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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26501/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 9.614,85 in privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c., corrispondente all'indennità sostitutiva del preavviso maturata dopo il licenziamento intimato dalla curatela. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda tardiva ai sensi dell'art. 101 l.f., ritenendola proposta oltre il termine di dodici mesi dal deposito dello stato passivo. Il tribunale aveva confermato la decisione, osservando che la ricorrente era comunque a conoscenza del fallimento, avendo presentato altre domande di ammissione, e che il termine per le insinuazioni tardive non era prorogato in via tacita dal solo fatto che, per la complessità della procedura, l'udienza di verifica fosse stata fissata oltre il termine ordinario di 120 giorni ex art. 16 l.f. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 16 e 101 l.f., per avere il tribunale escluso che la proroga del termine per la fissazione dell'udienza di verifica oltre 120 giorni comportasse automaticamente la proroga da 12 a 18 mesi del termine per le insinuazioni tardive; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la liquidazione delle spese, lamentando che la novità della questione avrebbe imposto la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato un precedente conforme in materia, affermando che la fissazione dell'adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di 120 giorni previsto dall'art. 16, comma 1, n. 4, l.f. non determina alcuna estensione implicita del termine per le domande tardive di cui all'art. 101, comma 1, l.f. Le due norme disciplinano attività distinte e la proroga del termine per le insinuazioni tardive richiede una previsione espressa nella sentenza dichiarativa di fallimento, specificamente quantificata; non opera quindi alcun automatismo collegato alla complessità della procedura o allo slittamento dell'udienza di verifica. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte assorbito e per un profilo inammissibile, perché la valutazione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l.f.

    Il termine per la presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo non si proroga automaticamente per effetto del differimento dell'udienza di verifica; la proroga a diciotto mesi richiede un'espressa previsione nella sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 16 l.f.

    Il superamento del termine di 120 giorni per la fissazione dell'adunanza dei creditori non produce, di per sé, effetti di proroga del termine per le insinuazioni tardive; si tratta di attività processuali distinte.

  • art. 92 c.p.c.

    assoluta novità della questione trattata

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    Richiamato come titolo di privilegio del credito lavorativo insinuato al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, il differimento dell'udienza di verifica oltre il termine ordinario previsto dalla legge fallimentare non comporta automaticamente la proroga del termine per proporre domande tardive di insinuazione.
  • La proroga del termine per le insinuazioni tardive richiede una previsione espressa nella sentenza dichiarativa di fallimento e una specifica quantificazione del diverso termine, non essendo sufficiente il richiamo alla complessità della procedura.
  • Le attività di fissazione dell'adunanza dei creditori e di presentazione delle domande tardive sono disciplinate da norme diverse e non sono reciprocamente assorbite o prorogate per automatismo.
  • In tema di spese processuali, la censura in cassazione è limitata alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la scelta di compensarle, anche in presenza di novità della questione, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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