Parere n. 29/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla sig.ra -OMISSIS-contro il Comune di -OMISSIS-, l’ Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente per la -OMISSIS- (ARPA), Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, -OMISSIS-, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la -OMISSIS--OMISSIS-, Ministero della cultura, e nei confronti delle-OMISSIS-, della -OMISSIS-, e del sig. -OMISSIS-, per l’accertamento e la declaratoria dell’abusività della stazione radio di telefonia installata da-OMISSIS- (breviter -OMISSIS-) e per l’annullamento: - dell’autorizzazione e/o del titolo unico, di estremi non conosciuti, rilasciata ex art. 44 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 dal Comune di -OMISSIS- per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-), in -OMISSIS- su area censita in catasto al Foglio n. 37 - Particella n. 781 in forza della relativa istanza del 22 novembre 2023 presentata da -OMISSIS-; - dell’attestazione di avvenuta autorizzazione ex art. 44, comma 10, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, di estremi non noti, rilasciato dal Comune di -OMISSIS-; - nonché dei presupposti pareri, autocertificazioni, autorizzazioni, titoli edilizi analiticamente indicati in ricorso, da intendersi qui integralmente riportati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'autorizzazione o titolo unico ex art. 44 d.lgs. 259/2003 e dell'attestazione di avvenuta autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base di telefonia mobile, con motivi aggiunti e istanza cautelare
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, proprietaria di un'abitazione confinante con l'area destinata a una stazione radio base, ha impugnato l'autorizzazione formatasi ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003 per decorso del termine, nonché la relativa attestazione e gli atti presupposti. Ha dedotto, in sintesi, il mancato rispetto delle distanze, l'erroneità delle valutazioni tecniche di ARPA, la parziale rappresentazione dello stato dei luoghi, il mancato rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l'assenza di un valido titolo edilizio, la necessità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica per la presenza del vincolo previsto dal PPTR, la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e l'assenza della pubblicità necessaria a consentire la partecipazione degli interessati. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti, prospettando danni patrimoniali e non patrimoniali, la compromissione del paesaggio e del panorama, la svalutazione dell'immobile e rischi per la salute derivanti dalle immissioni elettromagnetiche. Il Comune ha eccepito la violazione del contraddittorio per omessa notifica a una controinteressata, la tardività del ricorso e l'infondatezza nel merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che non risultava dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. In particolare, quanto al rischio sanitario, ha ritenuto rilevante e sufficiente, allo stato degli atti, la presenza di un parere tecnico preventivo favorevole di ARPA, idoneo a far ritenere rispettati i parametri normativi ispirati a criteri prudenziali per la prevenzione degli effetti dannosi dell'esposizione ai campi elettromagnetici. La decisione sul merito è stata rinviata. Poiché il ricorso non era stato notificato a una società controinteressata, la ricorrente è stata onerata di notificare a tale società il ricorso principale e i motivi aggiunti entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è stato incaricato di trasmettere entro sessanta giorni una definitiva relazione istruttoria, comprensiva delle osservazioni della ricorrente, alla quale la relazione dovrà essere previamente comunicata per consentire le controdeduzioni, anche sull'eccezione di tardività. La trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Istanza cautelare
L'istanza di sospensione deve essere respinta perché non è ravvisabile, allo stato, un pregiudizio grave e irreparabile. Il parere preventivo favorevole di ARPA costituisce elemento sufficiente, nella fase cautelare, per ritenere rispettati i parametri normativi prudenziali in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.
Notifica alla controinteressata
Poiché il ricorso non è stato notificato a una società controinteressata, la ricorrente deve notificare a essa il ricorso principale e i motivi aggiunti entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, dandone comunicazione alla Sezione e al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero delle imprese e del made in Italy deve trasmettere entro sessanta giorni una relazione istruttoria definitiva e documentata, previa comunicazione della stessa alla ricorrente e assegnazione di un congruo termine per le controdeduzioni, anche con riferimento all'eccezione di tardività della notifica sollevata dal Comune.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 44 d.lgs. 259/2003
termine perentorio di 60 giorni; comma 10
La ricorrente sostiene che l'autorizzazione si sia formata per decorso del termine in assenza di dissensi espressi; il merito di tale questione non è stato ancora deciso.
d.lgs. 42/2004
È richiamato quale disciplina applicabile al vincolo paesaggistico gravante sull'area interessata dall'intervento.
art. 91 delle N.T.A. del PPTR
La ricorrente invoca la disposizione per sostenere la necessità di un accertamento di compatibilità paesaggistica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base richiede la contemporanea sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; il solo richiamo a rischi sanitari non dimostra un pregiudizio grave e irreparabile quando dagli atti risulti un parere tecnico preventivo favorevole dell'autorità ambientale competente.
