Parere n. 962/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto con deposito diretto, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Matteo Fasanella, in proprio e quale legale rappresentante in carica del Consorzio Agro Forestale Biase Fasanella, contro la Regione Puglia per l’annullamento della D.A.G. n. 510 del 21 luglio 2022, pubblicata sul B.U.R. della Regione Puglia n. 84 del 28 luglio 2022, con la quale è stata disposta la revoca dell’ammissione del Consorzio dall’elenco delle ditte ammissibili ai finanziamenti del P.S.R. 2014/2020– Sottomisura 8.3 – Sostegno a interventi di prevenzione di danni al patrimonio forestale causati dagli incidenti, da calamità naturali ed eventi catastrofici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della D.A.G. n. 510 del 21 luglio 2022, recante la revoca dell’ammissione del Consorzio dall’elenco delle domande ammissibili ai finanziamenti del PSR Puglia 2014/2020, Sottomisura 8.3.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la revoca dell’ammissione al finanziamento, deducendo l’illegittimità dell’atto per assenza di un accertamento penale definitivo, violazione della presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost., violazione dell’art. 2 della legge n. 898/1986, violazione del principio del ne bis in idem, prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981 e travisamento dei fatti, sostenendo che i lavori fossero stati regolarmente eseguiti e verificati da AGEA. Nel corso del procedimento è emerso che l’atto impugnato era stato rettificato dalla DDS n. 757 del 25 ottobre 2022, con reinserimento della domanda nell’elenco delle ammesse, e che il finanziamento era stato successivamente revocato con provvedimento del 27 giugno 2023, non impugnato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione ministeriale di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La D.A.G. n. 510 del 21 luglio 2022 era stata espressamente rettificata, con eliminazione dell’effetto lesivo originario, ed era stata poi superata dal successivo provvedimento di revoca del finanziamento del 27 giugno 2023. Poiché tale atto successivo, autonomamente lesivo, non è stato impugnato, il ricorrente non conserva un interesse attuale alla decisione sull’atto originario. L’esame dei motivi di merito è rimasto assorbito. La Sezione ha inoltre dato atto del rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale corretta era stata trasmessa al Consorzio, che non aveva presentato osservazioni o controdeduzioni.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile perché l’atto impugnato è stato prima rettificato, con eliminazione dell’effetto lesivo originario, e poi superato da un autonomo provvedimento di revoca del finanziamento, non impugnato dal ricorrente. La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione sul provvedimento originario.
Motivi di merito
Le censure relative all’assenza di un accertamento penale definitivo, alla presunzione di innocenza, all’art. 2 della legge n. 898/1986, al ne bis in idem, alla prescrizione quinquennale e al travisamento dei fatti non sono state esaminate, in ragione dell’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
Richiamato quale base del deposito diretto del ricorso straordinario.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al principio di presunzione di innocenza; la questione non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
art. 2 legge n. 898/1986
Invocato dal ricorrente per sostenere che la quantificazione dell’indebito spetterebbe al giudice penale; la censura non è stata esaminata.
art. 28 legge n. 689/1981
Invocato dal ricorrente con riferimento alla prescrizione quinquennale; la censura non è stata esaminata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La rettifica dell’atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse quando elimina l’effetto lesivo originariamente prodotto dal provvedimento.
- La mancata impugnazione di un atto sopravvenuto, autonomamente lesivo e sostitutivo o assorbente rispetto a quello originario, rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione dell’atto precedente.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il contraddittorio può ritenersi rispettato quando la relazione istruttoria ministeriale viene trasmessa al ricorrente per eventuali osservazioni e questi non esercita tale facoltà.
Improcedibilità del ricorso contro la revoca dell’ammissione a un finanziamento forestale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto contro la Regione Puglia in relazione ai finanziamenti del PSR 2014/2020, Sottomisura 8.3, destinati a interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Premesse e vicenda amministrativa
Il Consorzio aveva presentato domanda di finanziamento nell’ambito della procedura indetta con DAdG n. 144 del 10 luglio 2017. La domanda era stata ammessa a finanziamento con DAdG n. 377 del 31 ottobre 2019, per un contributo di euro 446.366,17 a fronte di una spesa ammessa di euro 499.930,11. Erano stati erogati un anticipo di euro 100.000 e un ulteriore importo di euro 98.624,24 a titolo di primo SAL.
A seguito della trasmissione alla Regione di un verbale della Guardia di finanza relativo a presunte irregolarità concernenti contributi percepiti nell’ambito delle misure 226 e 227 del PSR 2007/2013, la Regione aveva sospeso i pagamenti e nominato una commissione per verificare le domande di aiuto presentate dal Consorzio.
Atto impugnato e successivi provvedimenti
Dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, la D.A.G. n. 510 del 21 luglio 2022 aveva inserito la domanda del Consorzio nell’elenco delle domande non ammissibili, con annotazione “revoca”.
Tale determinazione era stata successivamente rettificata dalla DDS n. 757 del 25 ottobre 2022, che aveva reinserito la domanda nell’elenco delle domande ammesse, alla posizione n. 24. All’esito delle ulteriori verifiche erano state contestate al Consorzio nuove criticità relative alla domanda per la Sottomisura 8.3. Non essendo pervenuto alcun riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi, e dopo la comunicazione di chiusura del procedimento, l’amministrazione aveva disposto la revoca dell’aiuto con provvedimento del 27 giugno 2023.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva contestato la legittimità della revoca deducendo:
- l’assenza di un accertamento penale definitivo;
- la violazione della presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost.;
- la violazione dell’art. 2 della legge n. 898/1986;
- la violazione del principio del ne bis in idem;
- l’intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981;
- il travisamento dei fatti, poiché i lavori sarebbero stati regolarmente eseguiti e verificati da AGEA.
Contraddittorio e istruttoria ministeriale
La Sezione aveva inizialmente rilevato che la prima relazione ministeriale riguardava una diversa determinazione regionale, relativa alla Sottomisura 8.6, e aveva chiesto la trasmissione della corretta relazione istruttoria.
Il Ministero ha successivamente trasmesso la relazione pertinente e l’ha comunicata al Consorzio per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Poiché il Consorzio non si è avvalso di tale facoltà, il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il principio del contraddittorio.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Ministero. La D.A.G. n. 510 del 21 luglio 2022 era stata espressamente rettificata, con eliminazione dell’effetto lesivo originario. Successivamente, essa era stata superata dal provvedimento di revoca del finanziamento del 27 giugno 2023.
Quest’ultimo atto aveva carattere autonomamente lesivo e non era stato impugnato dal ricorrente. Secondo il principio richiamato dal Consiglio di Stato, la mancata impugnazione degli atti sopravvenuti autonomamente lesivi determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione dell’atto originario.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I motivi di merito non sono stati esaminati. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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