Cassazione Penale, Sentenza n. 33607/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna del 16/12/2020. Denuncia inosservanza dell'art. 175, commi 2 e 2‑bis, c.p.p. e dell'art. 6 CEDU e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata prova dell'effettiva conoscenza del decreto da parte del destinatario. Sostiene che il decreto era stato notificato alla madre il 25/05/2021 senza che questi ne fosse informato (poiché lavorava in Emilia-Romagna dal 2020), e che la notifica a mani proprie è avvenuta solo il 09/02/2022. Afferma inoltre che l'istanza di restituzione in termini è stata depositata tempestivamente il 19/05/2022 (entro 30 giorni dal rigetto notificato il 19/04/2022) e contesta che vi sia stata una duplice istanza: la duplicazione sarebbe frutto di un errore materiale della cancelleria. Con secondo motivo invoca anche l'art. 7, comma 3, legge 890/1982, lamentando che l'operatore postale non avrebbe avvisato il destinatario dell'avvenuta consegna della raccomandata alla madre convivente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in cassazione inammissibile perché fondato su motivi non consentiti: la richiesta di restituzione in termini era identica a quella già valutata e rigettata con provvedimento del 26/07/2022; perciò il giudice di merito ha correttamente pronunciato il non luogo a procedere rispetto alla riproposizione della stessa istanza dovuta a duplicazione materiale degli atti. In sostanza la Corte ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di rigetto del 26/07/2022 in sede di legittimità e non ottenere una nuova valutazione nel procedimento nato dalla duplicazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (commi 2 e 2‑bis)
La norma disciplina la restituzione in termini per proporre impugnazioni; la Corte rileva che l'istanza di restituzione già valutata e rigettata non poteva essere riproposta nel procedimento duplicato, sicché il ricorso che chiede una rivalutazione del merito della stessa istanza non è consentito.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in riferimento al diritto a un equo processo; la Corte non ha esaminato nel merito la presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni processuali legate alla duplicazione e alla mancata impugnazione del provvedimento di rigetto precedente.
art. 7, comma 3, legge 890/1982
Richiamata dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica tramite operatore postale; la questione non è stata decisiva per la Corte, che ha ritenuto prevalente il vizio procedurale della riproposizione di identica istanza già rigettata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese e ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per infliggere al ricorrente il pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se una stessa istanza è già stata valutata e rigettata con provvedimento passato, non è possibile riproporre identica istanza in un procedimento diverso sorto per mera duplicazione materiale: va impugnato il provvedimento di rigetto originario.
- La restituzione in termini (art. 175 c.p.p.) richiede attenzione ai termini procedurali e al corretto percorso impugnatorio: se si riceve un provvedimento di rigetto bisogna impugnarlo nei modi e termini previsti, non riproporre l'istanza nel medesimo o in altro fascicolo creato per errore.
- La regolarità formale della notifica non sempre prova l'effettiva conoscenza dell'atto; tuttavia, per ottenere la restituzione in termini per mancata conoscenza, è necessario produrre elementi probatori concreti e seguire la corretta via impugnatoria, altrimenti il rilievo sulla conoscenza può risultare ininfluentemente procedurale.
- Contestazioni sulla correttezza della notifica postale (legge 890/1982) devono essere documentate e valorizzate tempestivamente: tali questioni possono rilevare solo se il ricorso è ammissibile per altre ragioni processuali.
- La duplicazione materiale di atti in cancelleria non consente di aggirare i limiti impugnatori; l'errore formale va segnalato ma non crea un nuovo diritto processuale a ottenere una diversa valutazione sul merito.
- Il deposito di ricorsi manifestamente inammissibili può comportare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.), per cui è opportuno valutare la correttezza formale e sostanziale della strategia impugnatoria prima di proporre ricorso in Cassazione.
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