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Sentenza

Sentenza n. 302/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione Prot. 11/09/2023.0919456.U avente ad OGGETTO: FEAMP 2014/2020 – Misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” – Annualità 2023 – D.G.R. n. 363/2023 e successive modifiche con D.G.R. n. 464/2023 e n. 698/2023” – Comunicazione approvazione graduatoria – Pratica 32/MCOUKR/23; - della graduatoria allegata e adottata con determinazione del Dirigente Num. 19001 del 11 settembre 2023 dalla quale la domanda presentata dalla società (032/MCOUKR/23) risulta “Domanda non ammessa ai sensi del paragrafo 5 dell'Avviso, in quanto, dalla verifica effettuata in visura camerale, risulta che l'impresa richiedente non esercita l'attività di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente.”; nonché, per quanto occorrer possa, di tutti gli ulteriori atti connessi, presupposti e conseguenti e in particolare: - della comunicazione senza data, trasmessa a mezzo pec ex art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990 (doc. C) di parte ricorrente); - della comunicazione senza data, trasmessa a mezzo pec, di rigetto delle osservazioni con la quale si conferma l’inammissibilità “per le ragioni espresse nel preavviso di rigetto trasmesso con nota prot. 04/07/2023.0649423.U” (doc. D) di parte ricorrente); - della comunicazione del 6 novembre 2023 di rigetto dell’istanza di riesame con la quale “si conferma l’inammissibilità della domanda di sostegno presentata da codesta Impresa sulla 5.68 par. 3) “Misure a favore della commercializzazione” – Avviso pubblico annualità 2023, per le ragioni espresse nel preavviso di rigetto trasmesso con nota prot. 04/07/2023.0649423.U, precisate con successiva nota prot. n. 04/08/2023.0787467.U e confermate nella determinazione di approvazione della graduatoria n. 19001/202, successivamente comunicate con nota protocollo n. 18/10/2023.1046411.E che qui si intendono integralmente richiamate.”; e per quanto occorrer possa e nei limiti sotto esposti: - della Delibera di Giunta Regionale Num. 363 del 13 marzo 2023 avente ad oggetto FEAMP 2014-2020 - REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.68 PARAGRAFO 3 "MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE - COMPENSAZIONE CRISI UCRAINA" - ANNUALITA'' 2023; - della Delibera di Giunta Regionale n. 464 del 27 marzo 2023 avente ad oggetto FEAMP 2014-2020 - REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 - MODIFICHE ALL''AVVISO PUBBLICO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.68 PARAGRAFO 3 "MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE - COMPENSAZIONE CRISI UCRAINA" - ANNUALITA'' 2023 di cui alla Deliberazione N. 363/2023; - della Delibera di Giunta Regionale n. 698 del 4 maggio 2023 FEAMP 2014-2020 - REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 - ULTERIORI MODIFICHE ALL''AVVISO PUBBLICO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 5.68 PARAGRAFO 3 "MISURE A FAVORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE - COMPENSAZIONE CRISI UCRAINA" - ANNUALITA'' 2023 - A di cui alla Deliberazione N. 363/2023 modificata dalla deliberazione n. 464 del 27/03/2023.

