Ordinanza n. 129/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 6.5.2025, n. 132, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 6 maggio 2025, n. 132, passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Savona, sezione lavoro, dichiarata passata in giudicato. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che nel fascicolo informatico non risultavano presenti né altrimenti visualizzabili i documenti digitali indicati come allegati al ricorso e necessari per verificare la domanda di ottemperanza: la sentenza da eseguire, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato. Il Collegio ha inoltre evidenziato che l’omessa produzione di tali documenti nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha assegnato al ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la sentenza da ottemperare, l’attestazione della notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, rilevando che la loro mancata produzione secondo le forme del processo amministrativo telematico determinerebbe l’inammissibilità del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026. La segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare d’ufficio una questione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per segnalare la possibile inammissibilità derivante dall’omessa produzione documentale.
art. 13, comma 1, dell’Allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010
Richiama le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, nelle cui forme devono essere prodotti i documenti necessari allo scrutinio del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente deve depositare nel fascicolo informatico la sentenza di cui chiede l’esecuzione, l’attestazione della sua notificazione e il certificato di passaggio in giudicato, quando tali documenti siano necessari a verificare i presupposti della domanda.
- L’omessa produzione, nelle forme previste dalle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, dei documenti indispensabili allo scrutinio del ricorso per ottemperanza può determinare l’inammissibilità della domanda.
- Quando rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il giudice deve consentire alla parte di depositare la documentazione o le memorie necessarie prima di definire il giudizio.
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