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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 700/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Antonov aveva chiesto, con istanza del 20/11/2015 al Tribunale di Genova, la correzione della sentenza della Corte d'Assise d'appello di Genova del 27/11/2008 in relazione alla dizione "sedicente Antonov Ronnan, nato in Nepal" e la revoca, ai sensi dell'art. 669, comma 8, c.p.p., della condanna limitatamente al capo B) (ex art. 495 c.p.), alla luce di una successiva sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Cosenza per fatti relativi a false dichiarazioni sulla propria identità (13/10/2010). In Cassazione ha dedotto due motivi: (I) violazione dell'art. 166 c.p.p. e del principio del contraddittorio per non aver dato avviso al tutore dell'interessato, nonostante l'istante fosse sottoposto a tutela (provvedimento del Tribunale di Milano del 25/07/2019); (II) violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p. (in relazione agli artt. 666 e 127 c.p.p. e all'art. 221, comma 9, D.L. n.34/2020) per aver negato la partecipazione al procedimento mediante collegamento tramite piattaforma Teams, in particolare all'udienza del 21/07/2020.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente documentato l'esistenza e la nomina del tutore e che, perciò, il difensore che aveva proposto il ricorso non era legittimato a rappresentarlo. L'impugnazione non era corredata dall'atto di autorizzazione o nomina da parte del tutore (che, secondo quanto dedotto, sarebbe stato nominato dal 25/07/2019), con conseguente carenza del rapporto processuale costituito ritualmente; per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 166 cod. proc. pen.

    Riferita alla tutela del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la supposta mancata comunicazione al tutore non fosse adeguatamente documentata e quindi non ha valorizzato la doglianza. Inoltre, la questione della mancata partecipazione del tutore incide sulla legittimazione ad impugnare.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Invocata in relazione al diritto di partecipazione alle udienze; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'esito sull'inammissibilità per carenza di rappresentanza e quindi non ha esaminato nel merito la lamentela sulla mancata partecipazione via Teams.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione telematica alle udienze; la censura connessa è stata giudicata assorbita dall'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle modalità di partecipazione e delle comunicazioni processuali; la Corte non ha dovuto pronunciarsi nel merito a causa dell'inammissibilità per carenza di legittimazione.

  • art. 221, comma 9, D.L. n. 34 del 2020

    Norma emergenziale richiamata per la disciplina delle udienze da remoto; anch'essa è stata considerata nella censura ma il giudizio è stato assorbito dall'accertamento della mancata legittimazione del difensore.

  • art. 669, comma 8 cod. proc. pen.

    Norma invocata quale titolo per chiedere la revoca parziale della sentenza di condanna; la richiesta di revoca in relazione al capo B) è stata oggetto dell'istanza originaria, ma la Corte di legittimità non ha esaminato il merito della richiesta a causa dell'inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 495 cod. pen.

    Riferimento al reato oggetto della richiesta di revoca (false dichiarazioni circa l'identità personale); la circostanza che per tale fatto vi sia stata successiva assoluzione è stata posta alla base della domanda, ma non è stata valutata nel merito nella sentenza di cassazione per l'inammissibilità formale.

Massime di principio

  • Se l'interessato è sottoposto a tutela (o interdizione/incapacità), ogni atto processuale rilevante deve essere compiuto dal tutore o autorizzato da quest'ultimo; la mancanza di documentazione che attesti la nomina del tutore può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione impone che il ricorrente alleghi i documenti necessari a provare la propria legittimazione (es. atto di nomina del tutore, delega del tutore al difensore); l'assenza di tali documenti espone al rigetto formale.
  • Le questioni procedurali relative alla partecipazione telematica (es. via Teams) possono essere rilevanti, ma se sussistono vizi formali di legittimazione il giudice di legittimità può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito di tali profili.
  • In casi simili è opportuno: 1) allegare sempre l'atto di nomina del tutore e la delega del tutore al difensore; 2) documentare tempestivamente la comunicazione al tutore e le eventuali richieste di partecipazione da remoto; 3) sollevare preventivamente eventuali questioni di legittimazione in sede di primo intervento per evitare preclusioni successive.

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