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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19533/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per falsità personale ex art. 495 c.p. e aveva regolato il trattamento sanzionatorio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato contestato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata e, soprattutto, non consentita in sede di legittimità perché sostanzialmente reiterava doglianze già dedotte in appello e disattese con motivazione puntuale, senza confrontarsi in modo specifico con la sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha contestato la pena, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva infraquinquennale e l'eccessività della pena irrogata. Anche tale motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sul diniego delle attenuanti generiche, sulla sussistenza dei presupposti della recidiva e sulla congruità della pena, poco superiore al minimo edittale. Con memoria è stata inoltre dedotta una nullità per la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma la Corte ha escluso che l'omessa decisione sull'istanza integri ormai una nullità, alla luce della modifica dell'art. 96 del testo unico spese di giustizia.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi dedotti: il primo perché generico e reiterativo di censure già respinte in appello, il secondo perché la sentenza impugnata aveva già fornito motivazione congrua e non illogica sul trattamento sanzionatorio, e la dedotta nullità sul patrocinio a spese dello Stato perché non più prevista dalla disciplina vigente.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità contestata all'imputato per falsità personale.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi valorizzabili a favore dell'imputato; la motivazione del diniego è stata ritenuta congrua.

  • art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002

    La disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, come modificata, non prevede più la nullità assoluta per l'omessa decisione sull'istanza di ammissione entro il termine previsto.

  • art. 2-ter, comma 1, lett. c), D.L. 23 maggio 2008, n. 92

    Norma di modifica che ha eliminato la sanzione della nullità assoluta prevista per l'omessa decisione sull'istanza di patrocinio a spese dello Stato.

  • L. n. 125 del 2008

    Legge di conversione del D.L. n. 92 del 2008 richiamata quale fonte della modifica dell'art. 96 del testo unico spese di giustizia.

  • D.Lgs. n. 115 del 2002

    Richiamato nel testo come fonte della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già formulate in appello e già specificamente respinte dal giudice di merito, senza una critica argomentata della motivazione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o apparente: il ricorso deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata e indicare concreti passaggi illogici o erronei.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi valutabili in favore dell'imputato; tale valutazione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • La recidiva infraquinquennale può essere applicata quando risultino i presupposti temporali previsti e il giudice motivi in modo non illogico sulla maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
  • Non è censurabile in cassazione la determinazione della pena quando questa risulti prossima al minimo edittale e sia sostenuta da motivazione congrua ed equa.
  • Nel regime vigente del patrocinio a spese dello Stato, l'omessa decisione sull'istanza di ammissione non determina più, di per sé, una nullità assoluta del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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