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Sentenza

Sentenza n. 1935/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto dell’Amministrazione del 5 febbraio 2025 che, in asserita esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 371/2024, ha confermato l’anzianità determinata mediante temporizzazione senza aggiungere l’anzianità riconosciuta dal giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato nel ruolo ATA dal 1997 e transitato nel ruolo docente dal 1° settembre 2017, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento, dal 1° settembre 2018, dei servizi di insegnamento a tempo determinato in aggiunta all’anzianità già attribuita con il criterio della temporizzazione. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 371/2024 passata in giudicato il 26 novembre 2024, ha confermato la cumulabilità, rideterminando l’anzianità aggiuntiva in sei anni e quattro mesi. Il ricorrente ha dedotto che il decreto del 5 febbraio 2025 aveva eseguito erroneamente il giudicato, limitandosi a mantenere l’anzianità da temporizzazione anziché aggiungervi quella riconosciuta. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la rideterminazione della progressione stipendiale e il pagamento delle differenze retributive. Le Amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del MEF e sostenuto, nel merito, che temporizzazione e ricostruzione della carriera sarebbero criteri alternativi e non cumulabili, con rischio di duplicazione dei periodi di servizio. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie non si applicasse alla statuizione di facere relativa alla ricostruzione dell’anzianità; quanto alle differenze retributive, ha contestato che la condanna generica fosse autonomamente titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF: entrambe le Amministrazioni erano destinatarie delle statuizioni del titolo giudiziale e la ripartizione interna delle competenze amministrative e contabili non incide sulla legittimazione nel giudizio di ottemperanza. Ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento delle differenze retributive, perché non risultava provata la notificazione alle Amministrazioni delle sentenze azionate né, quindi, il decorso dei 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha invece ritenuto ammissibile la distinta domanda di esecuzione dell’obbligo di facere relativo al riconoscimento dell’anzianità, cui il termine dilatorio non si applica. Nel merito, ha interpretato il giudicato come conferma del cumulo tra l’anzianità già riconosciuta mediante temporizzazione e l’ulteriore anzianità per i servizi di insegnamento a tempo determinato e il primo anno nel ruolo docente, pari complessivamente a sei anni e quattro mesi; la riduzione rispetto alla pronuncia di primo grado era dovuta soltanto all’eliminazione della duplicazione del servizio militare. L’Amministrazione non poteva rimettere a confronto i due criteri per applicare soltanto quello economicamente più favorevole, poiché in ottemperanza non si ridiscute la correttezza della soluzione di diritto del giudice della cognizione, ma si attua il comando del giudicato. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti indicati: le Amministrazioni devono riconoscere, dal 1° settembre 2018, l’anzianità aggiuntiva di sei anni e quattro mesi e rideterminare la progressione di carriera entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso d’inadempimento, il Commissario ad acta nominato nel Direttore generale per il personale scolastico del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, provvederà entro i successivi 90 giorni su richiesta del ricorrente; nessun compenso è dovuto al Commissario. Le Amministrazioni sono state condannate alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente ha dedotto l’errata esecuzione del giudicato

    Il giudizio è promosso come azione di ottemperanza per ottenere l’attuazione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    E nel caso di specie non risulta fornita la prova della notificazione alle Amministrazioni resistenti delle sentenze azionate e, conseguentemente, neppure del decorso del predetto termine.

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie riconosciute da pronunce giudiziali esecutive costituisce condizione di ammissibilità dell’ottemperanza relativa al pagamento e presuppone la notificazione del titolo all’Amministrazione. Non si applica invece all’autonoma statuizione di facere consistente nella ricostruzione della carriera.

  • art. 4 d.P.R. n. 399/1988

    In sede di ottemperanza non viene infatti in rilievo la verifica della correttezza della soluzione di diritto adottata dal giudice della cognizione, ma esclusivamente l’individuazione e l’attuazione del comando contenuto nel titolo passato in giudicato.

    La disciplina sostanziale della temporizzazione non può essere invocata in ottemperanza per rimettere in discussione la statuizione ormai definitiva che ha disposto il cumulo con l’ulteriore anzianità riconosciuta.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    In definitiva, dal combinato disposto della motivazione e del dispositivo della sentenza della Corte d’appello n. 371/2024 emerge che la Corte ha confermato la statuizione del giudice di primo grado circa la cumulabilità dell’anzianità derivante dalla temporizzazione con l’ulteriore anzianità conseguente al riconoscimento dei servizi di insegnamento a tempo determinato e del primo anno di servizio nel ruolo docente, riformandola esclusivamente quanto alla misura di tale anzianità aggiuntiva, rideterminata in anni 6 e mesi 4 per eliminare la duplicazione del periodo di servizio militare.

    Nel caso deciso, il giudicato ha riconosciuto l’ulteriore anzianità per i servizi di insegnamento a tempo determinato e il primo anno nel ruolo docente in aggiunta all’anzianità ATA determinata mediante temporizzazione; l’importo aggiuntivo è stato fissato in sei anni e quattro mesi, esclusa la duplicazione del servizio militare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve individuare e attuare il comando contenuto nel titolo passato in giudicato, senza riesaminare la correttezza della soluzione di diritto adottata nel giudizio di cognizione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie è condizione di ammissibilità dell’ottemperanza relativa al pagamento e decorre dalla notificazione del titolo all’Amministrazione; non si estende a una distinta statuizione che impone un obbligo di facere, quale l’adozione degli atti necessari alla ricostruzione della carriera.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono legittimate passivamente le Amministrazioni destinatarie delle statuizioni del titolo giudiziale; la ripartizione interna delle competenze amministrative e contabili non esclude tale legittimazione.
  • Quando il giudicato riconosce espressamente il cumulo di anzianità derivanti da distinti servizi, l’Amministrazione non può sostituire al comando giudiziale un nuovo confronto tra criteri alternativi per applicare soltanto quello ritenuto economicamente più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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