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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27589/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di inammissibilità dell'istanza di ricusazione del giudice monocratico del Tribunale di Firenze (dott.ssa Virginia Mazzeo). I motivi sono tre: (1) violazione dell'art. 36 c.p.p. per mancata astensione del presidente del collegio d'appello (dott. Nencini) ritenuto imparziale/incompatibile per precedenti lamentele e per aver già fatto parte di un collegio che decise su un processo "simile" a carico di Gheri; (2) violazione degli artt. 41 e 331 c.p.p. per l'adozione della procedura "de plano" di inammissibilità nonostante la ampia documentazione prodotta e l'acquisizione (non comunicata) del parere del Procuratore Generale, con violazione del contraddittorio e conseguente nullità; (3) violazione dell'art. 331 c.p.p. per presunta omissione da parte del dott. Nencini dell'obbligo di denunciare alla Procura fatti penalmente rilevanti attribuiti ad altri magistrati del suo ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il primo motivo è manifestamente infondato poiché l'istanza di ricusazione non sospende il procedimento (vietando soltanto al giudice ricusato la pronuncia di sentenza) e la mera similitudine fra procedimenti o l'identità dell'imputato non integra, di per sé, causa di ricusazione; le norme sulle cause di ricusazione sono di stretta interpretazione e le circostanze addotte erano generiche e non idonee a dimostrare incompatibilità o pregiudizio; (2) la procedura "de plano" per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza è legittima ai sensi dell'art. 41 c.p.p., comma 1, e la mancata comunicazione del parere del Procuratore Generale non ha rilevato perché il parere era non argomentativo e non ha inciso sulle ragioni della decisione; (3) la censura relativa all'omessa denuncia è generica e non attinente al rito di ricusazione, quindi inammissibile. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e applicazione, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende pari a Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di astensione; la Corte ha ritenuto la prospettazione generica e non idonea a fondare la ricusazione.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Norme sulle cause di ricusazione interpretate restrittivamente: la mera valutazione resa in altro procedimento su fatti diversi non costituisce causa di ricusazione.

  • art. 40 cod. proc. pen.

    Stabilisce che sulla ricusazione di un giudice del Tribunale decide la Corte d'appello competente; richiamato per legittimare la procedura applicata.

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità "de plano" per motivi manifestamente infondati; distingue tra la procedura di inammissibilità (comma 1) e il giudizio di merito (comma 3).

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Richiamato nella ricostruzione delle modalità e dei termini relativi agli atti denunciati; la Corte ha rilevato che il parere del Procuratore Generale denunciava il mancato rispetto di termini/forme ma risultava non argomentativo.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato per confronto: le forme previste dall'art. 127 non sono richiamate per la procedura "de plano" prevista dall'art. 41, comma 1.

  • art. 331 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti in relazione all'obbligo di denuncia di fatti penalmente rilevanti; la Corte ha ritenuto la relativa censura generica e non pertinente al giudizio di ricusazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese e sull'ammenda per il ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte con condanna al pagamento delle spese e ammenda di Euro 3.000.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella giurisprudenza citata in relazione al principio di ragionevole garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto compatibile l'interpretazione restrittiva delle cause di ricusazione con il principio costituzionale.

Massime di principio

  • L'istanza di ricusazione non sospende il procedimento: impedisce al giudice ricusato solo di pronunciare sentenza, mentre le attività procedimentali non definitive possono regolarmente proseguire.
  • Le cause di ricusazione sono di stretta interpretazione: l'identità dell'imputato o la somiglianza tra procedimenti non bastano a configurare incompatibilità o parziale pregiudizio del giudice se i fatti sono diversi.
  • La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere adottata "de plano" (procedura camerale) senza la partecipazione orale delle parti; il contraddittorio è garantito anche tramite deduzioni scritte.
  • Se la Corte acquisisce il parere del Procuratore Generale in sede di decisione "de plano", la mancata sua comunicazione alla parte è causa di nullità solo se il parere era argomentativo e la Corte ha effettivamente tenuto conto delle argomentazioni nel decisionale.
  • Allegazioni generiche, esplorative o non specificamente fondate circa condotte penalmente rilevanti di magistrati non sono idonee a fondare la ricusazione; servono fatti precisi e rilevanti collegati all'esercizio della funzione decisoria.
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); è necessario valutare la fondatezza delle censure prima di proporre impugnazioni straordinarie.

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