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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19515/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 12/09/2024, relativa a un addebito di rapina. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante speciale prevista per la rapina quando la persona offesa ha superato i 65 anni di età, sostenendo che non fosse stata adeguatamente dimostrata la ricorrenza dell'aggravante e, in sostanza, la consapevolezza dell'età della vittima. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Quanto all'aggravante speciale, ha richiamato l'orientamento secondo cui essa è correlata al dato oggettivo del superamento dei 65 anni da parte della persona offesa, e non alla sola presunzione di vulnerabilità legata all'età; inoltre ha osservato che la Corte territoriale aveva dato anche conto della consapevolezza dell'imputato circa l'età della vittima. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di elementi positivi e sulla valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 3-quinquies c.p.

    La circostanza aggravante speciale della rapina è collegata al dato oggettivo dell'età della persona offesa superiore a 65 anni.

  • art. 61, n. 5 c.p.

    Richiamato per distinguere l'aggravante comune fondata sulla minorata difesa o vulnerabilità della vittima, distinta dalla speciale aggravante della rapina.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e con i suoi precedenti penali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per la circostanza aggravante speciale della rapina collegata all'età della persona offesa, rileva il superamento dei 65 anni in senso oggettivo, non essendo necessario dimostrare la sola presunzione di maggiore vulnerabilità prevista da altre aggravanti comuni.
  • La motivazione sul riconoscimento dell'aggravante è sufficiente quando il giudice di merito espliciti sia il dato anagrafico della vittima sia gli elementi da cui desume la consapevolezza dell'agente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizza l'assenza di elementi di segno positivo e i precedenti penali dell'imputato, purché la motivazione non presenti manifeste illogicità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate rispetto a una motivazione di merito congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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