Sentenza n. 3634/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 181/2025 del 13 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito in materia di carta elettronica del personale docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della carta elettronica docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 181/2025 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, che aveva imposto al Ministero dell’Istruzione e del Merito l'erogazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale annuo di € 500,00 per tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00. Ha chiesto la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto per l'esecuzione delle decisioni contro le amministrazioni pubbliche e l'inadempimento dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Entro tale termine il Ministero deve assegnare alla ricorrente la carta elettronica docente ed emettere i relativi buoni elettronici per complessivi € 1.500,00, pari a € 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici. Il TAR ha accolto anche la domanda di astreinte, condannando il Ministero a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una somma pari agli interessi legali sulla somma dovuta, in aggiunta agli eventuali interessi legali dovuti ad altro titolo. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera sino all'effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza, la parte deve attivarsi per l'insediamento del commissario. Il TAR ha nominato sin d'ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell'ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario è stato fissato in € 1.000,00 e posto a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
"salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo"
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta di parte, una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi relativi al pagamento di somme, la penalità può essere parametrata agli interessi legali.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
"Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali"
L'astreinte è applicabile anche alle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione; quando è stabilita in misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento della sentenza di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, una volta accertato il mancato adempimento.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha introdotto nell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. la disciplina espressa dell'astreinte nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, precisandone la decorrenza e la non manifesta iniquità quando sia pari agli interessi legali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda di esecuzione quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche e l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo.
- In caso di mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora anche nei confronti della pubblica amministrazione, poiché l'astreinte ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, una penalità di mora parametrata agli interessi legali non è manifestamente iniqua; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e si aggiunge agli eventuali interessi dovuti per altra causa.
- La penalità di mora può essere riconosciuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito, ma non oltre il termine assegnato all'amministrazione per adempiere quando, dopo la scadenza, l'interessato debba attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, in via sostitutiva, dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'amministrazione, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese della funzione commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1246/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1247/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1248/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 225/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 giu 2026Sentenza n. 84/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →