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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24499/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca, poi il cui credito è stato ceduto, per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita di un immobile effettuata da due coniugi, in comunione legale, a favore della società odierna ricorrente, con condizione sospensiva. La banca assumeva di essere creditrice della società debitrice principale per due rilevanti esposizioni bancarie, garantite da fideiussioni dei coniugi alienanti, e di avere revocato gli affidamenti nel 2008. I giudici di merito avevano ritenuto che il credito fosse anteriore all'atto dispositvo, che i fideiussori avessero posto in essere una serie di dismissioni immobiliari e che l'acquirente fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, sulla base di presunzioni desunte dalla concentrazione temporale delle alienazioni, dai rapporti di parentela tra i soggetti coinvolti e dall'intensa attività negoziale tra le parti. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 2729 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse individuato con precisione i fatti noti su cui fondare la prova presuntiva della partecipazione fraudolenta del terzo e non avesse correttamente applicato il principio di concordanza degli indizi; sosteneva inoltre l'irrilevanza degli elementi valorizzati dal giudice di merito. Con il secondo motivo denunciava omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di documenti relativi alla cessione di quote della debitrice principale e alla consistenza del credito, sostenendo che ciò avrebbe inciso sull'anteriorità e sulla prova del credito. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la partecipatio fraudis del terzo nell'azione revocatoria ordinaria contro atto oneroso e successivo al sorgere del credito può essere provata anche per presunzioni semplici e che la valutazione degli indizi, se logicamente motivata, è riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui non occorre un nesso causale assoluto tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente una inferenza secondo normalità purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per la presenza di "doppia conforme", che impedisce il ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando appello e primo grado poggiano sul medesimo iter logico-argomentativo, anche se la sentenza di appello aggiunge argomenti ulteriori. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    "dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti"

    L'azione revocatoria ordinaria è stata ritenuta esperibile in presenza di credito anteriore e, per gli atti onerosi successivi al sorgere del credito, richiede la prova della partecipatio fraudis del terzo.

  • art. 2727 c.c.

    Consente il ricorso al ragionamento presuntivo per desumere un fatto ignoto da fatti noti secondo un giudizio di probabilità.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere fondate su indizi gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione compete al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per illogicità o contraddittorietà manifeste.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il paradigma del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare l'uso delle presunzioni.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile quando ricorre la doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando la decisione di appello e quella di primo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo la soccombenza del ricorrente, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria relativa a un atto oneroso successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente può essere provata tramite presunzioni semplici, anche valorizzando rapporti personali o familiari tra le parti, quando tali elementi rendano altamente improbabile l'ignoranza della situazione debitoria.
  • Nel giudizio di legittimità la scelta e la ponderazione degli indizi ai fini del ragionamento presuntivo appartengono al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se il percorso argomentativo sia manifestamente illogico, contraddittorio o giuridicamente scorretto.
  • La prova presuntiva non richiede un legame causale necessario ed esclusivo tra fatto noto e fatto ignoto: è sufficiente una inferenza secondo normalità, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando si verte in ipotesi di doppia conforme, ossia quando primo e secondo grado decidono la causa sulla base del medesimo impianto logico-argomentativo, anche se la sentenza d'appello aggiunge argomenti rafforzativi.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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