Sentenza del 11/02/2021 n. 3557 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di riconoscimento del diritto di G.A. ad essere assunto a tempo indeterminato quale appartenente alle categorie protette ex L. n. 68/1999. Il ricorrente deduceva, in particolare, errata interpretazione e violazione della L. n. 68/1999 (art. 3, art. 4 comma 4 e art. 7) in relazione alla natura del passaggio nella quota di riserva (sosteneva che dovesse determinare novazione del rapporto e trasformazione in tempo indeterminato a tempo pieno) e alla regola della chiamata numerica per le assunzioni pubbliche; inoltre denunciava violazione del D.Lgs. n. 368/2001, art. 5 comma 4‑quater e del D.Lgs. n. 165/2001 art. 36 comma 3‑bis, per non aver la Provincia ottemperato alle diffide dell'Ufficio Provinciale del Lavoro relative al rispetto delle quote obbligatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva proposizione: la sentenza impugnata era stata notificata al ricorrente il 30/11/2017 presso il domicilio eletto (studio del difensore) e il ricorso per cassazione è stato notificato il 20/02/2018, oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. La Corte ha esaminato e chiarito il regime del "domicilio digitale" e la validità della notificazione al domicilio fisico eletto in combinazione con la PEC; ha dunque ritenuto valida la notificazione che ha fatto decorrere il termine d'impugnazione e ha quindi respinto il ricorso per tardività. Le spese di giudizio sono compensate e viene dato atto degli obblighi relativi al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Legge sulle categorie protette)
art. 3; art. 4, comma 4; art. 7
La questione sostanziale sulle modalità di inserimento nelle quote riservate e sugli effetti sul rapporto di lavoro è stata sollevata ma non decisa nel merito per inammissibilità del ricorso; la Corte rileva che tali norme costituiscono il quadro normativo richiamato dal ricorrente per sostenere la trasformazione del rapporto e l'esonero dalla chiamata numerica, ma non è entrata nel merito della loro applicazione nel caso concreto.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego)
Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi di reclutamento nelle PA e alle conseguenze dell'inosservanza delle diffide dell'Ufficio Provinciale del Lavoro; la Corte non ha deciso sulla violazione sostanziale di queste disposizioni a causa dell'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 25 luglio 2001, n. 368 (Disciplina dei rapporti di lavoro a termine)
Citato dal ricorrente in relazione alla qualificazione e trasformazione del rapporto di lavoro; la Corte non si è pronunciata sul merito relativo all'applicazione di tale norma.
Decreto‑legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Domicilio digitale), conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221
La Corte interpreta la norma nel senso che la PEC costituisce il domicilio digitale per le notificazioni in ambito civile e che le notifiche devono essere effettuate preferenzialmente sulla PEC risultante dagli elenchi ufficiali; tuttavia la norma non esclude la possibilità di elezione di un domicilio fisico compatibile con le regole processuali, il quale rende valida la notificazione e la decorrenza dei termini.
D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1, conv. L. 11 agosto 2014, n. 114
Modifiche che hanno inciso sul regime del domicilio digitale; la Corte le richiama nel quadro normativo che ha ridimensionato la domiciliazione ex lege presso la cancelleria.
Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Fornisce l'elenco INI‑PEC dal quale è possibile ricavare gli indirizzi PEC dei difensori; la Corte sottolinea l'obbligo del difensore di comunicare la PEC e l'utilizzo di tali registri per la notifica.
Regole processuali (Codice di Procedura Civile)
art. 285, art. 170, art. 325, art. 326, art. 366
La Corte applica i principi di notifica e decorrenza dei termini previsti dal codice: la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente alla notificazione al procuratore; il termine di 60 giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza; l'art. 366 e disposizioni correlate disciplinano eccezioni alla regola della domiciliazione digitale.
R.D. 14 gennaio 1934, n. 37
Norma tradizionale sulla domiciliazione presso le cancellerie che è ora limitata nelle sue applicazioni in presenza del domicilio digitale, salvo casi di impossibilità ad usare la PEC imputabile al destinatario.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1‑quater e comma 1‑bis
Richiami relativi all'obbligo di pagamento del contributo unificato e all'ulteriore importo previsto in caso di determinati ricorsi; la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per la decorrenza dei termini di impugnazione in Cassazione la notifica della sentenza al domicilio fisico eletto dalla parte (anche se in associazione alla PEC) è valida e fa decorrere il termine breve, purché l'elezione sia compatibile con le regole processuali e sia effettivamente indicata.
- La PEC è il mezzo ordinario di notificazione e il destinatario è tenuto a comunicare il proprio indirizzo agli elenchi ufficiali; tuttavia l'elezione di un domicilio fisico non è stata eliminata e resta efficace se correttamente formalizzata.
- La notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente alla notificazione al procuratore e fa decorrere i termini di legge.
- In controversie relative all'assunzione di categorie protette (L. n. 68/1999) è essenziale preservare la tempestività delle impugnazioni e curare la prova delle notifiche e dell'elezione del domicilio; questioni sostanziali (es. conversione di rapporti a tempo determinato in indeterminato per effetto dell'inserimento nelle quote) possono restare inesaminate se il ricorso è inammissibile per vizi procedurali.
- Se si contesta il mancato rispetto delle quote obbligatorie da parte di una PA, è importante documentare attentamente le diffide dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e ogni atto amministrativo rilevante, ma anche assicurarsi che ogni impugnazione sia tempestiva e che le notifiche siano eseguite secondo le regole del domicilio digitale o dell'elezione di domicilio.
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