello ha dedotto la violazione degli artt. 948, 949, 957 e 960 del Codice dell'ordinamento militare, sostenendo che mancassero uno scarso rendimento o una cattiva condotta tali da giustificare la non ammissione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per carenza di motivazione e dei presupposti, travisamento dei fatti, omessa considerazione dei giudizi positivi, delle attestazioni di professionalità e dell'impegno personale, nonché violazione delle garanzie partecipative e difensive. In appello ha contestato la valutazione complessiva del periodo di ferma, la valorizzazione delle valutazioni negative più recenti e la mancata considerazione della formazione accademica e professionale e dell'adesione ai valori dell'Istituzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'ammissione al servizio permanente presupponga un giudizio complessivo e ampiamente discrezionale di meritevolezza, riferito alle qualità morali e culturali, alla buona condotta, alle attitudini e al rendimento, finalizzato a verificare l'affidabilità prognostica del militare. Ha escluso la violazione degli artt. 957 e 960 del Codice dell'ordinamento militare, poiché tali disposizioni riguardano i volontari in ferma prefissata delle altre Forze armate, mentre per il personale in ferma dell'Arma dei Carabinieri trovano applicazione gli artt. 948 e 949. La decisione amministrativa è stata ritenuta adeguatamente motivata e sorretta da un'istruttoria complessiva, fondata sulla documentazione caratteristica dell'intero quadriennio, sulle valutazioni negative più recenti, sui richiami e sulle sanzioni disciplinari, nonché su condotte ritenute non conformi allo status militare. La presenza di alcuni giudizi medi o positivi non imponeva l'ammissione, poiché anche un rendimento medio o sufficiente non equivale necessariamente a meritevolezza. Il giudice ha ritenuto legittimo attribuire particolare rilievo al periodo finale della ferma, in quanto più significativo ai fini della prognosi sull'affidabilità attuale, purché nell'ambito di una valutazione globale e non automatica. È stata esclusa la rilevanza delle visite specialistiche attestanti l'assenza di disturbi della personalità, trattandosi di profilo distinto dai requisiti di condotta, attitudine e rendimento. È stata infine esclusa la violazione della partecipazione procedimentale, poiché l'interessata era stata informata dell'avvio del procedimento, aveva presentato memorie ed era stata ascoltata; tali difese risultavano espressamente considerate, sebbene ritenute prive di elementi nuovi. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 948 d.lgs. 66/2010
Al termine della ferma volontaria, i carabinieri che conservano l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, sono ammessi, salvo esplicita rinuncia, in servizio permanente.
La disposizione richiede una valutazione complessiva della meritevolezza del militare, riferita alle qualità morali e culturali, alla buona condotta, alle attitudini e al rendimento; l'ammissione è subordinata a un giudizio prognostico favorevole sull'affidabilità.
art. 949 d.lgs. 66/2010
Se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della commissione di valutazione e avanzamento.
La non ammissione richiede una proposta motivata, il parere della Commissione competente e una decisione amministrativa fondata sulla valutazione della meritevolezza; il procedimento deve consentire all'interessato di presentare difese.
artt. 957 e 960 d.lgs. 66/2010
Le disposizioni non sono applicabili al personale in ferma dell'Arma dei Carabinieri oggetto della controversia, riguardando la diversa disciplina dei volontari in ferma prefissata delle altre Forze armate.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità delle persone citate nella sentenza, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'ammissione in servizio permanente del personale in ferma dell'Arma dei Carabinieri presuppone un giudizio complessivo e ampiamente discrezionale di meritevolezza, riferito alle qualità morali e culturali, alla buona condotta, alle attitudini e al rendimento, e non costituisce un effetto automatico del solo superamento della ferma o del possesso di un rendimento almeno medio.
- Ai fini della valutazione della meritevolezza è legittimo considerare l'intero periodo di ferma, la documentazione caratteristica, le sanzioni disciplinari, la condotta nella vita privata e gli interventi dei superiori; il periodo finale o più prossimo alla scadenza può assumere maggiore rilievo perché descrive più direttamente il profilo attuale del militare, purché la valutazione resti globale e non automatica.
- La presenza di giudizi positivi o di attestazioni di professionalità non rende illegittima la non ammissione al servizio permanente quando l'amministrazione, con motivazione coerente, evidenzi una pluralità di elementi negativi concernenti condotta, attitudine e rendimento e formuli una prognosi sfavorevole sull'affidabilità complessiva del militare.
- La partecipazione procedimentale è rispettata quando l'interessato sia informato dell'avvio del procedimento, possa presentare memorie e rendere dichiarazioni e l'amministrazione dia conto delle difese, anche qualora le ritenga non idonee a introdurre elementi nuovi o decisivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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