Cassazione Penale, Sentenza n. 18903/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tricomi impugna l'ordinanza del 19/07/2022 che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale del 03/10/2014. Sostiene di essere venuto a conoscenza della sentenza solo dopo la notifica, nell'agosto 2019, del decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio; in seguito aveva estratto il certificato del casellario giudiziale (settembre 2019), aveva chiesto la consultazione degli atti (istanza 4/9/2019) e il Tribunale avrebbe rinvenuto il fascicolo solo il 5/3/2020; dopo aver consultato gli atti ha presentato istanza di rimessione in termini il 24/6/2020. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto che il momento di effettiva conoscenza coincidesse con l'estrazione del certificato del casellario e perciò aveva dichiarato l'istanza tardiva; il ricorrente contesta tale individuazione e rileva che non si trattava di mero vizio di notificazione dell'estratto, ma di mancata conoscenza del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per genericità intrinseca: il ricorrente non ha fornito una indicazione precisa o prove sul momento di effettiva conoscenza (non ha indicato la data in cui il fascicolo gli è stato concretamente messo a disposizione). La Corte ha richiamato il contrasto giurisprudenziale sull'onere probatorio ma ha ritenuto comunque che, anche aderendo all'orientamento piu favorevole al condannato, l'istanza sarebbe in ogni caso tardiva. Ha inoltre rilevato che l'unica data certa fornita è il 5/3/2020 (rinvenimento del fascicolo) e che l'istanza del 24/6/2020, pur contando la sospensione dei termini per Covid-19, risultava tardiva. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Disciplina la restituzione del termine per impugnare la sentenza contumaciale. La Corte rileva il contrasto giurisprudenziale sull'onere di allegazione e prova del momento di effettiva conoscenza: alcuni orientamenti pongono sull'istante l'onere di dimostrare la tempestività, altri richiedono al giudice di accertare anche il momento in cui è intervenuta la conoscenza. In ogni caso, la mancata indicazione della data concreta ha reso l'istanza inammissibile.
art. 178 cod. proc. pen.
Riferita in relazione alle possibili forme di impugnazione tardiva; la Corte osserva che l'eventuale utilizzabilità del rimedio della restituzione previsto dal previgente testo dell'art.175 non incide nella fattispecie per l'inammissibilità dell'istanza.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con le norme sulle impugnazioni tardive; la Corte sottolinea che la valutazione del rimedio deve tenere conto della specifica situazione di mancata conoscenza, ma nel caso concreto è preclusa per inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria determinata in euro 3.000,00.
normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19
La Corte tiene conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale, ma ritiene che, anche computando tale sospensione, l'istanza sarebbe comunque tardiva rispetto alla data certa fornita dal ricorrente.
Massime di principio
- Chi chiede la restituzione del termine per impugnare una sentenza contumaciale deve indicare con precisione e, ove possibile, documentare la data di effettiva conoscenza del procedimento e della sentenza; affermazioni generiche sono inammissibili.
- L'estrazione del certificato del casellario giudiziale può rilevare come momento di conoscenza della pronuncia; il richiedente deve spiegare e dimostrare se e perché la conoscenza effettiva sia avvenuta in un momento diverso.
- Se il ricorrente sostiene che il fascicolo è stato reso disponibile solo in una data successiva, occorre indicare quando il fascicolo è stato concretamente messo a disposizione e, se possibile, produrre documentazione o elementi probatori che lo attestino.
- I giudici del merito sono chiamati ad accertare, anche d'ufficio, l'effettiva conoscenza del procedimento e la tempestività dell'istanza, ma l'onere probatorio minimale rimane a carico dell'istante quando questi non fornisce elementi concreti.
- La sospensione dei termini per cause emergenziali (es. Covid-19) va computata, ma non elimina l'obbligo di tempestività; anche tenendo conto di tali sospensioni, un'istanza può risultare comunque tardiva.
- La declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna per spese processuali e possibile sanzione pecuniaria; quindi è importante curare la specificità e la documentazione del motivo di ricorso.
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