- Nel ricorso straordinario, la mancata notifica del ricorso e dei motivi aggiunti a un soggetto qualificabile come controinteressato impone, prima della decisione sul merito, la regolarizzazione del contraddittorio mediante assegnazione di un termine per la notificazione.
- Quando l'amministrazione competente non abbia trasmesso una relazione istruttoria definitiva, il Consiglio di Stato può disporre l'integrazione istruttoria, imponendo che la relazione sia previamente comunicata al ricorrente per consentirgli osservazioni e controdeduzioni sulle questioni rilevanti.
- La presenza di un parere tecnico favorevole di ARPA può costituire, nella fase cautelare e salvo il successivo esame di merito, un elemento istruttorio idoneo a ritenere rispettati i parametri prudenziali stabiliti per la protezione della salute dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
Impugnazione dell'autorizzazione per una stazione radio base
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, integrato da motivi aggiunti e corredato da istanza cautelare, proposto da una proprietaria di un'abitazione confinante con l'area destinata alla realizzazione di una stazione radio base di telefonia mobile. Sono stati impugnati l'autorizzazione o titolo unico ex art. 44 d.lgs. 259/2003, l'attestazione di avvenuta autorizzazione e gli atti presupposti.
Fatti e interesse della ricorrente
La ricorrente ha appreso, mediante accesso agli atti, dell'intervento previsto sul terreno confinante con la propria abitazione, situato in un contesto paesaggistico sottoposto a vincolo. Ha lamentato la mancata informazione circa la presentazione dell'istanza autorizzatoria, la formazione dell'autorizzazione per decorso del termine previsto dall'art. 44 d.lgs. 259/2003 e l'avvio dei lavori.
Secondo la ricorrente, l'intervento inciderebbe sul panorama, sull'assetto paesaggistico e sul valore dell'immobile, oltre a determinare un rischio per la salute a causa delle emissioni elettromagnetiche.
Motivi dedotti
I motivi di ricorso, integrati con motivi aggiunti, riguardano:
- il mancato rispetto delle distanze;
- l'erroneità delle valutazioni tecniche di ARPA;
- la parziale rappresentazione dello stato dei luoghi;
- il mancato rispetto dei valori stabiliti dalla normativa in materia di campi elettromagnetici;
- l'assenza di un valido titolo edilizio;
- la necessità di un accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR;
- la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento;
- l'assenza della pubblicità necessaria a consentire la partecipazione degli interessati.
Il Comune ha eccepito la mancata notifica del ricorso a una controinteressata, la tardività dell'impugnazione e l'infondatezza delle censure, contestando anche la sussistenza dei presupposti cautelari.
Valutazione cautelare
La Sezione ha ricordato che la tutela cautelare richiede la presenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel caso concreto non ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione degli atti.
Quanto ai paventati rischi per la salute, il Consiglio di Stato ha valorizzato la presenza di un parere tecnico preventivo favorevole di ARPA. Tale elemento è stato ritenuto sufficiente, allo stato degli atti e nella fase cautelare, per ritenere rispettati i parametri normativi prudenziali diretti a prevenire effetti dannosi dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
Integrazione del contraddittorio e istruttoria
La Sezione non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che il ricorso non era stato notificato a una società controinteressata e ha ordinato alla ricorrente di notificare a tale società il ricorso principale e i motivi aggiunti entro trenta giorni dalla comunicazione del parere.
È stata inoltre disposta un'integrazione istruttoria. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dovrà trasmettere entro sessanta giorni una relazione definitiva e documentata, previamente comunicata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un congruo termine per presentare controdeduzioni. Le osservazioni dovranno riguardare anche l'eccezione di tardività della notifica formulata dal Comune.
Conclusioni
L'istanza cautelare è stata respinta. La decisione sul merito è stata rinviata a una successiva adunanza, subordinatamente alla regolarizzazione del contraddittorio e al completamento dell'istruttoria ministeriale. Il parere dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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