Sentenza del 01/12/2015 n. 5188 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PLUSVALENZA IRPEF - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - Definizione valore immobile ai fini registro - Non decisività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'Amministrazione di determinare una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 68 TUIR, sulla sola base del maggior valore dell'immobile dichiarato o definito dall'acquirente ai fini dell'imposta di registro. Il contribuente ha contestato tale automatismo, ritenendolo contrario al principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost., poiché il valore utilizzato per l'imposta di registro non dimostra necessariamente l'esistenza di un corrispettivo effettivamente maggiore incassato dal venditore.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione è stata ritenuta non condivisibile. L'art. 3 del d.lgs. 147/2015, qualificato come norma interpretativa e quindi applicabile anche ai rapporti precedenti, ha chiarito che, nelle cessioni immobiliari, l'esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunta soltanto sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro. Per accertare una maggiore plusvalenza IRPEF occorrono ulteriori elementi idonei a dimostrare che il prezzo effettivamente percepito sia superiore a quello dichiarato.
Norme richiamate
Art. 68 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Per le cessioni di immobili, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro.
La plusvalenza imponibile deve essere determinata sulla base del corrispettivo effettivamente realizzato; il solo valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non consente di presumere un maggior prezzo di vendita ai fini IRPEF.
Art. 3 del d.lgs. 147/2015
L'art. 68 del d.P.R. 917/1986 si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore definito ai fini dell'imposta di registro.
La disposizione ha natura interpretativa ed è applicabile retroattivamente, eliminando l'automatismo tra valore immobiliare rilevante per l'imposta di registro e maggiore corrispettivo imponibile ai fini IRPEF.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
L'imposizione deve riflettere una capacità contributiva effettiva; non è sufficiente fondare la maggiore imposizione su una presunzione priva di adeguata dimostrazione dell'effettivo maggior reddito conseguito.
D.P.R. 131/1986 (imposta di registro)
Il valore definito ai fini dell'imposta di registro ha rilievo per tale imposta, ma non costituisce da solo prova del maggior corrispettivo effettivamente percepito dal venditore ai fini IRPEF.
Massime di principio
- Nelle compravendite immobiliari, il maggior valore accertato o dichiarato ai fini dell'imposta di registro non determina automaticamente una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi probatori per dimostrare che il venditore abbia effettivamente percepito un corrispettivo superiore a quello indicato nell'atto.
- Il valore catastale o il valore definito ai fini del registro può costituire un indizio, ma non è sufficiente, da solo, a fondare l'accertamento di una maggiore plusvalenza.
- La disciplina interpretativa introdotta dal d.lgs. 147/2015 si applica anche alle situazioni anteriori alla sua entrata in vigore, secondo il principio affermato nel caso descritto.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di prove concrete sul maggior prezzo effettivamente incassato e richiamando il principio di capacità contributiva.
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