Sentenza n. 18/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 64/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 227/2024 del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2024, notificata il 17.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 64/2024 del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro. La sentenza, notificata al Ministero il 17 maggio 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva dichiarato il diritto della docente a percepire euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, tramite la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero al pagamento complessivo di euro 2.000,00 oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nuoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Il TAR ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di persistente inadempimento, quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche dell’Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell’importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione gli adempimenti necessari e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza deciso dal TAR, compresi i poteri conformativi ed esecutivi del giudice.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di proporre il giudizio di ottemperanza per la mancata esecuzione della condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In sede commissariale consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato presupposto quale base normativa della Carta elettronica del docente, riconosciuta alla ricorrente per gli anni scolastici considerati.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile e fondato quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni statali.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all’esecuzione del giudicato e può essere autorizzato a ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’incarico commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 64/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 16 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →