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Sentenza

Sentenza n. 901/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del Decreto protocollo cat. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Torino con cui “… veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo di cui è titolare” notificato a cura della Legione Carabinieri “Calabria”, Stazione di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-; avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato, presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Torino di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, deducendo: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; nullità o illegittimità per difetto di motivazione; genericità della motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria; eccesso di potere, illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta e violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e diritto di difesa; errata interpretazione degli artt. 39, 11 e 43 TULPS. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che l'episodio di litigiosità familiare fosse isolato e di scarsa gravità, che egli avesse dimostrato di non voler abusare delle armi facendole ritirare cautelativamente, che fosse incensurato e privo di precedenti segnalazioni e che la successiva cessazione della convivenza con la coniuge escludesse un'attuale situazione di pericolo o inaffidabilità.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 perché il ricorrente era stato informato del procedimento con comunicazione del 13 maggio 2021, notificata il 22 maggio, e aveva partecipato presentando una memoria difensiva il 29 maggio. Ha rilevato che l'Amministrazione aveva esaminato le osservazioni dell'interessato, ritenendole non decisive e indicandone le ragioni nel provvedimento, sicché non sussistevano neppure difetto di istruttoria o di motivazione sotto tale profilo. Il giudice ha poi ritenuto che la revoca fosse atto dovuto, consequenziale e vincolato rispetto al precedente divieto prefettizio di detenzione di armi, confermato da altra sentenza del TAR; finché tale divieto permane, non è possibile mantenere una licenza che consente l'acquisto e la detenzione di armi e munizioni. In ogni caso, anche considerando autonomamente le censure, il giudizio di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 TULPS è un giudizio prognostico e preventivo sull'assenza di rischio di abuso, distinto dal giudizio di pericolosità sociale e non subordinato né a una condanna penale né all'accertamento di un abuso effettivo delle armi. Il quadro risultante dagli atti di polizia evidenziava non un episodio isolato, ma una situazione familiare di forte e persistente tensione, con liti cui avevano assistito le figlie, una delle quali minorenne, tale da giustificare il ritiro cautelativo delle armi e la valutazione di inaffidabilità. L'Amministrazione aveva pertanto esercitato la propria discrezionalità senza manifesta illogicità, irragionevolezza, ingiustizia o carenza di motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio è stata ritenuta rispettata perché il destinatario era stato informato del procedimento e aveva partecipato presentando osservazioni.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le osservazioni dell'interessato devono essere considerate dall'Amministrazione; nel caso concreto risultavano esaminate e ritenute non decisive con motivazione espressa.

  • art. 10 TULPS

    Il rilascio o mantenimento del porto d'armi presuppone un'affidabilità idonea a escludere il rischio di abuso.

  • art. 11 TULPS

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

    La perdita delle condizioni di affidabilità può giustificare la revoca dell'autorizzazione; il giudizio può fondarsi anche su circostanze non sfociate in condanne penali.

  • art. 43, comma 2, TULPS

    La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Il diniego o la revoca possono fondarsi sull'assenza di affidamento circa il corretto uso delle armi, senza necessità di dimostrare un abuso già verificatosi.

  • art. 39 TULPS

    Richiamato dal ricorrente, ma non posto dal TAR a fondamento decisivo della statuizione.

Massime di principio

  • La revoca della licenza di porto d'armi è atto dovuto e vincolato quando il titolare sia destinatario di un efficace divieto di detenzione di armi, poiché non può permanere una licenza che consenta l'acquisto e la detenzione di armi e munizioni in contrasto con tale divieto.
  • Il giudizio di affidabilità ai fini del porto d'armi ha natura prognostica, cautelare e preventiva: può fondarsi su situazioni concrete sintomatiche del rischio di abuso anche se non hanno dato luogo a condanne penali, misure di pubblica sicurezza o a un abuso effettivo dell'arma.
  • La valutazione di affidabilità nell'uso delle armi è distinta dal giudizio di pericolosità sociale e può risultare da un contesto di persistente conflittualità familiare, anche in assenza di precedenti penali o di un singolo fatto qualificabile come reato.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o motivazione; non spetta al giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa non manifestamente illogica.
  • La partecipazione procedimentale è assicurata quando il destinatario sia stato informato dello specifico procedimento di revoca e abbia potuto presentare osservazioni, che l'Amministrazione deve esaminare anche se poi le ritenga non decisive dandone conto nella motivazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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