Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3619/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell'avviso pubblicato in data 15.10.2025 sul sito web istituzionale del Comune di Pollena Trocchia, avente ad oggetto Asta Pubblica per alienazione immobile comunale Pollena Trocchia al Viale Italia Lotto 5D scala A, riportato in Catasto al Foglio 2, p.lla 452, da sub 3 al sub 29 e dal sub 117 al sub 130 ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compresa la propedeutica determinazione del Responsabile III Settore RG di pari data n. 883 avente pari oggetto (ivi richiamata non conosciuta); 2) della nota priva di data e numero protocollo, avente ad oggetto “Rettifica di avviso pubblico di alienazione di bene comunale” pubblicata nell'immediatezza del termine per il deposito delle offerte sulla pagina dedicata all'avviso pubblico di cui sopra del sito web istituzionale del Comune di Pollena Trocchia, che ha modificato l'elenco dei beni facenti parte del lotto unico da trasferire in blocco, escludendo l'unità immobiliare individuata in catasto al foglio 2, p.lla 452, sub 124; 3) della nota a firma del Responsabile III Settore prot. 18802 del 31.10.2025 del Comune di Pollena Trocchia che ha respinto la richiesta di differimento del termine per il deposito delle offerte avanzata dalla Cooperativa ricorrente in ragione dell'intervenuta rettifica dell'oggetto dell'avviso pubblico; 4) nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui l'eventuale atto di aggiudicazione; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio dalla Società cooperativa ricorrente il 23/12/2025: A) del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, di cui non si conoscono estremi, contenuto ed autorità emanante, in favore della Delfino Società Cooperativa edilizia con sede in Pollena Trocchia, come si evince dalla copia dell’estratto del verbale n. 2 del 3 novembre 2015 redatto dalla Commissione aggiudicataria depositato in giudizio dalla controparte; B) della relazione tecnica del Responsabile del patrimonio del Comune di Pollena Trocchia del 10 ottobre 2025, che descrive il “compendio immobiliare da alienare mediante asta pubblica giusta deliberazione di CC n. 52 del 14/07/2025”; C) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva; D) per quanto di ragione delle deliberazioni di Consiglio comunale n. 57 dell’8 luglio 2025 e n. 52 del 14 luglio 2025 (quest’ultima richiamata nella “Relazione tecnica” a firma del Responsabile del patrimonio del 10 ottobre 2025 in data 10 ottobre 2025), che, sebbene di sei giorni successiva, reca una numerazione precedente (di cinque numeri); E) nonché per l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare: 1) dell’avviso pubblicato asseritamente in data 15.10.2025, avente ad oggetto Asta Pubblica per alienazione immobile comunale Pollena Trocchia al Viale Italia Lotto 5D scala A, riportato in Catasto al Foglio 2, p.lla 452, da sub 3 al sub 29 e dal sub 117 al sub 130 ed ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, compresa la propedeutica determinazione del Responsabile III Settore RG di pari data n. 883 avente pari oggetto (ivi richiamata non conosciuta); 2) della nota priva di data e numero protocollo, avente ad oggetto “Rettifica di avviso pubblico di alienazione di bene comunale” asseritamente pubblicata in data 25 ottobre 2025, e tuttavia nell’immediatezza della scadenza del termine per il deposito delle offerte (30 ottobre) sulla pagina dedicata all’avviso pubblico di cui sopra del sito web istituzionale del Comune di Pollena Trocchia, che ha modificato l’elenco dei beni facenti parte del lotto unico da trasferire in blocco, escludendo l’unità immobiliare individuata in catasto al foglio 2, p.lla 452, sub 124; 3) della nota a firma del Responsabile III Settore prot. 18802 del 31.10.2025 che ha respinto la richiesta di differimento del termine per il deposito delle offerte avanzata dalla Cooperativa ricorrente in ragione dell’intervenuta rettifica dell’oggetto dell’avviso pubblico; 4) nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui l’eventuale atto di aggiudicazione definitiva.

