Sentenza n. 4318/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 2003/2024 del 23 ottobre 2024 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 2003/2024 del Tribunale di Nola, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere in suo favore la somma di 500 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto che fosse assegnato all'amministrazione un termine per adempiere, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi ostativi all'esecuzione, mediante una costituzione definita dal giudice di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo accertata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di impedimenti all'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, da parte del difensore della ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: il Ministero è stato condannato al pagamento, dal giorno della comunicazione della sentenza di ottemperanza sino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se determinata in misura pari agli interessi legali.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui il TAR attribuisce l'incarico di commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato da parte dell'amministrazione legittima la parte vittoriosa a proporre giudizio di ottemperanza per ottenere l'ordine di adempiere entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione non dimostri l'esistenza di elementi ostativi e permanga inadempiente, il giudice può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta destinato a subentrare nell'esercizio dell'attività necessaria all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata, su domanda di parte, per il ritardo nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro; in tal caso può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione e la mancata allegazione di impedimenti all'adempimento giustificano l'accoglimento della domanda di esecuzione e la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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