Sentenza n. 901/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del Decreto protocollo cat. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Questore di Torino con cui “… veniva revocata la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo di cui è titolare” notificato a cura della Legione Carabinieri “Calabria”, Stazione di -OMISSIS-, in data -OMISSIS-; avverso, altresì, ogni atto pregresso, collegato, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Torino di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile, deducendo: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; nullità o illegittimità per difetto di motivazione; genericità della motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria; eccesso di potere, illogicità manifesta, ingiustizia grave e manifesta e violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e diritto di difesa; errata interpretazione degli artt. 39, 11 e 43 TULPS. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che l'episodio di litigiosità familiare fosse isolato e di scarsa gravità, che egli avesse dimostrato di non voler abusare delle armi facendole ritirare cautelativamente, che fosse incensurato e privo di precedenti segnalazioni e che la successiva cessazione della convivenza con la coniuge escludesse un'attuale situazione di pericolo o inaffidabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 perché il ricorrente era stato informato del procedimento con comunicazione del 13 maggio 2021, notificata il 22 maggio, e aveva partecipato presentando una memoria difensiva il 29 maggio. Ha rilevato che l'Amministrazione aveva esaminato le osservazioni dell'interessato, ritenendole non decisive e indicandone le ragioni nel provvedimento, sicché non sussistevano neppure difetto di istruttoria o di motivazione sotto tale profilo. Il giudice ha poi ritenuto che la revoca fosse atto dovuto, consequenziale e vincolato rispetto al precedente divieto prefettizio di detenzione di armi, confermato da altra sentenza del TAR; finché tale divieto permane, non è possibile mantenere una licenza che consente l'acquisto e la detenzione di armi e munizioni. In ogni caso, anche considerando autonomamente le censure, il giudizio di affidabilità richiesto dagli artt. 10, 11 e 43 TULPS è un giudizio prognostico e preventivo sull'assenza di rischio di abuso, distinto dal giudizio di pericolosità sociale e non subordinato né a una condanna penale né all'accertamento di un abuso effettivo delle armi. Il quadro risultante dagli atti di polizia evidenziava non un episodio isolato, ma una situazione familiare di forte e persistente tensione, con liti cui avevano assistito le figlie, una delle quali minorenne, tale da giustificare il ritiro cautelativo delle armi e la valutazione di inaffidabilità. L'Amministrazione aveva pertanto esercitato la propria discrezionalità senza manifesta illogicità, irragionevolezza, ingiustizia o carenza di motivazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio è stata ritenuta rispettata perché il destinatario era stato informato del procedimento e aveva partecipato presentando osservazioni.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni dell'interessato devono essere considerate dall'Amministrazione; nel caso concreto risultavano esaminate e ritenute non decisive con motivazione espressa.
art. 10 TULPS
Il rilascio o mantenimento del porto d'armi presuppone un'affidabilità idonea a escludere il rischio di abuso.
art. 11 TULPS
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La perdita delle condizioni di affidabilità può giustificare la revoca dell'autorizzazione; il giudizio può fondarsi anche su circostanze non sfociate in condanne penali.
art. 43, comma 2, TULPS
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il diniego o la revoca possono fondarsi sull'assenza di affidamento circa il corretto uso delle armi, senza necessità di dimostrare un abuso già verificatosi.
art. 39 TULPS
Richiamato dal ricorrente, ma non posto dal TAR a fondamento decisivo della statuizione.
Massime di principio
- La revoca della licenza di porto d'armi è atto dovuto e vincolato quando il titolare sia destinatario di un efficace divieto di detenzione di armi, poiché non può permanere una licenza che consenta l'acquisto e la detenzione di armi e munizioni in contrasto con tale divieto.
- Il giudizio di affidabilità ai fini del porto d'armi ha natura prognostica, cautelare e preventiva: può fondarsi su situazioni concrete sintomatiche del rischio di abuso anche se non hanno dato luogo a condanne penali, misure di pubblica sicurezza o a un abuso effettivo dell'arma.
- La valutazione di affidabilità nell'uso delle armi è distinta dal giudizio di pericolosità sociale e può risultare da un contesto di persistente conflittualità familiare, anche in assenza di precedenti penali o di un singolo fatto qualificabile come reato.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o motivazione; non spetta al giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa non manifestamente illogica.
- La partecipazione procedimentale è assicurata quando il destinatario sia stato informato dello specifico procedimento di revoca e abbia potuto presentare osservazioni, che l'Amministrazione deve esaminare anche se poi le ritenga non decisive dandone conto nella motivazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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