Sentenza n. 648/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; i) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova pratica a quiz del concorso per 10 posti di fisioterapista, nella parte relativa alla mancata ammissione del candidato alle prove successive e all'attribuzione del punteggio sui quesiti nn. 4 e 6
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica, il questionario, gli atti della commissione e gli ulteriori atti connessi, chiedendo la rettifica del punteggio, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della risposta individuata dalla commissione come corretta per il quesito n. 4, sostenendo che fosse corretta la risposta da lui prescelta. Con il secondo motivo ha contestato il quesito n. 6, sostenendo che, anche ammessa la correttezza della risposta indicata dalla commissione, fosse parimenti corretta quella da lui fornita, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. Con il terzo motivo ha dedotto l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso agli atti della procedura. Nel corso del giudizio l'ASL ha rappresentato di avere disposto il riesame dei quesiti e ha depositato il verbale della commissione del 16 marzo 2026, con il quale sono stati attribuiti 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita da ciascun candidato, procedendo alla conseguente rideterminazione della graduatoria.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il riesame compiuto dalla commissione e la rideterminazione della graduatoria avessero integralmente soddisfatto l'interesse azionato dal ricorrente. Non ha qualificato la situazione come sopravvenuta carenza di interesse con conseguente improcedibilità, poiché il nuovo punteggio attribuito ha sostituito quello precedentemente assegnato e ha realizzato la pretesa sostanziale dedotta in giudizio. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata, in applicazione della soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La disciplina delle spese è stata motivata dalla serialità del contenzioso, dal tempestivo riesame dell'amministrazione, dalla natura specialistica delle questioni e dalla definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione in camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica
Indicato dal ricorrente quale base della domanda di reintegrazione in forma specifica, non oggetto di autonoma decisione di merito per effetto della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo atto o comportamento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato e sostituisce l'assetto precedentemente contestato; in tale ipotesi non va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, che presuppone invece l'assenza di un'utilità residua senza integrale soddisfazione della pretesa.
- In una procedura concorsuale, il riesame della commissione che riconosca la validità di quesiti contestati, attribuisca il relativo punteggio a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita e ridetermini la graduatoria può integralmente soddisfare l'interesse del candidato che aveva impugnato l'attribuzione del punteggio e la mancata ammissione alle prove successive.
- Quando la materia del contendere cessa per effetto dell'intervento dell'amministrazione durante il giudizio, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto anche della condotta processuale e amministrativa delle parti, della tempestività del riesame, della serialità del contenzioso e della complessità tecnica delle questioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →