Sentenza n. 4272/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari 1) del decreto del dirigente della U.O. Affari Generali e Personale – D.d.u.o. 23 ottobre 2024 n. 15910 – Direzione generale Welfare – Approvazione degli esiti del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale – triennio 2024/2027, pubblicato nel Bollettino Ufficiale – Serie Avvisi e Concorsi n. 44 in data 30 ottobre 2024 [Doc.1], contenente l’approvazione della “…Graduatoria Candidati Ammessi Al Corso […]”; 2) dell’Allegato 1 - Concorso pubblico per esami per l’ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale – Triennio 2024/2027 – Regione Lombardia – Decreto della Direzione Generale Welfare n. 6650 del 29.04.2024 [Doc.2], contenente la graduatoria candidati ammessi al corso in ordine di punteggio con codice identificativo; 3) di ogni altro atto ad essi connesso, collegato e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di approvazione degli esiti del concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2024/2027 e relativa graduatoria degli ammessi, rispetto alla quale il ricorrente era stato escluso per violazione delle regole sull’anonimato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato gli atti della procedura concorsuale indetta dalla Regione Lombardia con decreto del 29 aprile 2024, deducendo la contraddittorietà della condotta amministrativa: la Regione gli aveva contestato il mancato inserimento del modulo risposte nella busta delle prove, ma tale modulo era stato poi prodotto in seguito all’accesso agli atti. Ha inoltre lamentato che le istruzioni non contenessero indicazioni sufficientemente chiare e che, in sede di correzione, non fossero stati adeguatamente considerati i criteri di imbustamento predisposti. La domanda cautelare era stata respinta. In seguito, il ricorrente non ha risposto alla richiesta del giudice di precisare se permanesse l’interesse alla decisione, né ha depositato memorie o partecipato alla camera di consiglio fissata a tale fine.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sull’esclusione e sulle regole di anonimato. Dopo aver richiesto al ricorrente di aggiornare la propria posizione e di confermare l’interesse alla decisione, il giudice ha reiterato l’avvertimento che l’inerzia avrebbe potuto condurre all’improcedibilità; il ricorrente non ha dato riscontro e non è comparso. Tale comportamento processuale è stato ritenuto manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse alla decisione. La Regione aveva riferito che, dopo il ricorso, il candidato aveva presentato una seconda domanda per il concorso relativo al triennio 2026/2029, ancora in istruttoria. Spese compensate per le peculiarità della controversia e il complessivo andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
il giudice adito può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse traendo elementi decisivi dal comportamento processuale della parte che manifesti implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia
L’inerzia del ricorrente, dopo una sollecitazione giudiziale a confermare l’interesse alla decisione accompagnata da un chiaro avvertimento, può essere valutata come elemento decisivo per accertare il sopravvenuto disinteresse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice adito può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse traendo elementi decisivi dal comportamento processuale della parte che manifesti implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia
La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento processuale che, nel contesto di una richiesta di conferma dell’interesse e del relativo avvertimento, manifesti in modo inequivoco il disinteresse alla decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice sollecita la parte a confermare la permanenza dell’interesse alla decisione, avvertendola che l’inerzia può determinare l’improcedibilità, il mancato riscontro può essere valutato, insieme alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse.
- La presentazione di una nuova domanda per una successiva edizione della procedura, se riferita dall’amministrazione, non impedisce di per sé la dichiarazione d’improcedibilità quando il ricorrente, specificamente compulsato, non confermi il proprio interesse alla decisione.
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