Giustizia amministrativa202505875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso di asta pubblica per l’alienazione di un compendio immobiliare comunale, successiva rettifica dell’oggetto del lotto, diniego di differimento del termine per la presentazione delle offerte e successivi atti della procedura, inclusa l’aggiudicazione provvisoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso d’asta pubblicato dal Comune, la successiva rettifica pubblicata a ridosso della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con cui era stata esclusa dal lotto un’unità immobiliare, il diniego di differimento del termine e gli atti successivi, deducendo violazione dell’art. 66 del r.d. n. 827/1924, dell’art. 53 del d.P.R. n. 445/2000, degli artt. 1424 ss. c.c. e dell’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei principi di trasparenza, favor partecipationis, par condicio, massima partecipazione, concorrenza, parità di trattamento e ragionevolezza e dell’art. 3 l. n. 241/1990. Con i motivi aggiunti ha impugnato l’aggiudicazione provvisoria in favore di altra cooperativa, la relazione tecnica e gli atti presupposti, deducendo travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, violazione del regolamento comunale per l’uso del patrimonio comunale e ulteriori vizi di legittimità. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato un fumus boni iuris, in particolare quanto alla mancata riapertura dei termini dopo la rettifica dell’avviso e alla possibile violazione dell’art. 66, comma 3, del r.d. n. 827/1924, oltre al periculum derivante dall’imminente aggiudicazione. Nelle more del giudizio, tuttavia, il Comune ha annullato in autotutela l’intera procedura d’asta, compresi il bando, la nomina della commissione e l’aggiudicazione provvisoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Comune, con determina n. 211 del 10 marzo 2026, aveva infatti annullato in autotutela l’intera procedura di asta e tutti gli atti della procedura selettiva, motivando l’esercizio del potere con l’interesse pubblico concreto e attuale alla tempestiva riedizione della procedura, anche in relazione agli obblighi derivanti da una transazione e ai rischi di aggravio di costi e contenziosi. Poiché gli atti impugnati erano già stati ritirati, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità concreta dall’eventuale annullamento giudiziale. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure, né ha pronunciato sulla fondatezza virtuale del ricorso ai fini dell’esito principale. Ha inoltre accolto la richiesta del Comune di cancellazione, ai sensi degli artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a., di tre espressioni ritenute sconvenienti contenute nella memoria di replica della ricorrente, rilevando che il giudice può disporre discrezionalmente la cancellazione di espressioni che superino i limiti della correttezza e della convenienza processuale e ledano il decoro del procedimento. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda e dell’esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per fatti sopravvenuti, non permane un’utilità concreta conseguibile mediante la decisione giudiziale; ciò si verifica quando l’amministrazione ritira in autotutela tutti gli atti impugnati.

  • art. 66, comma 3, r.d. n. 827/1924

    Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima del giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta ufficiale del regno, salvo le abbreviazioni di cui sopra;

    La disposizione è stata richiamata nell’ordinanza cautelare come parametro della censura relativa alla pubblicità dell’avviso e alla mancata riapertura dei termini dopo la rettifica, ma la sentenza definitiva non ne ha esaminato il merito.

  • art. 89 c.p.c.

    Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

    Il giudice può disporre la cancellazione dagli scritti processuali delle espressioni sconvenienti od offensive, valutando discrezionalmente il superamento dei limiti di correttezza e convenienza processuale e la lesione del decoro del procedimento.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina dell’art. 89 c.p.c. sulla cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti processuali.

  • art. 598, comma 1, c.p.

    È richiamato per distinguere le offese concernenti l’oggetto della causa, non punibili nei limiti previsti dalla disposizione, dalla disciplina processuale della cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di annullamento, l’amministrazione ritira in autotutela tutti gli atti impugnati, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se il ricorrente non può più conseguire, mediante la decisione giudiziale, un’utilità concreta e attuale.
  • L’annullamento in autotutela dell’intera procedura selettiva, comprensivo del bando, degli atti della commissione e dell’aggiudicazione provvisoria, elimina l’interesse alla decisione sull’impugnazione degli atti della procedura originaria, anche quando l’amministrazione prospetti la successiva riedizione della procedura.
  • Nel processo amministrativo, in applicazione degli artt. 89 c.p.c. e 39 c.p.a., il giudice può ordinare la cancellazione dagli scritti difensivi delle espressioni che superano i limiti della correttezza e della convenienza processuale, ledono il valore o i meriti dei soggetti presenti nel processo oppure il rispetto della dignità della persona e il decoro del procedimento.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti ormai ritirati dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.