Cassazione Civile, Ordinanza n. 19877/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una proprietaria fondiaria contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la gestione governativa della ferrovia circumetnea per ottenere il ristoro dei danni subiti dai propri fondi in occasione dei lavori di potenziamento della linea ferroviaria, ivi compresa l'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima. Il Tribunale ordinario aveva declinato la propria giurisdizione; il giudice amministrativo, investito della causa in riassunzione, ha dubitato di dover conoscere l'intera domanda risarcitoria, ma ha ritenuto che la sola pretesa relativa all'occupazione legittima appartenesse al giudice ordinario, sollevando quindi conflitto negativo di giurisdizione d'ufficio. Il ricorso per regolamento chiede di stabilire quale giudice sia munito di giurisdizione sulla domanda di pagamento dell'indennità per occupazione legittima, anche se cumulate altre domande risarcitorie connesse al procedimento espropriativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di corresponsione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima dei fondi. Ha cassato la pronuncia declinatoria del Tribunale di Catania solo per tale domanda e ha rimesso le parti davanti a quel tribunale per la sua trattazione. Ha inoltre precisato che la connessione con altre domande risarcitorie devolute ad altro giudice non può attrarre la domanda indennitaria nella giurisdizione diversa, operando il principio di inderogabilità della giurisdizione per connessione. Nessuna spesa è stata posta a carico delle parti.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, c.p.a.
"quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione"
il limite temporale per sollevare d'ufficio il conflitto va inteso fino all'udienza di discussione ex art. 71 c.p.a., ove avviene la reale trattazione e decisione della causa.
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
richiamato quale base del regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio in caso di riassunzione dopo declinatoria di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
le controversie sulla determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti ad atti di natura espropriativa o ablativa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 71 c.p.a.
l'udienza di discussione segna il termine entro il quale il giudice amministrativo può sollevare il conflitto di giurisdizione d'ufficio.
Massime di principio
- La domanda avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità per occupazione legittima disposta nell'ambito di una procedura espropriativa, quando non sia contestata la legittimità del procedimento, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La connessione tra domande relative a voci di danno diverse, anche se tutte originate dal medesimo fatto storico o procedimento ablatorio, non consente di derogare alle regole di riparto della giurisdizione.
- Il principio di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione impedisce di devolvere a un solo giudice domande che la legge attribuisce a giurisdizioni diverse.
- Nel regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice amministrativo, il termine di riferimento per la sollevazione del conflitto coincide con l'udienza di discussione, non con la sola prima udienza in senso formale.
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