Giustizia amministrativa202300810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria FEAMP e diniego del contributo per mancato possesso del requisito dello svolgimento prevalente o esclusivo dell'attività di acquacoltura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa ha impugnato la comunicazione di approvazione della graduatoria, la graduatoria e gli atti connessi, con i quali la domanda di contributo FEAMP Misura 5.68 è stata dichiarata non ammissibile perché dalla visura camerale risultava quale attività prevalente l'organizzazione e gestione del prodotto conferito dai soci, anziché l'attività di acquacoltura. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dei paragrafi 2, 3, 5 e 12 dell'avviso, della tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, sostenendo che la commercializzazione riguardasse il prodotto dell'acquacoltura esercitata dai propri soci, che la cooperativa fosse titolare di concessioni demaniali e che l'Amministrazione avesse attribuito rilievo esclusivo al dato formale della visura e del codice ATECO, senza considerare l'oggetto sociale esteso e l'attività effettivamente svolta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del paragrafo 12 dell'avviso, dell'art. 10-bis e dell'art. 6 della l. n. 241/1990, dell'art. 1, comma 2-bis, della medesima legge e del principio del soccorso istruttorio, lamentando l'assenza di un effettivo contraddittorio procedimentale. Con il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza. La Regione ha sostenuto che il paragrafo 5 dell'avviso, come modificato, prevedeva che il requisito della prevalenza o esclusività dell'acquacoltura fosse verificato unicamente sulla base della visura camerale aggiornata alla data della domanda.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse il difetto originario di un requisito di ammissibilità del beneficio e quindi l'esercizio di un potere amministrativo nella fase di concessione, non una questione attinente alla fase esecutiva o a sopravvenuti elementi ostativi, che avrebbe potuto spettare al giudice ordinario. Nel merito ha respinto il ricorso. Il Collegio ha valorizzato il dato letterale del paragrafo 5 dell'avviso, secondo cui la prevalenza o esclusività dell'attività di acquacoltura doveva essere verificata unicamente nella visura camerale aggiornata al momento della domanda, a pena di non ammissibilità dell'indennizzo. La clausola è stata ritenuta chiara e tale da escludere ogni discrezionalità amministrativa nella verifica del requisito. Poiché la visura ordinaria indicava come attività prevalente l'organizzazione e gestione del prodotto conferito dai soci, attività riconducibile alla commercializzazione, la Regione era vincolata a escludere la cooperativa, anche se l'oggetto sociale esteso menzionava la possibilità di esercitare direttamente attività di acquacoltura e la cooperativa svolgeva attività connesse alle concessioni demaniali dei soci. Il TAR ha rilevato inoltre che la ricorrente non aveva contestato la legittimità della clausola del bando, ma soltanto la sua applicazione, risultata conforme alla lex specialis. I motivi relativi alla partecipazione procedimentale, al soccorso istruttorio e all'eccesso di potere non hanno quindi inciso sulla legittimità dell'esclusione. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5 dell'Avviso pubblico FEAMP Misura 5.68

    La prevalenza ovvero l’esclusività dell’attività di acquacoltura verrà verificata unicamente nella visura camerale che, pena la non ammissibilità dell’indennizzo, dovrà essere aggiornata al momento della presentazione della domanda.

    La clausola rende vincolata la verifica del requisito e impone di accertare la prevalenza o esclusività dell'attività di acquacoltura esclusivamente sulla base della visura camerale aggiornata alla data della domanda.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione al preavviso di rigetto e alla partecipazione procedimentale; il motivo non è stato ritenuto idoneo a determinare l'annullamento dell'esclusione.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente con riferimento al soccorso istruttorio e agli obblighi del responsabile del procedimento; il motivo non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai doveri di correttezza e collaborazione dell'Amministrazione; il TAR ha comunque ritenuto legittima l'applicazione vincolata della clausola del bando.

  • Adunanza Plenaria, sentenza n. 17/2013

    Richiamata per il criterio di individuazione della giurisdizione amministrativa in presenza dell'esercizio di un potere amministrativo relativo ai presupposti di concessione di un beneficio pubblico.

Massime di principio

  • Quando un avviso pubblico stabilisce espressamente che un requisito di ammissibilità debba essere verificato unicamente sulla base di un determinato documento aggiornato alla data della domanda, l'amministrazione deve attenersi a quel criterio e non può sostituirlo con una valutazione sostanziale di ulteriori elementi non contemplati dalla lex specialis.
  • La chiara individuazione nella lex specialis del documento e del momento temporale rilevanti per la verifica di un requisito rende vincolata l'attività amministrativa: l'eventuale attività concretamente svolta dal richiedente o il contenuto esteso dell'oggetto sociale non possono superare il dato documentale cui il bando attribuisce valore esclusivo.
  • La controversia sulla mancanza originaria di un requisito di ammissibilità di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione amministrativa quando riguarda l'esercizio del potere di valutare i presupposti per la concessione del beneficio; resta distinta la controversia relativa alla fase esecutiva o a sopravvenuti elementi ostativi, riconducibile al giudice ordinario secondo i criteri richiamati dal giudice.
  • Il giudice amministrativo non può disapplicare una clausola del bando non specificamente contestata nella sua legittimità; se la clausola è chiara e l'atto impugnato ne costituisce applicazione conforme, la contestazione della sola concreta applicazione non conduce all'annullamento.
  • Il principio del favor partecipationis non consente di superare una causa di non ammissibilità espressamente prevista dalla lex specialis quando il requisito richiesto risulti insussistente secondo il criterio di verifica vincolante stabilito dall'avviso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicità

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