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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento del verbale conclusivo della conferenza di servizi prot. n. 12109 del 14 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza ex art. 44 CCE presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica per impianti di comunicazione elettronica in via Rio di Coccia; di tutti gli atti, pareri, verbali e, anche endoprocedimentali, presupposti, consequenziali e connessi; nonché per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza del ricorrente del 30 luglio 2025, con conseguente declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 49 ter CCE e dell'art. 2 comma 8-bis della l. n. 241/1990 di tutti gli atti successivi;

Giustizia amministrativa202600047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale conclusivo della conferenza di servizi che ha rigettato l’istanza per la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica per impianti di comunicazione elettronica, nonché gli atti connessi e successivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale conclusivo della conferenza di servizi con cui il Comune ha rigettato l’istanza presentata ai sensi dell’art. 44 CCE per la realizzazione di un’infrastruttura tecnologica destinata agli impianti di comunicazione elettronica. Ha inoltre chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza del 30 luglio 2025 e la declaratoria di inefficacia degli atti successivi ai sensi dell’art. 49-ter CCE e dell’art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990. In sede cautelare ha sostenuto, in particolare, che il silenzio-assenso si sarebbe formato perché non era intervenuto un diniego finale entro il 28 settembre 2025; che le richieste di integrazione documentale erano ultronee rispetto all’allegato 12-bis del CCE, tardive rispetto al termine perentorio di quindici giorni e comunque formulate oltre l’unica occasione consentita dalla disciplina applicabile. Il Comune ha sollevato anche vizi relativi alla mancata notifica del ricorso a parti necessarie, contestazione ritenuta manifestamente infondata dal Collegio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti degli atti comunali impugnati. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto che, a una prima sommaria delibazione, le censure relative alla formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, CCE presentassero consistenza sufficiente. In particolare, ha rilevato che non era intervenuto un diniego finale entro il 28 settembre 2025 e che le richieste di integrazione documentale non sembravano idonee a impedire la formazione dell’assenso tacito, perché ultronee rispetto all’allegato 12-bis CCE, tardive rispetto al termine perentorio di quindici giorni e formulate oltre l’unica occasione prevista, con decadenza in caso di ulteriore richiesta. Il periculum in mora è stato ravvisato nella preminente esigenza collettiva di fruire di un’efficiente infrastruttura tecnologica per le comunicazioni elettroniche. Il mero avvio del procedimento di riesame degli atti impugnati e il silenzio-assenso non hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse, non essendo il riesame sfociato in alcun provvedimento. È stata inoltre respinta la contestazione relativa alla mancata notifica a parti necessarie, essendo il ricorso stato notificato all’unica parte necessaria, il Comune. La trattazione di merito è stata fissata al 23 giugno 2026. Il Comune è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 44 CCE

    Disciplina l’istanza per la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica per impianti di comunicazione elettronica; il comma 10 è stato ritenuto rilevante per la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 44, comma 10, CCE

    In sede cautelare, il TAR ha ritenuto plausibile che l’assenso tacito si fosse formato in assenza di un diniego finale entro il termine applicabile.

  • allegato 12-bis CCE

    È stato utilizzato quale parametro per valutare l’ultroneità delle richieste di integrazione documentale.

  • art. 49-ter CCE

    È stato invocato dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia degli atti successivi alla formazione del silenzio-assenso.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione all’inefficacia degli atti successivi.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.

Massime di principio

  • In materia di autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture per comunicazioni elettroniche, il silenzio-assenso può formarsi se, entro il termine previsto, non interviene un diniego finale dell’amministrazione competente.
  • Le richieste di integrazione documentale non impediscono necessariamente la formazione del silenzio-assenso quando siano ultronee rispetto alla documentazione prescritta, siano formulate oltre il termine perentorio previsto o siano reiterate oltre l’unica richiesta consentita, con conseguente decadenza dell’amministrazione dal relativo potere.
  • Il mero avvio di un procedimento di riesame degli atti impugnati non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso se il riesame non si è concluso con l’adozione di un nuovo provvedimento.
  • Nella controversia relativa a un provvedimento comunale concernente un’infrastruttura tecnologica per comunicazioni elettroniche, l’ente locale che ha adottato gli atti impugnati costituisce la parte necessaria cui notificare il ricorso, in assenza di ulteriori parti necessarie individuate in concreto.
  • Ai fini della tutela cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato anche nell’esigenza della collettività di fruire di un’efficiente infrastruttura tecnologica di comunicazione elettronica.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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